Sostituzione dei DSGA. Oggi firmato il Contratto Regionale.
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Secondo
ACCORDO SULLA SOSTITUZIONE DEI DSGA AI SENSI DELL’ART. 11 bis DEL CCNI
SULLE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO 2008/09
L’anno 2008, il giorno 4 del mese di luglio presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in sede di Contrattazione Integrativa Regionale
tra
la Direzione Generale della Sardegna
e
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Scuola
VISTO il CCNL, comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2008, ed in particolare gli artt. 47, 50 e 56;
VISTO il CCNL, comparto scuola, sottoscritto il 7.12.2005, ed in particolare l’art. 7;
VISTA la sequenza contrattuale A.T.A. siglata il 28 maggio 2008;
VISTO il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2008/09, sottoscritto il 16 giugno 2008, ed in particolare l’art. 11 bis;
CONSIDERATO che la disposizione da ultimo citata demanda alla contrattazione regionale la individuazione di criteri, termini e modalità per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili di DSGA mediante utilizzazione di personale appartenente al profilo di responsabile amministrativo o assistente amministrativo;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1
I posti di DSGA vacanti e/o disponibili per l’intera durata dell’anno scolastico, devono essere coperti con lo scorrimento delle graduatorie permanenti, così come previsto dall’art. 56 del CCNL, comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2008 o, in caso di esaurimento, con l’attribuzione del relativo incarico ai sensi dell’art. 47 dello stesso CCNL o dell’art. 7 del CCNL, sottoscritto il 7.12.2005 citati in premessa.
Art. 2
I posti residui sono coperti dagli Uffici Scolastici Provinciali mediante l’utilizzazione del personale appartenente al profilo di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in servizio in altra scuola della provincia, prioritariamente a tempo indeterminato e, in mancanza, a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto.
Art. 3
Al fine del conferimento degli incarichi di cui all’art. 2, gli Uffici Scolastici Provinciali compileranno due distinte graduatorie provinciali, rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, nelle quali saranno inclusi gli aspiranti che abbiano presentato domanda e che saranno graduati secondo i seguenti criteri.
TITOLI DI SERVIZIO
Per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio effettivamente prestato nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi: punti 0,80.
Per il servizio prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi: punti 0,60; per ogni ulteriore anno di servizio entro il quinquennio: punti 0,15; per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio: punti 0,30.
Per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio effettivamente prestato nel profilo di responsabile amministrativo punti: 0,30.
Per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio effettivamente prestato nel profilo di assistente amministrativo: punti 0,10.
Per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio effettivamente prestato nel profilo di assistente tecnico: 0,05 punti.
TITOLI CULTURALI
Laurea specialistica diversa da quella richiesta per l’accesso al profilo di area D di cui alla tabella B allegata al vigente CCNL comparto scuola: punti 3.
Laurea triennale richiesta per l’accesso al profilo di coordinatore amministrativo: punti 1,5;
Laurea triennale diversa da quelle richiesta per l’accesso al profilo di coordinatore amministrativo: punti 0,75;
TITOLI PROFESSIONALI
Frequenza certificata di attività di formazione promosse dall’Amministrazione, dalle scuole e/o Enti accreditati o riconosciuti con provvedimento dell’Amministrazione: 0,15 per ogni corso di durata superiore a 20 ore; 0,05 per ogni corso di durata pari o inferiore a 20 ore. Il punteggio massimo per i titoli professionale non potrà comunque superare punti 0,30.
Art. 4
L’utilizzazione dovrà essere disposta prioritariamente nei confronti del personale incluso nella graduatoria del personale a tempo indeterminato e successivamente nei confronti del personale incluso nella graduatoria del personale a tempo determinato. In entrambi i casi l’utilizzazione dovrà essere disposta prioritariamente nei confronti del personale in possesso dei requisiti culturali di accesso al profilo di area D di cui alla tabella D allegata al vigente CCNL comparto scuola.
Non potrà essere utilizzato su posto di DSGA il personale che abbia rifiutato l’incarico conferito nella propria scuola ai sensi dell’art. 47 del CCNL o dell’art. 7 del CCNL comparto scuola, sottoscritto il 7.12.2005.
Non è ammesso il recesso dall’incarico conferito dall’Ufficio Scolastico Provinciale. I provvedimenti di utilizzazione disposti dagli USP dovranno recare apposita clausola in tal senso.
Nella domanda di inclusione nella graduatoria devono essere indicate le sedi prescelte fino ad un massimo di quindici.
Tutti i titoli, di servizio, culturali e professionali, potranno essere oggetto di autocertificazione da parte degli aspiranti all’incarico. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Ai soli fini della scelta della sede, ove richiesta dall’aspirante all’incarico la conferma nella stessa scuola di servizio del precedente anno scolastico, deve precedere le nuove utilizzazioni.
Art. 5
Le domande per l’inclusione nella graduatoria dovranno essere presentate ai competenti Uffici Scolastici Provinciali dal personale di ruolo entro il 12.7.2008, e dal personale a tempo determinato entro 10 giorni dalle nomine di competenza degli stessi USP. Il personale immesso in ruolo con decorrenza 1° settembre 2008 dovrà presentare la domanda di inclusione entro 10 giorni dalla nomina e potrà essere utilizzato sui posti residui dopo l’utilizzazione del personale già di ruolo.
I dirigenti scolastici delle scuole interessate, entro 3 giorni dalla nomina, da parte del Ufficio Scolastico Provinciale, degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti, provvederanno ad attribuire gli incarichi ai sensi dell’art. 47 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007 o dell’art. 7 del CCNL comparto scuola sottoscritto il 7.12.2005, dandone contestuale comunicazione allo stesso Ufficio Scolastico Provinciale.
Art. 6
Il posto lasciato disponibile dall’assistente amministrativo utilizzato su posto di DSGA rientra nel quadro generale delle disponibilità per le operazioni di avvio dell’anno scolastico.
In caso di copertura dei posti con personale a tempo determinato si richiama il disposto dell’art. 6, comma 4, del D.M. n. 430 del 13.12.2000.
Parte Pubblica
OO. SS. Firmatarie
Etichette: contrattazione regionale, direttore generale, dsga
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