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lunedì 20 luglio 2009

Adiconsum. L'Antitrast sanziona la Banca di Sassari per 95.000 euro per pratiche commerciali scorrette.

122 BOLLETTINO N. 26 DEL 20 LUGLIO 2009
PS768 - BANCA DI SASSARI-OPERAZIONI GRATUITE ILLIMITATE

Provvedimento n. 20025

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2009;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007 pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
Segnalante:
un consumatore.
Professionista:
Banca di Sassari S.p.A., società operante nel settore bancario.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
1. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, nonché alla luce di una denuncia in atti, pervenuta da parte di un consumatore nel mese di febbraio 2008, è emerso che la Banca di Sassari S.p.A., nella sua qualità di professionista, diffonde sul proprio sito internet www.bancasassari.it un messaggio volto a promuovere il conto corrente “Cont’è gold” ad un canone annuale di 84 euro comprensivo, tra gli altri servizi, della possibilità per il consumatore di effettuare “operazioni gratuite illimitate”. In realtà detta gratuità non si riferirebbe alle operazioni su conto corrente (bonifici bancari ecc.) disposte on line.
Le pagine del sito internet contengono il seguente testo: “Completo e vantaggioso: Cont’è Gold ha un costo annuo fisso e vantaggioso che comprende tutti i servizi utili per operare al meglio con la Banca. Il canone di 84 euro l’anno include infatti, oltre ai servizi tradizionali, le carte di pagamento e le coperture assicurative, anche il servizio di Home Banking (line@bss) e di operatività telefonica (Infoline) per avere sempre la Banca a portata di mano. Cont’è gold, ti offre inoltre ottime condizioni per i servizi di credito. Potrai infatti avere un fido pari a due mensilità, se accrediti sul conto stipendio o pensione, ed uno sconto del 50% sull’istruttoria di mutui e prestiti personali. Se utilizzi i servizi di intermediazione in titoli avrai uno sconto del 50% sulle spese di gestione del dossier titoli». I servizi compresi nel canone annuo vengono poi sintetizzati in un elenco dove si legge che «Il canone annuo di 84€ comprende» tra gli altri servizi le «operazioni gratuite illimitate» e il «line@bss (Home Banking informativo e dispositivo)”.
III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE
2. In data 3 febbraio 2009, è stato comunicato alla Banca di Sassari S.p.A. e al segnalante, l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27 comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, potendo la condotta descritta integrare un’ipotesi di violazione
BOLLETTINO N. 26 DEL 20 LUGLIO 2009 123
degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22 e 23, lettera v), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto offerto, del consumatore medio che essa raggiunge.
In particolare, nella comunicazione di avvio si ipotizza che la pratica commerciale indicata potrebbe considerarsi ingannevole in violazione degli artt. 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto ai consumatori sarebbero state fornite informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete ovvero sarebbero state omesse informazioni rilevanti in modo da indurli in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso in relazione caratteristiche dell’offerta e, in particolare, alle operazioni bancarie comprese nel canone annuo e alla loro gratuità.
