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CISL SCUOLA ORISTANO

Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU

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sabato 30 giugno 2007

Poesie in Sardo

Pedrasaspras: alcune poesie in Sardo [link]

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venerdì 29 giugno 2007

Istituzioni scolastiche della Sardegna vacanti e disponibili al 1.9.2007

Prov. Tip. Scuola Comune Denominazione Fascia Causale della disponibilità
1 1 CA Direz. Didatt. ASSEMINI 1° Circolo C Incarico
2 2 CA Direz. Didatt. ASSEMINI 2° Circolo B Incarico
3 3 CA Direz. Didatt. CAGLIARI "Is Mirrionis - Italo Stagno" B Incarico
4 4 CA Direz. Didatt. CAGLIARI "Randaccio" B Incarico
34 5 CA Direz. Didatt. CAGLIARI "Satta " B Comando ex IRRE
6 CA Direz. Didatt. CAGLIARI "Via Castiglione" C Incarico
7 7 CA Direz. Didatt. CAGLIARI "Via Meilogu" B Incarico
8 8 CA Direz. Didatt. CAGLIARI "Via Stoccolma" B Incarico
10 9 CA Direz. Didatt. CAGLIARI - PIRRI 1° Circolo D Incarico
11 10 CA Direz. Didatt. CAGLIARI - PIRRI "Toti" 2° Circolo D Incarico
12 11 CA Direz. Didatt. CAPOTERRA 1° Circolo C Incarico
13 12 CA Direz. Didatt. CAPOTERRA 2° Circolo B Reggenza
14 13 CA Direz. Didatt. CARBONIA 1° Circolo C Incarico
15 14 CA Direz. Didatt. DOLIANOVA B Reggenza
17 15 CA Direz. Didatt. DOMUSNOVAS C Incarico
18 16 CA Direz. Didatt. IGLESIAS 1° Circolo B Incarico
20 17 CA Direz. Didatt. MONASTIR B Incarico
22 18 CA Direz. Didatt. MONSERRATO 1° Circolo "San Lorenzo" C Incarico
23 19 CA Direz. Didatt. QUARTU SANT'ELENA 1° Circolo B Incarico
20 CA Direz. Didatt. QUARTU SANT'ELENA 4° Circolo B Incarico
25 21 CA Direz. Didatt. QUARTU SANT'ELENA 5° Circolo C Incarico
28 22 CA Direz. Didatt. QUARTU SANT'ELENA 6° Circolo D Incarico
29 23 CA Direz. Didatt. QUARTUCCIU C Incarico
30 24 CA Direz. Didatt. SAN GAVINO C Incarico
31 25 CA Direz. Didatt. SANT'ANTIOCO C Incarico
32 26 CA Direz. Didatt. SELARGIUS 1° Circolo B Incarico
33 27 CA Direz. Didatt. SELARGIUS 2° Circolo B Incarico
34 28 CA Direz. Didatt. SERRAMANNA C Incarico
35 29 CA Direz. Didatt. SESTU 1° circolo C Incarico
36 30 CA Direz. Didatt. SESTU 2° Circolo C Incarico
37 31 CA Direz. Didatt. SINNAI 1° Circolo C Incarico
38 32 CA Direz. Didatt. SINNAI 2° Circolo C Incarico
39 33 CA Direz. Didatt. UTA C Incarico
40 34 CA Direz. Didatt. VILLACIDRO B Incarico
41 35 CA Ist. Compr. ARBUS B Incarico
42 36 CA Ist. Compr. BARUMINI B Incarico
1 37 CA Ist. Compr. BURCEI C Incarico
10 38 CA Ist. Compr. CAGLIARI C Incarico
19 39 CA Ist. Compr. CAGLIARI "C. Colombo" B Mob. Profess.
40 CA Ist. Compr. CALASETTA D Reggenza
4 41 CA Ist. Compr. DECIMOMANNU B Incarico
10 42 CA Ist. Compr. DECIMOPUTZU B Incarico
43 CA Ist. Compr. DONORI B Incarico
4 44 CA Ist. Compr. ELMAS B Pensione
7 45 CA Ist. Compr. FLUMINIMAGGIORE C Incarico
8 46 CA Ist. Compr. GONNOSFANADIGA B Incarico
9 47 CA Ist. Compr. GUASILA B Incarico
10 48 CA Ist. Compr. LUNAMATRONA B Incarico Dirigente Tecnico
