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mercoledì 28 gennaio 2009

Comunicazione telematica del prospetto informativo dei lavoratori disabili ex art 3 legge 12 marzo 1999, n. 68 – termini di scadenza –

Con nota n. 292 del 21 gennaio u.s. il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 40, comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Questa disposizione, permetterà agli Uffici del lavoro di acquisire una banca dati sulla situazione occupazionale dei soggetti disabili che verrà utilizzata per un collocamento più funzionale e mirato alle esigenze sia dei disabili che delle aziende.

L’art. 40, comma 4 della legge 6 agosto 2008, n. 133, infatti, dispone che:
“Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: “I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo…
Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata….”

Gli Uffici periferici del Ministero del Lavoro anticipando la circolare n. 292 citata, hanno trasmesso direttamente alle scuole una richiesta di invio telematico dei dati relativi al monitoraggio entro il termine perentorio del 31 gennaio 2009.

Al riguardo, in occasione del tavolo negoziale sulla Mobilità, siamo intervenuti presso il MIUR per protestare contro questa ulteriore incombenza “scaricata” sulle scuole con tempi improponibili peraltro con richiesta di dati di cui le singole scuole non sono in possesso.

Il Ministero ha convenuto sul problema rappresentato e ha comunicato l’intenzione di contattare il Ministero del Lavoro sia per evidenziare la competenza degli Uffici scolastici provinciale e non delle scuole rispetto al monitoraggio richiesto dalla legge sia per concordare modalità e termini adeguati per l’invio dei dati richiesti da parte degli Uffici periferici.

Contestualmente gli USR saranno invitati ad avviare le procedure per l’acquisizione dei dati necessari da parte degli USP.

Abbiamo sottolineato l’urgenza di comunicare tempestivamente alle Istituzioni scolastiche di soprassedere alle richieste avanzate dagli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro anche al fine di evitare un inutile aggravio di lavoro per le Segreterie.

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