Inoltre, la pratica commerciale potrebbe considerarsi ingannevole ex articolo 23, lettera v), del Codice del Consumo in quanto consistente nel descrivere le operazioni come gratuite o senza alcun onere mentre le operazioni bancarie disposte on line e, tra queste, i bonifici bancari, presentano un costo.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento e con successiva richiesta di informazioni del 30 aprile 2009, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa la sussistenza della pratica commerciale scorretta, è stato chiesto alla società parte del procedimento, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, del Codice e dell’articolo 12 comma 1, del Regolamento, di fornire le seguenti informazioni corredate dalla relativa documentazione: chiarire in dettaglio la tipologia di operazioni bancarie gratuite ricomprese nel canone annuo di 84 euro previsto per il “cont’è gold”; numero dei clienti titolari del conto “cont’è gold” e copia di cinque contratti conclusi nel periodo di diffusione del messaggio; copia della modulistica utilizzata per le comunicazioni periodiche inviate alla clientela; chiarire cosa si intende per home banking informativo e dispositivo; il contratto che il consumatore è tenuto a sottoscrivere al fine di utilizzare l’Home Banking dispositivo, chiarendo se tra le operazioni che possono essere effettuate sul conto sono ricompresi anche i bonifici bancari on line e indicandone gli eventuali costi; copia in originale del messaggio contestato con indicazione della programmazione e del periodo di diffusione dello stesso nonché, al fine di disporre di elementi utili ad una più puntuale valutazione dell’offerta oggetto del medesimo, informazioni in merito alla programmazione della campagna pubblicitaria a cui detta offerta è riconducibile comprensiva di copia di ciascuna tipologia di messaggio e delle indicazioni circa il sito internet, la testata o l’emittente interessata, le date e orari di apparizione, il luogo, la durata, la numerosità delle affissioni.
3. Il professionista, la Banca di Sassari S.p.A. con memorie pervenute nelle date del 2 marzo, del 12 maggio e del 25 maggio 2009 ha rilevato, in sintesi, che:
– il canone annuo di 84 euro previsto per il “cont'è gold”, comprende tra le operazioni bancarie gratuite le operazioni relative alla normale gestione del c/c e alla negoziazione degli assegni bancari e tutte le operazioni previste dai fogli informativi analitici specifici per tale tipo di convenzione, con esclusione degli altri servizi offerti dalla Banca, ancorché regolati in conto corrente;
– la convenzione in discorso prevede esclusivamente la gratuità del canone per il servizio di Home Banking; pertanto, le operazioni eseguite dal cliente con l'utilizzo di tale sistema, non rientrando nella tradizionale operatività di un rapporto di conto corrente e per l'esecuzione delle quali la Banca sostiene un costo, esulano dal numero delle operazioni gratuite;
– per quanto riguarda le differenze fra le due tipologie di Home Banking offerte, si precisa che l'Home Banking informativo dà esclusivamente la possibilità di visualizzare lo stato del conto,
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mentre l'Home Banking dispositivo consente al cliente, previa sottoscrizione di un contratto separato, di operare on-line sul conto a suo nome;
– in ordine, infine, alla programmazione del messaggio pubblicitario oggetto di trattazione, si comunica che lo stesso è stato inserito nel web nel mese di dicembre 2004. è sempre visualizzabile con l'accesso al sito www.bancasassari.it.
4. Alle memorie sono allegati, tra gli altri, i seguenti documenti:
– un volantino esposto presso i locali commerciali della banca, volto a promuovere la linea di conti correnti denominata “Cont’è” dove sono indicate tre tipologie di conto, il “Cont’è” “Semplice e conveniente”, il “Cont’è gold” “Completo e vantaggioso” e il “Cont’è green” “Versatile e fruttuoso”. Per ciascuna tipologia di conto, vengono indicate la gratuità o il costo delle operazioni e dei servizi oggetto delle singole convenzioni. Il conto corrente “Cont’è gold” presenta, tra le altre, le seguenti caratteristiche: canone trimestrale di 21 euro, operazioni su conto corrente “gratuite in numero illimitato”, Line@bss (home banking informativo) “gratuito” e Line@bss (home banking dispositivo) “gratuito;
– una brochure a disposizione presso le filiali, che presenta un contenuto analogo a quello del messaggio diffuso via internet;
– il contratto di home banking dispositivo dal quale si evince che i bonifici su Banca di Sassari e su altre banche prevedono un costo, rispettivamente, di 0,80 euro e 1,10 euro.