11 49 CA Ist. Compr. MARACALAGONIS C Incarico
SS 50 CA Ist. Compr. MURAVERA C Incarico
13 51 CA Ist. Compr. NURAMINIS C Recesso
15 52 CA Ist. Compr. PABILLONIS C Incarico
16 53 CA Ist. Compr. SAMASSI C Incarico
17 54 CA Ist. Compr. SAN NICOLO' GERREI C Incarico
21 55 CA Ist. Compr. SAN SPERATE C Incarico
56 CA Ist. Compr. SAN VITO C Reggenza
24 57 CA Ist. Compr. SANLURI B Incarico
25 58 CA Ist. Compr. SANT'ANDREA FRIUS B Incarico
26 59 CA Ist. Compr. SARDARA C Incarico
45 60 CA Ist. Compr. SARROCH B Reggenza
46 61 CA Ist. Compr. SENORBI' B Recesso
47 62 CA Ist. Compr. SERRENTI C Incarico
20 63 CA Ist. Compr. SETTIMO SAN PIETRO Istituto Comprensivo di Settimo San Pietro B Mut. Incarico
43 64 CA Ist. Compr. SILIQUA B Incarico
48 65 CA Ist. Compr. VILLAMAR B Incarico
52 66 CA Ist. Compr. VILLAPUTZU C Incarico
53 67 CA Ist. Compr. VILLASALTO C Incarico
54 68 CA Ist. Compr. VILLASIMIUS B Reggenza
55 69 CA Ist. Compr. VILLASOR B Incarico
56 70 CA Scuola Media CAGLIARI "Manno + Alziator" C Pensione
59 71 CA Scuola Media CAGLIARI "Alagon + Ciusa + Dessì" C Incarico
60 72 CA Scuola Media CAPOTERRA "C. Nivola" C Incarico
73 CA Scuola Media DOLIANOVA "Zuddas" C Incarico
63 74 CA Scuola Media DOMUSNOVAS "F. Meloni" C Recesso
64 75 CA Scuola Media GUSPINI "Fermi + Da Vinci" C Pensione
76 CA Scuola Media IGLESIAS "E. d'Arborea" * Nebida C Incarico
67 77 CA Scuola Media MONASTIR "Gramsci" D Incarico
69 78 CA Scuola Media QUARTU SANT'ELENA n° 3 "G. Deledda" D Incarico
73 79 CA Scuola Media QUARTU SANT'ELENA n° 4 "Rosas" C Incarico
74 80 CA Scuola Media SINNAI "L. Amat" C Incarico
76 81 CA Scuola Media UTA "Porrino" D Incarico
72 82 CA Scuola Media VILLACIDRO "Loru + Satta" C Reggenza
35 83 1 NU Direz. Didatt. BOSA B Incarico
60 84 2 NU Direz. Didatt. NUORO "Furreddu" 4° Circolo C Mut. Incarico
61 85 3 NU Direz. Didatt. OLIENA "S. Maria" C Mut. Incarico
38 86 4 NU Direz. Didatt. SINISCOLA B Incarico
39 87 5 NU Ist. Compr. ARZANA D Pensione
41 88 6 NU Ist. Compr. BITTI D Incarico
42 89 7 NU Ist. Compr. BOLOTANA D Incarico
43 90 8 NU Ist. Compr. BORORE C Incarico
44 91 9 NU Ist. Compr. BUDONI C Incarico
46 92 10 NU Ist. Compr. GAVOI B Incarico
47 93 11 NU Ist. Compr. GERGEI C Incarico
63 94 12 NU Ist. Compr. IRGOLI "Soro Delitala" C Mut. Incarico
50 95 13 NU Ist. Compr. LODE' D Incarico
96 14 NU Ist. Compr. LULA C Incarico
12 97 15 NU Ist. Compr. MAMOIADA C Incarico
13 98 16 NU Ist. Compr. ORGOSOLO C Incarico
14 99 17 NU Ist. Compr. OROTELLI D Incarico
15 100 18 NU Ist. Compr. ORUNE C Incarico
16 101 19 NU Ist. Compr. OTTANA C Incarico
18 102 20 NU Ist. Compr. POSADA D Incarico
22 103 21 NU Ist. Compr. SADALI C Reggenza
20 104 22 NU Ist. Compr. SILANUS C Incarico
21 105 23 NU Ist. Compr. SINDIA C Reggenza
23 106 24 NU Ist. Compr. TORPE' C Incarico
66 107 25 NU Ist. Compr. URZULEI C Mut. Incarico
24 108 26 NU Scuola Media BOSA "G. Pala" D Reggenza
25 109 27 NU Scuola Media NUORO n° 2 "Deledda" D Pensione
46 110 28 NU Scuola Media SINISCOLA C Incarico

