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CISL SCUOLA ORISTANO

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venerdì 8 agosto 2008

Statuto degli Studenti. Nota applicativa per l'attuazione.

Con la Nota prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008, il MIUR ha impartito disposizioni esplicative-applicative del d.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (pubblicato sulla G.U. n. 239 del 18.12.2007) “Regolamento recante modifiche e integrazioni al d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.

Come si ricorderà, in occasione della definitiva adozione e conseguente entrata in vigore del predetto Regolamento, provvedemmo alla sua pubblicazione, preceduta dall’esposizione degli essenziali contenuti innovativi e integrativi rispetto all’originario d.P.R. 249/1998,che riteniamo opportuno qui richiamare.

Il provvedimento si compone di 3 articoli; i primi due sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 4 (Disciplina) e 5 (Impugnazioni) del DPR 249/98, mentre il terzo inserisce il nuovo art. 5/bis (Patto educativo di corresponsabilità) con l’obiettivo esplicito di definire “in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”, affidando al Regolamento d’Istituto la specificazione delle relative modalità di sottoscrizione, nonché di “elaborazione e revisione condivisa.”

Il profilo sostanziale delle modifiche apportate all’originario testo del DPR 249/98 è costituito dall’inasprimento delle sanzioni disciplinari degli alunni che ora contemplano – in casi particolarmente gravi – l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico
Della precedente stesura dell’art. 4 vengono salvaguardati e mantenuti alcuni fondamentali principi di civiltà giuridica e sociale, nonché di imprescrittibile sensibilità pedagogica, quali:

- la finalità educativa dei provvedimenti disciplinari e la loro tensione al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;
- la natura personale della responsabilità disciplinare,
- il diritto all’esposizione delle ragioni dello studente quale condizione pregiudiziale all’erogazione di qualsiasi sanzione;
- la non influenza della sanzione disciplinare connessa al comportamento dell’alunno sul suo profitto scolastico;
- la non sanzionabilità – diretta o indiretta – della libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità;
- la temporaneità delle sanzioni, la loro proporzionalità all’infrazione accertata e, per quanto possibile, l’ispirazione al principio della riparazione del danno e la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.

A seconda della tipologia delle sanzioni, gli organi competenti alla relativa irrogazione vengono così diversificati:
a) sanzioni e provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 15 giorni = Consiglio di classe;
b) sanzioni e provvedimenti che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato = Consiglio d’Istituto;
c) sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame (applicabili anche ai candidati esterni) = Commissione di esame

La sostituzione del precedente art. 5 e la conseguente riformulazione ha comportato la riorganizzazione del sistema delle impugnazioni prevedendo, quale unico soggetto competente a decidere sui ricorsi contro tutte le tipologie di sanzioni disciplinari irrogate agli studenti, da parte di “chiunque vi abbia interesse”, (principio ordinamentale di assoluta novità, pienamente condiviso dal Consiglio di Stato), un apposito Organo di garanzia all’interno della scuola.
L’istituzione dell’organismo e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dai Regolamenti delle scuole, mentre il provvedimento ne definisce, “di norma” la seguente composizione:
- un docente designato dal Consiglio d’Istituto;
- un rappresentante eletto dagli studenti (nella scuola secondaria superiore);
- un rappresentante eletto dai genitori;
- il Dirigente scolastico, che lo presiede.Nella scuola secondaria di primo grado la rappresentanza della componente utenziale è affidata a due rappresentanti dei genitori.

I ricorsi vanno presentati entro 15 giorni dalla loro irrogazione e la decisione deve essere assunta entro 10 giorni.

Al predetto Organo di garanzia viene rimessa anche la competenza a decidere, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore “o di chiunque vi abbia interesse”, (la cui inclusione nel testo del provvedimento è avvenuta in accoglimento del parere del Consiglio di Stato) sugli eventuali conflitti che insorgano nella scuola in merito all’applicazione di questo nuovo Regolamento.
Su questa ultima materia viene introdotto un innovativo strumento di garanzia: la possibilità degli studenti della scuola secondaria superiore,“o di chiunque vi abbia interesse”, di proporre reclami contro le presunte violazioni del Regolamento.
La competenza a decidere in via definitiva è del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale (o di un Dirigente da questi delegato), previo parere vincolante di un Organo di garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell’U.S.R. (o da un suo delegato) e composto da 2 studenti, 3 docenti e 1 genitore. Per la scuola “media” (secondaria di primo grado), in luogo degli studenti sono designati altri 2 genitori. Tale parere deve essere reso entro il termine perentorio di 30 giorni, decorso il quale il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. L’Organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

L’art. 3, come detto, introduce nell’ordinamento scolastico un nuovo “strumento” formale che impone ai genitori e agli studenti (contestualmente all’iscrizione) la sottoscrizione di un “patto di corresponsabilità”.

