Contenzioso inserimento a pettine.
Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 1999 del 17 febbraio u.s.:
Nella nota l'amministrazione trasmette le ordinanze con le quali il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli del Ministero contro le ordinanze del TAR Lazio e le ordinanze con le quali era stata sospesa l'esecutività del D.M. 42 impugnato.
Le ordinanze del Consiglio di Stato evidenziano che l'esecuzione delle misure cautelari non poteva avvenire mediante modifica delle graduatorie cioè con l'inserimento a pettine dei ricorrenti in quanto il TAR aveva disposto soltanto la sospensiva del D.M. 42/2009.
Sottolinea, altresì, che le ordinanze di sospensiva dello stesso, non hanno inciso sulle graduatorie permanenti poichè le stesse non sono state oggetto di specifica impugnazione di ricorso ai controinteressati.
Pertanto, una lesione concreta ed attuale dei diritti dei ricorrenti non poteva avere luogo senza l'impugnazione delle graduatorie permanenti e senza notifica del ricorso ai controinteressati.
Nella nota l'amministrazione trasmette le ordinanze con le quali il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli del Ministero contro le ordinanze del TAR Lazio e le ordinanze con le quali era stata sospesa l'esecutività del D.M. 42 impugnato.
Le ordinanze del Consiglio di Stato evidenziano che l'esecuzione delle misure cautelari non poteva avvenire mediante modifica delle graduatorie cioè con l'inserimento a pettine dei ricorrenti in quanto il TAR aveva disposto soltanto la sospensiva del D.M. 42/2009.
Sottolinea, altresì, che le ordinanze di sospensiva dello stesso, non hanno inciso sulle graduatorie permanenti poichè le stesse non sono state oggetto di specifica impugnazione di ricorso ai controinteressati.
Pertanto, una lesione concreta ed attuale dei diritti dei ricorrenti non poteva avere luogo senza l'impugnazione delle graduatorie permanenti e senza notifica del ricorso ai controinteressati.
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