67 111 1 OR Direz. Didatt. ABBASANTA D Comando Università
68 112 2 OR Direz. Didatt. MOGORO C Incarico
113 3 OR Direz. Didatt. SIMAXIS B Mob. Profess.
69 114 4 OR Direz. Didatt. TERRALBA B Incarico
72 115 5 OR Ist. Compr. ARBOREA C Incarico
73 116 6 OR Ist. Compr. BUSACHI C Incarico
94 117 7 OR Ist. Compr. CABRAS B Incarico
98 118 8 OR Ist. Compr. CUGLIERI B Incarico
103 119 9 OR Ist. Compr. MARRUBIU C Incarico
105 120 10 OR Ist. Compr. RIOLA SARDO B Incarico
CA 121 11 OR Ist. Compr. SAN VERO MILIS B Incarico
122 12 OR Ist. Compr. SANTA GIUSTA B Pensione
107 123 13 OR Ist. Compr. SANTULUSSURGIU B Reggenza
109 124 14 OR Ist. Compr. SENIS B Reggenza
110 125 15 OR Ist. Compr. URAS C Incarico
113 126 16 OR Ist. Compr. VILLAURBANA C Incarico
114 127 17 OR Scuola Media ALES "D. Alighieri" B Reggenza
122 128 18 OR Scuola Media ORISTANO n.°3 "Alagon" C Mobilità
123 129 19 OR Scuola Media SOLARUSSA "E. Nonnis" C Incarico

