Irc. Graduatoria Regionale personale di ruolo. Nota della Direzione Generale.
Prot. AOODRSA.REG.UFF. n.5839 Cagliari, 07/05/2009
Oggetto: Graduatoria regionale -Insegnanti di Religione cattolica di ruolo –a.s. 2009/2010.
Con O.M. n. 36 del 23/03/2009, diffusa con nota n. 3828 del 25/03/2009 da questo Ufficio, il MIUR ha dettato disposizioni per la mobilità del personale docente di religione cattolica.
L’art. 10 della stessa ordinanza, disciplina, ai commi 3 e 4, gli adempimenti propedeutici alle utilizzazioni del personale in questione con particolare riguardo a quello eventualmente in situazione in esubero.
Per quanto sopra, le SS. LL. sono invitate a provvedere all’attribuzione del punteggio, sulla base dell’allegato D,che si allega alla presente, agli IRC in servizio presso le proprie istituzioni, per consentire la compilazione della graduatoria di cui all’oggetto.
Al riguardo si evidenziano alcuni punti su cui prestare particolare attenzione all’atto della valutazione dell’allegato D:
1. Ruolo- l’anno in corso non si valuta;
2. pre-ruolo: il servizio prestato fino al 31/08/1990 deve essere valutato in quanto fino a tale data non è richiesto alcuna qualificazione professionale, mentre a decorrere dal 1/9/1990 è richiesto per l’insegnamento della religione cattolica il possesso del diploma di qualifica professionale. Nel caso in cui il conseguimento del titolo è successivo all’1/9/90 il servizio può essere valutato a partire dalla data di effettivo conseguimento del titolo di qualificazione.
3. esigenze di famiglia: oltre il punteggio spettante indicare se il docente usufruisce della legge 104/92 facendo riferimento alla fattispecie regolata dalla norma di riferimento (es: art.21 e art. 33 commi 5 e 7).
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n.6265 del 5/5/2009 (disponibile sulla rete INTRANET)con la quale il MIUR ha fornito chiarimenti in merito all’attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella A dell’allegato D al CCNI concernente la mobilità del personale scolastico sottoscritto il 12/02/2009 nonché in ordine al punteggio da attribuire per il superamento del concorso.
Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti nonché contenziosi, successivi alla pubblicazione della graduatoria regionale, i Dirigenti Scolastici vorranno comunicare, con congruo anticipo, agli Insegnanti di cui trattasi il punteggio ad essi attribuito , per consentire agli stessi di segnalare eventuali errori.
Le SS.LL. vorranno inviare i dati in parola a questo Ufficio compilando l’allegato modello che dovrà essere trasmesso esclusivamente per posta elettronica, entro e non oltre il 15/05/2009, al seguente indirizzo: Adelaide.lai@istruzione.it
Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to Enrico Tocco
Oggetto: Graduatoria regionale -Insegnanti di Religione cattolica di ruolo –a.s. 2009/2010.
Con O.M. n. 36 del 23/03/2009, diffusa con nota n. 3828 del 25/03/2009 da questo Ufficio, il MIUR ha dettato disposizioni per la mobilità del personale docente di religione cattolica.
L’art. 10 della stessa ordinanza, disciplina, ai commi 3 e 4, gli adempimenti propedeutici alle utilizzazioni del personale in questione con particolare riguardo a quello eventualmente in situazione in esubero.
Per quanto sopra, le SS. LL. sono invitate a provvedere all’attribuzione del punteggio, sulla base dell’allegato D,che si allega alla presente, agli IRC in servizio presso le proprie istituzioni, per consentire la compilazione della graduatoria di cui all’oggetto.
Al riguardo si evidenziano alcuni punti su cui prestare particolare attenzione all’atto della valutazione dell’allegato D:
1. Ruolo- l’anno in corso non si valuta;
2. pre-ruolo: il servizio prestato fino al 31/08/1990 deve essere valutato in quanto fino a tale data non è richiesto alcuna qualificazione professionale, mentre a decorrere dal 1/9/1990 è richiesto per l’insegnamento della religione cattolica il possesso del diploma di qualifica professionale. Nel caso in cui il conseguimento del titolo è successivo all’1/9/90 il servizio può essere valutato a partire dalla data di effettivo conseguimento del titolo di qualificazione.
3. esigenze di famiglia: oltre il punteggio spettante indicare se il docente usufruisce della legge 104/92 facendo riferimento alla fattispecie regolata dalla norma di riferimento (es: art.21 e art. 33 commi 5 e 7).
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n.6265 del 5/5/2009 (disponibile sulla rete INTRANET)con la quale il MIUR ha fornito chiarimenti in merito all’attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella A dell’allegato D al CCNI concernente la mobilità del personale scolastico sottoscritto il 12/02/2009 nonché in ordine al punteggio da attribuire per il superamento del concorso.
Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti nonché contenziosi, successivi alla pubblicazione della graduatoria regionale, i Dirigenti Scolastici vorranno comunicare, con congruo anticipo, agli Insegnanti di cui trattasi il punteggio ad essi attribuito , per consentire agli stessi di segnalare eventuali errori.
Le SS.LL. vorranno inviare i dati in parola a questo Ufficio compilando l’allegato modello che dovrà essere trasmesso esclusivamente per posta elettronica, entro e non oltre il 15/05/2009, al seguente indirizzo: Adelaide.lai@istruzione.it
Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to Enrico Tocco
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