5. In data 14 maggio 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
6. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stato diffusa a mezzo internet, in data 26 maggio 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 30 giugno 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto, per quanto di sua competenza, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettere b) e d), 22 e 23, lettera v), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
– la pratica commerciale diffusa sui mezzi di comunicazione è idonea a raggiungere gruppi più ampi di consumatori, attesa la natura dell'offerta pubblicizzata che, trattandosi di un conto corrente denominato “Cont'è Gold”, promosso dalla Banca di Sassari, ha ricadute sulla sensibilità dei soggetti chiaramente individuabili in ragione del loro interesse, a vario titolo, ad accedere alle opportunità associate a detta linea di conto corrente, e, nel caso de quo, stimolati dalla possibilità offerta nel messaggio in esame, di usufruire di un'ampia gamma di opzioni al costo di 84 euro di canone annuo, inducendo il consumatore medio in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
– i contenuti dell'informazione pubblicitaria, a prescindere dal claim utilizzato dal professionista – “Cont'e' Gold –Completo e vantaggioso”- non sono esaurienti ed obiettivi e, comunque, tali da informare adeguatamente ed inequivocabilmente il consumatore medio, ab origine, sulle operazioni bancarie comprese nel canone annuo e sulla loro gratuità: ovvero, sul costo delle operazioni bancarie disposte on line e, tra queste, i bonifici bancari;
– in realtà, il professionista nel promuovere il conto corrente “Cont'è Gold”, avuto riguardo al mezzo di diffusione impiegato per la pratica commerciale in oggetto e, nella fattispecie, ricorrendo alla veicolazione tramite Internet, ne enfatizza la “completezza” associata al canone annuo fisso (canone di 84 euro), quale modalità per assicurarsi i vantaggi connessi, e conseguenti alla
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sottoscrizione del relativo contratto, “per operare al meglio con la Banca”, catturando, in tal modo, soprattutto l'attenzione del consumatore medio;
– il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua funzione proprio nell'indurre il destinatario a rivolgersi all'operatore, cosicché non può essere ritenuto idoneo a sanare l'incompletezza delle informazioni fornite su elementi riconosciuti essenziali, quali, in particolare, il costo di operazioni bancarie (bonifici bancari) disposti on line, il rinvio ad ulteriori fonti informative (condizioni di contratto, fogli informativi, numero verde) cui il consumatore è invitato a rivolgersi, a nulla valendo, nel caso de qua, l'affermazione del professionista già letta sul suo sito web che "i messaggi pubblicitari di nostri prodotti/servizi hanno carattere esclusivamente promozionale;
– per l’effetto, la pratica risulta idonea a falsare il comportamento economico dei consumatori, in quanto omette, ovvero non rende immediatamente evidenti informazioni che attengono ad aspetti essenziali del servizio offerto, quali - come lamentato dal segnalante - il costo di operazioni bancarie (bonifici bancari) disposti on line.
V. VALUTAZIONI
7. Nel merito, si rileva che la pratica commerciale oggetto del procedimento riguarda la diffusione da parte della Banca di Sassari S.p.A., di una campagna pubblicitaria volta a promuovere il conto corrente denominato “Cont’è gold” mediante un messaggio diffuso dal 2004 e tutt’ora in diffusione sul proprio sito internet e presso le proprie filiali a mezzo brochure.
Dalle risultanze istruttorie si evince che il prodotto pubblicizzato appartiene alla linea di conti correnti “Cont’è” che, a partire da 30 euro l’anno, consente al potenziale cliente di scegliere tra tre diverse formule: il “Cont’è”, un conto corrente “Semplice e conveniente” ad un canone annuo di 30 euro; il “Cont’è gold”, ad un canone annuo di 84 euro definito come un conto “Completo e vantaggioso”; il “Cont’è green”, un conto “Versatile e fruttuoso” per il quale non è previsto un canone annuo.
Il messaggio oggetto di valutazione si compone di due parti: una discorsiva, nell’ambito della quale si specifica che nel canone annuale di 84 euro sono inclusi i “servizi tradizionali, le carte di pagamento, le coperture assicurative e i servizi di home banking e di operatività telefonica per avere sempre la Banca a portata di mano”; l’altra più sintetica, che contiene un elenco riassuntivo dei servizi compresi nel canone e tra questi, le “operazioni gratuite illimitate” e “Line@bss (home banking informativo e dispositivo)”.