130 1 SS Direz. Didatt. ALGHERO 3° Circolo B Mut. Incarico
90 131 2 SS Direz. Didatt. ARZACHENA B Incarico
26 132 3 SS Direz. Didatt. OLBIA 1° Circolo B Incarico
133 4 SS Direz. Didatt. OLBIA 3° Circolo B Incarico
134 5 SS Direz. Didatt. OLBIA 4° Circolo B Incarico
27 135 6 SS Direz. Didatt. OZIERI 1° Circolo C Incarico
30 136 7 SS Direz. Didatt. OZIERI 2° Circolo B Incarico
SS 137 8 SS Direz. Didatt. PORTO TORRES 1° Circolo B Art. 512 D.Leg.vo 297/94
33 138 9 SS Direz. Didatt. PORTO TORRES 2° Circolo B Incarico
139 10 SS Direz. Didatt. SASSARI 2° Circolo B Incarico
34 140 11 SS Direz. Didatt. SASSARI 3° Circolo " B Incarico
36 141 12 SS Direz. Didatt. SASSARI 5° Circolo C Incarico
38 142 13 SS Direz. Didatt. SASSARI 9° Circolo B Pensione
40 143 14 SS Direz. Didatt. SORSO B Incarico
144 15 SS Direz. Didatt. TEMPIO PAUSANIA B Incarico
43 145 16 SS Direz. Didatt. THIESI B Incarico
146 17 SS Ist. Compr. AGGIUS B Incarico
45 147 18 SS Ist. Compr. BADESI B Incarico
145 148 19 SS Ist. Compr. BENETUTTI C Incarico
149 20 SS Ist. Compr. BONO B Reggenza
150 21 SS Ist. Compr. BONORVA C Reggenza
151 22 SS Ist. Compr. BUDDUSO' B Incarico
172 152 23 SS Ist. Compr. CASTELSARDO B Incarico
173 153 24 SS Ist. Compr. FLORINAS B Incarico
154 25 SS Ist. Compr. ILLORAI B Incarico
162 155 26 SS Ist. Compr. LOIRI PORTO S. PAOLO B Incarico
150 156 27 SS Ist. Compr. LURAS D Incarico
157 28 SS Ist. Compr. MONTI C Incarico
151 158 29 SS Ist. Compr. NULVI B Incarico
159 30 SS Ist. Compr. OLBIA B Incarico
169 160 31 SS Ist. Compr. OSILO C Incarico
76 161 32 SS Ist. Compr. OSSI A Mut. Incarico
81 162 33 SS Ist. Compr. PALAU C Mob. Profess.
163 34 SS Ist. Compr. PATTADA C Incarico
157 164 35 SS Ist. Compr. PERFUGAS B Incarico
175 165 36 SS Ist. Compr. PLOAGHE C Incarico
134 166 37 SS Ist. Compr. POZZOMAGGIORE B Incarico
127 167 38 SS Ist. Compr. VALLEDORIA C Incarico
171 168 39 SS Ist. Compr. VILLANOVAMONTELEONE C Incarico
169 40 SS Scuola Media ITTIRI D Incarico
65 170 41 SS Scuola Media OLBIA n° 2 "A. Diaz" B Incarico
66 171 42 SS Scuola Media OLBIA n° 1 E. Pais B Recesso
56 172 43 SS Scuola Media OZIERI "Deledda + Satta" B Incarico
92 173 44 SS Scuola Media PORTO TORRES n° 1 + n° 2 B Mut. Incarico
57 174 45 SS Scuola Media SASSARI n° 2 "Farina" C Pensione
67 175 46 SS Scuola Media SASSARI n° 4 + n° 6 C Incarico
75 176 47 SS Scuola Media SASSARI n° 7 "Manzoni" + n° 9 B Incarico
69 177 48 SS Scuola Media SASSARI n° 11 "San Giovanni" D Incarico
178 49 SS Scuola Media SORSO "Girolamo Cappai" C Incarico
179 50 SS Scuola Media TEMPIO PAUSANIA "Deledda + Spano" D Reggenza
70 1 CA Superiori CAGLIARI Commerciale "L. da Vinci" B Incarico
77 2 CA Superiori CAGLIARI Liceo Artistico A Art. 26 Legge 448/98
78 3 CA Superiori CAGLIARI IPAA Agricoltura Cettolini CA A Incarico Dirigente Tecnico
33 4 CA Ist. Profess. CAGLIARI S.CC. Monserrato"Meucci" Professionale Industria e Artigianato A Mut. Incarico
CA . 5 CA Superiori CAPOTERRA Istituto Commerciale "Sergio Atzeni" C Incarico
6 CA Superiori CARBONIA Liceo Classico e Scientifico "A. Gramsci - E. Amaldi" B Incarico
81 7 CA Superiori CARBONIA con sez. stacc. GIBA Commerciale n° 2 "Beccaria" A Incarico
83 8 CA Superiori CARLOFORTE Istituto Tecnico Nautico"C.Colombo" D Incarico
85 9 CA Superiori DECIMOMANNU Comm.le e Geometri "Mattei" B Incarico
87 10 CA Superiori GUSPINI Comm.le e Geometri "Buonarroti" C Incarico
88 11 CA Superiori IGLESIAS "Baudi di Vesme" B Incarico
89 12 CA Superiori IGLESIAS I.P.S.I.A. "Ferraris" A Incarico
90 13 CA Superiori IGLESIAS I.Asproni Minerario Iglesias C Incarico Dirigente Tecnico
14 CA Superiori PORTOSCUSO "Vittorio Angius" B Incarico
15 CA Superiori SAN GAVINO "G. Marconi" C Incarico
25 16 CA Ist. Magistr. SAN GAVINO "Lussu"
17 17 CA Superiori VILLACIDRO "E. Piga" C Incarico
18 18 CA Superiori VILLAPUTZU I.P.S.I.A. - I.P.S.C.T. "Azuni" C Incarico
47 19 NU Superiori FONNI Liceo Pedagogico B Incarico
48 20 NU Superiori GAVOI Comm.le e Geometri + Liceo Classico C Incarico
50 21 NU Superiori ISILI con sez. ass. ORROLI Comm.le e Geometri + Commerciale B Incarico
51 22 NU Superiori JERZU Liceo Scientifico +Istit.Tec. Commerciale B Pensione
52 23 NU Superiori LANUSEI Geometri + Istituto d'Arte B Incarico
54 24 NU Superiori MACOMER con sez. ass. BOSA Industria e Artigianato +Geometri + Profe.le Agricoltura A Pensione
55 25 NU Superiori NUORO n° 1 "Chironi" B Pensione
56 26 NU Superiori NUORO Ist. Mag.le Nuoro B Recesso
58 27 NU Superiori NUORO Geometri + I.T.I. + Istituto d' Arte B Incarico
59 28 NU Superiori PERDASDEFOGU Professionale Industria e Artigianato B Incarico
124 29 OR Superiori GHILARZA "A. Volta" Liceo Scientifico + Prof. Ind e Artigianato B Incarico
30 OR Superiori MOGORO Commerciale C Incarico
89 31 OR Ist. Istruz. Sup. ORISTANO "Brunelleschi" Tecnico per Geometri + Tecnico Nautico C Mut. Incarico
32 OR Superiori TERRALBA Ist. Istr. Superiore C Recesso

