INPDAP. Conguagli fiscali 730/2009.
1.Pensione mensile minore di € 1.150,00: il debito viene recuperato sulla rata di agosto 2009 con ritenuta di 1/5 sulla pensione da agosto fino a dicembre (esclusa la 13ma).
2.Pensione mensile maggiore di € 1.150,00: il debito viene recuperato sulla rata di agosto 2009 con ritenuta pari all’importo di pensione mensile (e anche di tredicesima) eccedente la somma di € 916,40.
3.Eventuale residuo debito non estinto al 31.12.2009: se a seguito dei recuperi di cui ai punti 1. e 2. Residua un debito non estinto al 31.12.2009 a seguito di avviso l’Inpdap avviserà il pensionato entro il 15.12.2009, di provvedere al versamento del residuo debito all’Agenzia delle Entrate a mezzo banca o ufficio postale, entro il 15.01.2010.
4.Richiesta di trattenuta del debito in unica soluzione : è possibile richiedere alla Sede Inpdap competente di trattenergli sulla pensione il residuo debito in unica soluzione, detratta la quota già trattenuta con la rata di agosto.
5.Debiti fino a € 259,00 : trattenuta in unica soluzione sulla rata di agosto 2009.
6.Rateizzazione richiesta in sede di modello 730/2009: chi ha già ha fatto l’apposita richiesta in sede di modello 730/2009, potrà come di consueto rateizzare il recupero del debito fiscale.
Il Dirigente
f.to Dott. Luca Cancelliere
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