Copertura dei posti vacanti di DSGA. I criteri dettati dal Direttore generale Regionale.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
Ufficio I
Cagliari, 10 Agosto 2011
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO che, a seguito delle osservazioni formulate dalla Funzione pubblica, all'atto della
certificazione di cui al D.Lgs. 150/2009, le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
Contratto collettivo nazionale del comparto scuola non hanno sottoscritto il contratto integrativo
sulla mobilità avente effetto limitato all'anno scolastico 2011/2012 (utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie) e, consequenzialmente, il M.I.U.R. ha provveduto ad emanare l'Ordinanza
ministeriale 21 luglio 2011, n. 64 al fine di fornire, per tutti gli aspetti comunque condivisi con i
Sindacati e certificati dagli Organi di controllo, il necessario supporto normativo e gestionale;
CONSIDERATO che, anche in assenza di specifica contrattazione, è necessario impartire specifiche
disposizioni per colmare alcune lacune relative ad aspetti delle utilizzazioni che altrimenti non
risulterebbero regolamentati ed, in particolare, quelli relativi alla copertura dei posti del profilo
professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi, vacanti e disponibili per l’intera
durata dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento delle graduatorie di cui all’art. 7 del D.M.
146/2000;
CONSIDERATO altresì che, data la particolare delicatezza della materia e nell'esercizio, quindi, del
potere dovere dell'Amministrazione di porre in essere ogni opportuno provvedimento per garantire
l'efficacia dell'azione amministrativa, il M.I.U.R, con nota n. 6568 del 5 agosto 2011, ha fornito le
indicazioni pertinenti, al fine di consentire la tutela dell'interesse generale e collettivo al corretto
avvio ed al regolare andamento dell'anno scolastico;
TENUTO CONTO delle seguenti indicazioni riportate nella citata nota n. 6568:
i posti vacanti e/o disponibili del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e
amministrativi, non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al
termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui
all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti, con provvedimento del
Dirigente scolastico, dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima
istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2
della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Le modalità attuative della sequenza contrattuale
sono disciplinate, come noto, dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.
In subordine, ma sempreché il personale della stessa scuola si dichiari disponibile, il
medesimo Dirigente provvede mediante incarico ad assistente amministrativo, da conferire
ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007. In tale fattispecie sono da includere
i beneficiari della prima posizione economica di cui all'articolo 2 della succitata sequenza
contrattuale.
MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.0010780.10-08-2011
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In via esclusivamente residuale, la copertura dei posti rimasti ancora vacanti e/o disponibili
per tutto l'anno scolastico deve essere realizzata mediante personale appartenente ai profili
professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra
scuola.
A tal fine, gli U.S.R. dovranno predisporre appositi elenchi provinciali del personale
aspirante ai citati incarichi sulla base di criteri, modalità e termini che avranno costituito
oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali.
I criteri da definire dovranno essere finalizzati, oltre che al riconoscimento dei titoli culturali
ed ai crediti professionali, anche alla valorizzazione delle esperienze lavorative nel profilo di
direttore dei servizi generali e amministrativi. Dovranno, altresì, favorire, nell'ambito di
ciascuna delle fattispecie suindicate, la precedenza nella nomina a favore degli assistenti
amministrativi inseriti nelle graduatorie per la mobilità professionale nel profilo di Dsga di
cui al ccni 3 dicembre 2009, nonché dei titolari delle posizioni economiche.
Definiti tali elenchi, gli U.S.R. dovranno predisporre i conseguenti provvedimenti nei
confronti del personale disponibile, con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria
scuola, analogo incarico per una medesima tipologia di posto.
Per la sola scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, si ravvisa
l'opportunità di garantire la conferma al personale che chieda di essere nominato nella
medesima istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia prestato analogo
servizio.
Ferme restando le regole generali sugli obblighi concernenti il reimpiego del personale che si
trovi in soprannumero, gli assistenti amministrativi impegnati nelle funzioni in argomento
sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di provenienza, con personale supplente, secondo
le disposizioni di cui al Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze del
personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al
riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del Regolamento citato.
In analogia a quanto già previsto con il C.C.N.I. 15 luglio 2010 relativo all'a.s. 2010/2011,
gli assistenti amministrativi impegnati su posti del profilo di Dsga sono retribuiti, come
personale di ruolo, ai sensi dell'articolo 146, lettera g) n. 7) del C.C.N.L./2007.
CONSIDERATO che, delle determinazioni di questa Direzione, relativamente alle procedure di cui
trattasi, è stata data la prevista informativa alle OO.SS. nella riunione tenutasi in data 05/08/2011;
TENUTO CONTO di tutto quanto sopra riportato;
DISPONE
Art. 1
I posti di DSGA vacanti e/o disponibili per l’intera durata dell’anno scolastico, non assegnati a
mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa
dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale
146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima
istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della
sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo
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nazionale 12 marzo 2009.
In assenza di personale di cui al comma 1 si provvede mediante incarico da conferire ai sensi
dell’articolo 47 del CCNL 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell’istituzione
scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della
prima posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. I
criteri da adottare per l’attribuzione dell’incarico, sono definiti mediante contrattazione di
Istituto, con la quale disciplinare, in modo particolare, i casi di compresenza di più soggetti
aspiranti alla medesima nomina.
Art. 2
I posti che non è stato possibile coprire con il personale di cui all’art. 1 sono coperti dagli Uffici
Territoriali dell’USR mediante l’utilizzazione del personale appartenente al profilo di
responsabile amministrativo o assistente amministrativo in servizio in altra scuola della
provincia, prioritariamente a tempo indeterminato e, in mancanza, a tempo determinato con
contratto fino al 31 agosto.