71 33 SS Superiori ALGHERO Commerciale e Geom. "Roth" B Incarico
34 SS Superiori BONO I.T.C. + Lic. Scient. +I.P.Agric. B Incarico
35 SS Superiori CALANGIANUS TEMPIO "Ferracciu" I. P. I.A. + Istituto Tecnico Industriale B Dimissioni
43 36 SS Superiori LA MADDALENA "Millelire" C Incarico
37 SS Superiori TEMPIO PAUSANIA I.T.C.G. "Pes" Tempio A Mut. Incarico
36 38 SS Superiori OZIERI Commerciale e Geom. "Fermi" + I.T.A B Incarico
33 39 SS Superiori OZIERI Ginnasio con annesso Istituto Magistrale "Duca degli Abruzzi" C Incarico
40 SS Superiori OZIERI "Segni" C Incarico
89 41 SS Superiori PALAU Comm.le e Geom. "Lamarmora + Einaudi" C Incarico
42 SS Superiori PERFUGAS VALLEDORIA CASTELSARDO I.P.Agricoltura e Ambiente + Istituto Tecnico Commerciale +Liceo Scientifico B Incarico
43 SS Superiori PORTO TORRES "Europa Unita" C Incarico
74 44 SS Superiori SASSARI "Giovanni XXIII" C Incarico
93 45 SS Ist. Artistico TEMPIO PAUSANIA con sez. stacc. a OLBIA Liceo Artistico Statale B Mut. Incarico
SS . 46 SS Superiori TEMPIO PAUSANIA con annesso Liceo Scientifico "Dettori" C Reggenza
82 47 SS Ist. Istruz. Sup.THIESI POZZOMAGGIORE BONORVA "Musinu" I.T.Commerciale + Liceo Scientifico +Lic. Ginnasio + I.P.Agr.Amb.B Mob. Profess.

N° 179 1° Sett. Formativo
N° 47 2° Sett. Formativo

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Concorso Dirigenti Scolastici. Graduatoria Generale di Merito. Settore Secondaria Superiore

