ATA Ex ENTI LOCALI: POSSIBILI AZIONI GIURISDIZIONALI. Le iniziative della CISL SCUOLA
Gli interessati possono rivolgersi alla CISL SCUOLA per ulteriori informazioni e per l'adesione ai ricorsi.
A seguito del passaggio del personale ATA dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 124/1999, cui ha fatto seguito una ampia e diffusa attività vertenziale, si evidenziano le seguenti posizioni giuridiche relative al personale interessato alla ricostruzione di carriera:
1.Non è stato presentato ricorso – Poiché il diritto alla ricostruzione della carriera è soggetto alla prescrizione decennale è necessario verificare per ciascuna posizione individuale se non sia decorso il termine di prescrizione, decorrente dal momento in cui è stato notificato agli interessati il provvedimento definitivo di ricostruzione della carriera: in caso di accertamento positivo è ancora possibile depositare un ricorso nel merito, basandolo essenzialmente sulle motivazioni contenute nella decisione della Corte di giustizia della Comunità europea, n. 108/10 del 6 settembre 2011.
2.E’ stato presentato ricorso, respinto con sentenza passata in giudicato, o per mancata presentazione di ricorso in appello o del ricorso per Cassazione. In questo caso si può ipotizzare un’azione risarcitoria, attraverso la presentazione di un apposito ricorso al giudice ordinario, basandosi sulla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 giugno 2011. La questione è già all’esame degli studi legali che hanno patrocinato le cause per alcune strutture territoriali della CISL Scuola, grazie alle quali sono state ottenute le sentenze delle Corti europee.
3.E’ stato presentato ricorso, respinto con sentenza passata in giudicato o con decisione della Corte di Cassazione, a motivo dell’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge 124/199, introdotta dall’articolo 1, comma 218, della legge 266/2005 – E’ possibile anche in questo caso, per coloro che non avessero già proposto ricorso alla Corte dei diritti dell’uomo, prevedere un’azione risarcitoria, basata sulla decisione della predetta Corte del 7 giugno 2011.
4.E’ stato presentato ricorso e il giudizio risulta ancora pendente – Il giudizio deve andare in decisione tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e quindi vi sono ampie probabilità (date le prime pronunce adottate sia dal giudice di merito che dalla Suprema Corte di Cassazione).
1.Non è stato presentato ricorso – Poiché il diritto alla ricostruzione della carriera è soggetto alla prescrizione decennale è necessario verificare per ciascuna posizione individuale se non sia decorso il termine di prescrizione, decorrente dal momento in cui è stato notificato agli interessati il provvedimento definitivo di ricostruzione della carriera: in caso di accertamento positivo è ancora possibile depositare un ricorso nel merito, basandolo essenzialmente sulle motivazioni contenute nella decisione della Corte di giustizia della Comunità europea, n. 108/10 del 6 settembre 2011.
2.E’ stato presentato ricorso, respinto con sentenza passata in giudicato, o per mancata presentazione di ricorso in appello o del ricorso per Cassazione. In questo caso si può ipotizzare un’azione risarcitoria, attraverso la presentazione di un apposito ricorso al giudice ordinario, basandosi sulla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 7 giugno 2011. La questione è già all’esame degli studi legali che hanno patrocinato le cause per alcune strutture territoriali della CISL Scuola, grazie alle quali sono state ottenute le sentenze delle Corti europee.
3.E’ stato presentato ricorso, respinto con sentenza passata in giudicato o con decisione della Corte di Cassazione, a motivo dell’interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge 124/199, introdotta dall’articolo 1, comma 218, della legge 266/2005 – E’ possibile anche in questo caso, per coloro che non avessero già proposto ricorso alla Corte dei diritti dell’uomo, prevedere un’azione risarcitoria, basata sulla decisione della predetta Corte del 7 giugno 2011.
4.E’ stato presentato ricorso e il giudizio risulta ancora pendente – Il giudizio deve andare in decisione tenendo conto di quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e quindi vi sono ampie probabilità (date le prime pronunce adottate sia dal giudice di merito che dalla Suprema Corte di Cassazione).
Etichette: ata, ata ex ee.ll.
<< Home