Art. 3
Al fine del conferimento degli incarichi di cui all’art. 2, gli Uffici Territoriali compileranno due
distinte graduatorie provinciali, rispettivamente per il personale a tempo indeterminato e per
quello a tempo determinato, nelle quali saranno inclusi gli aspiranti che abbiano presentato
domanda e che saranno graduati secondo i seguenti criteri.
TITOLI DI SERVIZIO
Per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio effettivamente prestato nel profilo di
direttore dei servizi generali e amministrativi: punti 0,80.
Per il servizio prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni nel profilo di direttore dei
servizi generali e amministrativi: punti 0,60; per ogni ulteriore anno di servizio entro il
quinquennio: punti 0,15; per ogni ulteriore anno di servizio oltre il quinquennio: punti 0,30.
Per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio effettivamente prestato nel profilo di
responsabile amministrativo punti: 0,30.
Per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio effettivamente prestato nel profilo di
assistente amministrativo: punti 0,10.
Per ogni mese, o frazione superiore a quindici giorni, di servizio effettivamente prestato nel profilo di
assistente tecnico: 0,05 punti.
TITOLI CULTURALI
Laurea specialistica, o appartenente al vecchio ordinamento, richiesta per l’accesso al profilo di area
D di cui alla tabella B allegata al vigente CCNL comparto scuola: punti 10.
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Laurea specialistica, o appartenente al vecchio ordinamento, diversa da quella richiesta per l’accesso
al profilo di area D di cui alla tabella B allegata al vigente CCNL comparto scuola: punti 3.
Laurea triennale richiesta per l’accesso al profilo di coordinatore amministrativo: punti 1,5;
Laurea triennale diversa da quelle richiesta per l’accesso al profilo di coordinatore amministrativo:
punti 0,75;
TITOLI PROFESSIONALI
Frequenza certificata di attività di formazione promosse dall’Amministrazione, dalle scuole e/o Enti
accreditati o riconosciuti con provvedimento dell’Amministrazione: punti 0,15 per ogni corso di
durata superiore a 20 ore; punti 0,05 per ogni corso di durata inferiore a 20 ore. Il punteggio
massimo per le attività di formazione non potrà comunque superare punti 0,30.
Titolarità della 2^ posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio
2008: punti 8.
Inclusione nella graduatoria per il conseguimento della 2^ posizione economica di cui all’articolo 2
della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008: punti 4.
Superamento della selezione per l’accesso alla mobilità professionale relativo all’area D: punti 4.
Inclusione nella graduatoria per il conseguimento della 1^ posizione economica di cui all’articolo 7
della sequenza contrattuale del 7.12.2005: punti 2.
Art. 4
L’utilizzazione dovrà essere disposta prioritariamente nei confronti del personale incluso nella
graduatoria del personale a tempo indeterminato e successivamente nei confronti del personale
incluso nella graduatoria del personale a tempo determinato.
Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all’incarico, le utilizzazioni di cui
all’art. 2 del presente decreto sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la
conferma nell’istituzione scolastica nella quale, nell’anno precedente, abbia svolto analogo
servizio.
Fermo restando l’ordine delle operazioni di cui agli articoli 1 e 2 e l’ordine di priorità previsto al
comma 2 del presente articolo, l’inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale
dall’area “B” all’area “D”, formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di
precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo.
Non potrà essere utilizzato su posto di DSGA il personale che abbia rifiutato l’incarico conferito
nella propria scuola ai sensi dell’art. 47 del vigente CCNL o in quanto beneficiario della prima
posizione economica di cui alla sequenza contrattuale 25 luglio 2008.
Non è ammesso il recesso dall’incarico conferito dall’Ufficio Territoriale. I provvedimenti di
utilizzazione disposti dagli stessi Uffici dovranno recare apposita clausola in tal senso.
Nella domanda di inclusione nella graduatoria devono essere indicate le sedi prescelte fino ad un
massimo di quindici.
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Detta elencazione non sarà considerata vincolante qualora gli Uffici Territoriali procedano alla
convocazione del personale interessato, al fine della scelta della sede.
Tutti i titoli, di servizio, culturali e professionali, potranno essere oggetto di autocertificazione da
parte degli aspiranti all’incarico. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Art. 5
Le domande per l’inclusione nella graduatoria dovranno essere presentate ai competenti Uffici
Territoriali dal personale di ruolo entro il 18/08/2011, e dal personale a tempo determinato entro
10 giorni dalle nomine di competenza degli stessi USP. Il personale immesso in ruolo con
decorrenza 1° settembre 2010 dovrà presentare la domanda di inclusione entro 10 giorni dalla
nomina e potrà essere utilizzato sui posti residui dopo l’utilizzazione del personale già di ruolo.
I dirigenti scolastici delle scuole interessate, entro 3 giorni dalla nomina, da parte del Ufficio
Territoriale competente, degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti, provvederanno ad
attribuire gli incarichi ai sensi dei commi 1 e 2 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2010/11, sottoscritto
il 15 luglio 2010.
I dirigenti scolastici daranno immediata comunicazione allo stesso Ufficio Territoriale dei
provvedimenti ci cui al precedente comma.
Art. 6
Ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d’ufficio, gli
assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono sostituiti, nelle scuole di titolarità e/o di
provenienza, con personale supplente, secondo le disposizioni di cui al Regolamento sulle
modalità di conferimento delle supplenze del personale A.T.A., adottato con decreto ministeriale
13 dicembre 2000, n. 430. Valgono, al riguardo, le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del
Regolamento citato. Gli assistenti amministrativi di cui al presente articolo sono retribuiti ai sensi
dell’articolo 146, lettera g) n. 7) del CCNL/2007
Per IL DIRETTORE GENERALE
Enrico TOCCO
IL VICEDIRETTORE
Francesco FELIZIANI
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