Sostituzione dei DSGA ai sensi dell'art. 11 bis del CCNI
L’anno 2007, il giorno 3 del mese di luglio presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in sede di Contrattazione Integrativa Regionale
tra
la Direzione Generale della Sardegna
e
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Scuola
VISTO il CCNL, comparto scuola, sottoscritto il 24.7.2003, ed in particolare gli artt. 47 e 55;
VISTO il CCNL, comparto scuola, sottoscritto il 7.12.2005, ed in particolare l’art. 7;
VISTO il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2007/08, sottoscritto il 6 giugno 2007, che mantiene in vigore le disposizioni del precedente CCNI sottoscritto il 6 giugno 2006;
VISTO il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2006/07, ed in particolare l’art. 11 bis;
CONSIDERATO che la disposizione da ultimo citata demanda alla contrattazione regionale la individuazione di criteri, termini e modalità per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA mediante utilizzazione di personale appartenente al profilo di responsabile amministrativo o assistente amministrativo;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1
Sono mantenute in vigore le disposizioni del CCRI sulla sostituzione dei DSGA, sottoscritto il 27 giugno 2006, con le modifiche ed integrazioni di cui all’art. 2 del presente CCRI.
Art. 2
Le domande per l’inclusione nella graduatoria dovranno essere presentate agli USP competenti dal personale di ruolo entro il 12.7.2007, e dal personale a tempo determinato entro 10 giorni dalle nomine di competenza degli stessi USP. Il personale immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2007 dovrà presentare la domanda di inclusione entro 10 giorni dalla nomina.
Il comma 2 dell’art. 4 del CCRI sottoscritto il 27 giugno 2006 è sostituito dal seguente: “Non potrà essere utilizzato su posto di DSGA il personale che abbia rifiutato l’incarico conferito nella propria scuola ai sensi dell’art. 47 del CCNL o dell’art. 7 del CCNL comparto scuola, sottoscritto il 7.12.2005”.
L’art. 3 del CCRI sottoscritto il 27 giugno 2006 è modificato nel modo seguente:
“TITOLI DI SERVIZIO
Per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio effettivamente prestato nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi: punti 0,80”.
Etichette: ata, contrattazione regionale, dsga
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