La presentazione del conto come “completo e vantaggioso” e la formulazione complessiva del testo attraverso l’ espressione «operazioni gratuite illimitate» contenuta nell’elenco e il richiamo ai “servizi di home banking” nella parte discorsiva del messaggio, lasciano intendere ai destinatari che la formula “Cont’è gold”, a differenza degli altri due conti, includa nel canone ogni tipologia di operazione su conto corrente ivi comprese quelle effettuate per via telematica avvalendosi del servizio di Home Banking, come ad esempio, i bonifici bancari on-line.
Siffatta decodifica, appare avvalorata dalla circostanza che lo stesso messaggio annovera tra i servizi compresi nel canone annuale, non solo l’home banking informativo, ossia il servizio che consente al cliente di visualizzare lo stato del conto ma anche quello dispositivo che consente al cliente, previa sottoscrizione di un contratto separato, di operare on-line sul conto a suo nome.
In realtà, lo stesso professionista nelle proprie difese riferisce che, nel caso del “Cont’è gold” il canone include solo le operazioni su conto corrente disposte dal correntista presso lo sportello della filiale e non anche le operazioni online eseguite dal cliente con l'utilizzo del sistema telematico di home banking.
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In particolare, dal contratto di “home banking dispositivo” depositato in atti, si evince che i bonifici bancari su Banca di Sassari e su altre banche prevedono un costo, rispettivamente, di 0,80 euro e 1,10 euro.
Al riguardo, pertanto, si rileva che non è stata garantita ai potenziali destinatari degli stessi la possibilità di percepire in maniera compiuta e sufficientemente chiara la tipologia delle operazioni comprese nel canone annuale e presentate come gratuite.
Il messaggio in contestazione, infatti, si rivela nel complesso inadeguato a soddisfare quell’onere di chiarezza e completezza informativa che, soprattutto nel settore del credito appare particolarmente stringente in ragione dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore derivante dalla complessità della materia e dalla scarsa conoscenza del pubblico rispetto servizi cui non si ricorre con molta frequenza.
Alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale risulta ingannevole in violazione dell’art. 21, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contiene informazioni incomplete e, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso e dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in modo da indurlo in errore e ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, riguardo alle caratteristiche del prodotto, all’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo e, in particolare, alle operazioni bancarie gratuite incluse nel canone annuo.
8. Inoltre, in relazione all’ingannevolezza della pratica in questione, si ritiene importante ribadire il principio secondo cui l’utilizzo della locuzione “gratis” o “gratuito” deve effettivamente corrispondere, per il consumatore, alla totale assenza di qualsivoglia onere. Simili pratiche commerciali, concernenti anche differenti tipologie di messaggi pubblicitari, presentano, di per sé, evidenti contraddizioni già nel momento stesso della loro presentazione ai consumatori laddove enunciano la gratuità di un bene/servizio smentendola, contestualmente, attraverso la previsione, più o meno evidente, di costi ed oneri aggiuntivi di ogni genere e tipo ed integrano quindi l’ipotesi della pratica ingannevole di cui all’articolo 23, comma 1, lettera v), del Codice del Consumo. Ai sensi di detta disposizione, infatti, descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale è da considerare in ogni caso una pratica ingannevole. La citata norma ha infatti l’obiettivo di elevare lo standard informativo laddove in una comunicazione pubblicitaria si fa riferimento alla gratuità di un’offerta o di un prodotto.
Nel caso di specie, pertanto, la pratica commerciale risulta ingannevole anche ai sensi dell’art. 23, lettera v), Codice del Consumo, in quanto consistente nel presentare il conto corrente “Cont’è gold” come caratterizzato da illimitate operazioni “gratuite” mentre le operazioni bancarie disposte on line e, tra queste, i bonifici bancari, presentano un costo ulteriore rispetto al canone annuale che rappresenta il costo necessario per rispondere alla pratica commerciale.