Tale patto intende richiamare sia le responsabilità educative della famiglia (solennemente sancite dall’art. 30 della Costituzione), sia il dovere dello studente di impegnarsi nella costruzione del proprio percorso di istruzione e formazione, nella dialettica composizione dei diritti declinati dall’art. 2 del D.P.R. 249/98 con i doveri espressamente stabiliti dal successivo art. 3, che non hanno subito alcuna integrazione o modifica rispetto alla loro originaria stesura.

* * *

In attesa della pubblicazione sulla G.U. del nuovo testo coordinato del d.P.R. 249/1998, contenente le integrazioni e modifiche apportate dal d.P.R. 235/2007, abbiamo provveduto ad una sua ricostruzione ufficiosa, curata dal nostro Dipartimento Legislativo/Sindacale, che ne faciliterà la lettura e la comprensione e, soprattutto, l’azione di orientamento e di consulenza per il notevole impatto applicativo che il provvedimento determinerà, o che – comunque – avrebbe già dovuto determinare nelle scuole secondarie.

La Nota n. 3602 può essere senz’altro definita una sorta di saggio-monografico sulla funzione socio-educativa della scuola, giustamente considerata “la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri”.

Premessa indispensabile per l’efficace perseguimento di questa funzione, è l’azione costante della scuola tesa a realizzare “… un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti”.
Solo così, di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, bullismo o comunque di offesa alla dignità e al rispetto della persona umana, particolarmente odiosi e intollerabili, la scuola potrà efficacemente utilizzare, con fermezza e autorevolezza, gli strumenti concreti di carattere educativo e sanzionatorio, a sua disposizione, che il nuovo impianto normativo ha reso più incisivi e severi, “…per far comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà”, rientranti tra quelli connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un “elevato allarme sociale”.

* * *

In verità, la Nota si pone in linea di continuità e coerenza con l’intensa e determinata attività di messa a punto di disposizioni amministrative operate dal precedente Ministro Fioroni, approdata all’emanazione del d.P.R. 235/2007, preceduta, come si ricorderà, dalla Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”, dalla Nota prot. 30 del 15 marzo 2007, avente per oggetto “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefonini cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e, da ultimo, dalla Direttiva 30 novembre 2007, n. 104 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”.

L’obiettivo di questi interventi, approdati , per il momento, all’inasprimento delle sanzioni disciplinari va indubbiamente collegato all’intendimento del Ministro Gelmini di introdurre, legislativamente, il giudizio e la votazione sul comportamento degli studenti, attribuendo al Consiglio di classe, nei casi più gravi, la potestà di determinare, con specifica motivazione, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.

Con l’entrata in vigore del d.P.R. 235/2007, le scuole secondarie sono innanzitutto chiamate ad un puntuale e circostanziato recepimento nel proprio Regolamento d’Istituto delle disposizioni innovative in materia di sanzioni disciplinari con un’attenta declaratoria tipitizzata, a partire dai doveri degli studenti elencati nell’art. 3 del d.P.R. 249/98, delle mancanze e delle relative sanzioni che dovranno rigorosamente rispettare i principi di gradualità e proporzionalità e dovranno ispirarsi al principio altrettanto fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto, in ciò avvalendosi delle indicazioni e dei suggerimenti della Nota.

Particolarmente importante sul piano educativo e socio-culturale è il paragrafo conclusivo concernente il Patto Educativo di Corresponsabilità, atto distinto dal Regolamento d’Istituto, il cui obiettivo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa, ponendo le basi per instaurare, nella scuola, una “sinergia virtuosa” e una “alleanza educativa”, oltre che con il territorio, con i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente, il personale della scuola, ed in particolare i docenti, gli studenti e i genitori “…ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità”.

Significativi ed interessanti i profili giuridici concernenti , sul piano delle responsabilità individuali dei diversi soggetti, la culpa in vigilando e la culpa in educando, con specifici richiami alle norme del Codice Civile e di quello Penale.

Poiché l’irrogazione delle sanzioni disciplinari si configura come atto amministrativo, è necessario che l’intera procedura si conformi ai vincoli procedimentali sanciti dalla Legge 241/90.
Ciò è condizione indispensabile (pur a prescindere dai contenuti di merito, con particolare riferimento alla congruità , in termini di proporzionalità, della sanzione rispetto all’infrazione), della legittimità del provvedimento, altrimenti inevitabilmente esposto al rischio di contenzioso
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