9. Per tutti gli aspetti evidenziati rilevano le previsioni di cui all’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo n. 206/05, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”.
Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori della pratica oggetto di valutazione deriva dalla acclarata natura ingannevole della stessa ai sensi dell’articolo 21, 22 e 23, lettera v), del Codice del Consumo.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra da parte del professionista “il normale grado di competenza ed attenzione” che ragionevolmente ci si può
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attendere da un operatore dello specifico settore di attività, con riferimento alla completezza dei contenuti informativi dei messaggi, in specie per non aver evidenziato chiaramente le caratteristiche generali e le condizioni di fruibilità dell’offerta.
Rispetto al settore di riferimento, peraltro, la valutazione della completezza e chiarezza delle informazioni fornite alla clientela si presenta particolarmente rigorosa in considerazione della già rilevata asimmetria informativa tra operatori economici e consumatori da ricondurre alla complessità della materia e alla scarsa conoscenza del pubblico rispetto ad un servizio cui non si ricorre con frequenza.
Per quanto attiene, inoltre, all’idoneità della pratica a falsare in misura apprezzabile le scelte dei consumatori, si osserva che le informazioni rese nel modo sopra specificato riguardano caratteristiche dell'offerta la cui conoscenza è imprescindibile ai fini dell'adozione di una decisione commerciale consapevole, costituendo, in tal modo, parametri fondamentali cui fanno riferimento i consumatori, allorché compiono proprie valutazioni sull'opportunità di acquistare o meno un prodotto o un servizio.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
10. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Ai fini di garantire effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, si deve prendere in considerazione la dimensione economica del professionista. La Banca di Sassari S.p.A. è un istituto di credito di significativa dimensione economica.
Rispetto alla gravità della violazione, rilevano le modalità di prospettazione del prodotto e alla capacità di penetrazione della pratica. La fattispecie in esame, infatti, ha avuto un impatto significativo tenuto conto della diffusione a livello nazionale del messaggio a mezzo internet, suscettibile di raggiungere un numero considerevole di consumatori.
Inoltre, occorre rilevare che, nel caso di specie, la gravità è da ricondurre alla stessa tipologia di azioni e omissioni informative delle riscontrate, in ragione del settore nel quale sono state poste in essere. In tale settore, infatti, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presenta particolarmente stringente, anche in ragione della già rilevata asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore derivante dalla complessità della materia e dalla scarsa conoscenza del pubblico rispetto servizi cui non si ricorre con molta frequenza. Rileva, infine, la circostanza per cui la pratica commerciale è caratterizzata da una condotta di per sé ingannevole in violazione dell’art. 23, lettera v), del Codice del Consumo.
Per quanto riguarda poi la durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti, la pratica commerciale risulta posta in essere per un periodo prolungato (dal dicembre 2004 ad oggi). Ai fini della quantificazione della sanzione, tuttavia, in considerazione dell’applicazione della normativa di competenza, entrata in vigore il 21 settembre 2007, la durata delle violazione è pari ad un periodo complessivo di un anno e otto mesi.
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Con riferimento alla gravità e alla durata, alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene di irrogare alla Banca di Sassari S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 95.000 € (novantacinquemila euro);
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura appezzabile il comportamento economico del consumatore medio cui è destinata;
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 21, comma 2, lettere b) e d), 22 e 23, lettera v), del Codice del Consumo, in quanto la pratica commerciale in esame appare idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche del prodotto e all’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo con particolare riferimento alle operazioni bancarie “gratuite” incluse nel canone annuo, risulta idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, in relazione alla diffusione di un messaggio pubblicitario, posta in essere dalla società Banca di Sassari S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 2, lettere b) e d), 22 e 23, lettera v), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;

b) che alla società Banca di Sassari S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 95.000 € (novantacinquemila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Neicasi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

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