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO III
Graduatoria Generale di merito
del Corso-Concorso ordiario per Dirigenti Scolastici -
D.D.G. 22/11/2004
Settore formativo per la scuola secondaria superiore

n. Cognome Nome Data Nascita Pr Media scritto Voti orale Scritto + orale
Pref. Figli
1 CAPPAI GAVINA SALVATORANG 04/07/1964 NU 30,00 29,00 59,00 GQR 2
2 CONTINI GIOVANNA ANTONIA 26/06/1957 NU 30,00 29,00 59,00 Q
3 VALZ SPURET CLAUDIA ANNA MARIA 05/05/1955 NU 30,00 27,00 57,00
4 CHESSA IGNAZIA 13/09/1956 CA 26,20 28,00 54,20
5 MARRAS FRANCO 16/02/1956 NU 26,00 27,00 53,00
6 VERNALEONE CESIRA 13/06/1950 CA 23,90 29,00 52,90
7 MELIS GIUSEPPE 05/04/1950 CA 27,43 25,00 52,43
8 ANTOLINI LUIGI 09/11/1959 CA 26,70 25,00 51,70
9 MURRU MARIA LAURA 06/08/1948 CA 24,30 27,00 51,30
10 TESTONE ANGELA 17/06/1950 NU 22,00 29,00 51,00
11 SABA MARCO 29/03/1959 CA 22,50 27,00 49,50
12 MARCHETTI CARLA RITA 22/05/1959 SS 21,00 28,00 49,00
13 PORCU MARIA ANTONIETTA 20/07/1956 21,00 28,00 49,00
14 STRAZZERI VITTORIO 06/11/1958 CL 22,70 26,00 48,70
15 MARESCA SALVATORE 07/10/1961 SS 24,50 24,00 48,50
16 PORRA' VINCENZO 13/05/1955 CA 24,30 24,00 48,30
17 PISANU VINCENZA 01/10/1957 CA 23,20 25,00 48,20
18 PALA MARIA LUISA 10/07/1955 CA 21,10 27,00 48,10
19 CAMPANA VALTER ALBERTO 26/11/1959 CA 21,00 27,00 48,00
20 BERNA ANNA 18/05/1955 NA 23,00 25,00 48,00
21 DIOMEDI DANIELA 25/06/1955 TE 23,60 24,00 47,60
22 CORSO SANDRO 26/08/1959 CA 24,50 23,00 47,50
23 DEMURTAS GIAN PIETRO 15/08/1955 NU 25,40 22,00 47,40
24 CUCCU VIVIANA 20/08/1955 GO 23,30 24,00 47,30
Ammessa con riserva
(art. 1 c. 6 - sexies, D.L.
n° 300/06 legge 17/07)

Candidati non utilmente collocati in graduatoria

25 CUCCURU PAOLO 26/05/1952 RM 26,00 21,00 47,00
26 UDA ROSELLA 08/09/1963 NU 21,00 25,00 46,00
27 PUGGIONI TONINA 11/10/1955 CA 24,97 21,00 45,97
28 SCUDERI SALVATRICE ENRICA 25/08/1964 PA 22,90 23,00 45,90
29 VIRDIS GIOMMARIA 29/06/1945 SS 21,50 24,00 45,50
30 SECHI SIMONE 08/08/1948 SS 22,10 23,00 45,10
31 CESARACCIO ROBERTO 13/07/1956 SS 21,00 24,00 45,00 QR 3
32 ROSSI RAFFAELE 13/05/1958 GR 21,00 24,00 45,00 QR 2
33 PIANTA ROBERTO 20/03/1956 CA 21,00 24,00 45,00 QR 2
34 COGONI ROBERTO 12/06/1952 CA 21,00 24,00 45,00
35 SERRA GRAZIANO 24/02/1959 CA 21,60 23,00 44,60
36 PISU MARIA BEATRICE 24/04/1960 CA 22,20 22,00 44,20
37 FIORI SALVATORE LEONARDO 03/01/1950 SS 22,17 22,00 44,17
38 MASCARDI MARCO 26/05/1962 GE 21,00 23,00 44,00 QLR 2
39 DEMURO GIANDOMENICO 03/07/1958 NU 22,00 22,00 44,00 QRS 2
40 MANTEGA ALBERTO 30/07/1953 CA 21,00 23,00 44,00 QR 2
41 SANNA PIERO 09/03/1951 CA 21,00 23,00 44,00 QR 1
42 MANIGAS CLAUDIO 26/01/1948 CA 21,00 23,00 44,00 QR 1
43 SANNA LUCIANO 03/02/1963 21,00 23,00 44,00
44 DE PAU MASSIMO 01/01/1962 CA 22,60 21,00 43,60 QR 2
45 TOGNONI MAURIZIO 27/07/1958 SI 22,60 21,00 43,60 QR 2
46 DI MARTINO GENNARO 21/02/1950 NA 21,00 22,00 43,00 QJR 2
47 SCANU UBALDO 07/05/1953 CA 21,00 22,00 43,00 QR 4
48 MEREU FRANCESCA DONATA 02/10/1957 NU 22,00 21,00 43,00 QR 3
49 FAIS NORMA 04/01/1949 NU 21,00 22,00 43,00 QS
50 FAEDDA MARIA 13/04/1949 SS 21,00 22,00 43,00
51 MAMELI VANNI 28/11/1961 CA 21,00 21,00 42,00 QR 3
52 MURA LIVIO 23/02/1949 OR 21,00 21,00 42,00 QR 2
53 SIRCANA FRANCESCO 10/02/1952 SS 21,00 21,00 42,00 QR 1
IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella

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Concorso Dirigenti Scolastici. Graduatoria Generale di Merito. 1° settore


n. Cognome Nome Data Nascita Pr Media scritto Voti orale Scritto +
orale Pref. Figli

1 VALLEBONA SALVATORINA 30/09/1960 CA 28,00 30,00 58,00
2 BERNARDINI ROBERTO 30/09/1965 CA 29,50 25,00 54,50
3 MELAS ANDREA 13/09/1954 CA 28,00 26,00 54,00 QR 2
4 TULUI ANTONIO 13/11/1955 CA 30,00 24,00 54,00 QR 1
5 STRINNA GIANFRANCO 25/12/1969 SS 28,10 25,00 53,10
6 SIRTORI SILVIA 26/10/1954 RM 28,00 25,00 53,00 QR 2
7 VACCA MARIA MARCELLA 11/02/1962 CA 28,00 25,00 53,00 QR 1
8 PIAZZA CRISTIANA MARIA 18/09/1951 NU 29,00 24,00 53,00 QR 1
9 VARRIALE MARIA 06/01/1948 SA 27,00 25,00 52,00
10 PICCI MARIA GABRIELLA 03/07/1964 CA 26,00 25,00 51,00 QR 2
11 BOVONE GIAMPAOLO 30/04/1954 RM 25,00 26,00 51,00 QR 1
12 PATTI ALESSANDRA 13/02/1970 CA 24,00 27,00 51,00
13 PORCU PIER PAOLO 23/11/1968 CA 27,00 24,00 51,00
14 MAZZIOTTI GIOVANNI 04/06/1951 KR 26,00 25,00 51,00
15 ORRU' LUCIA 12/12/1957 NU 22,83 28,00 50,83
16 PILLONI MARIA GIOVANNA 17/03/1963 OR 27,00 23,00 50,00
17 CIMINELLI ROBERTO 06/03/1970 RM 21,80 28,00 49,80
18 MASALA PAOLA 24/03/1965 SS 23,70 26,00 49,70
19 CUCCURULLO SALVATORE 20/08/1959 FR 23,50 26,00 49,50 QR 2
20 TILOCCA PEPPINO 20/05/1960 SS 28,50 21,00 49,50 QR 1
21 FRANCO CATERINA 13/11/1948 SS 28,30 21,00 49,30
22 CIMMINO MARIA GRAZIA 19/09/1947 NA 22,90 26,00 48,90
23 CAMBULI RITA 28/12/1955 NU 24,50 24,00 48,50
24 MELIS ELISA 23/05/1957 NU 24,00 24,00 48,00 QR 3
25 FLAVIANI ANNALISA 30/03/1957 CA 24,00 24,00 48,00 QR 2
26 DELLA CORTE GIANCARLO 20/01/1953 CB 21,00 27,00 48,00
27 SANNA ANGELA 10/12/1952 CA 21,00 27,00 48,00
28 PINTORE SERAFINA 17/02/1951 SS 25,73 22,00 47,73
29 CINUS MARIA FILOMENA 18/08/1968 TO 23,57 24,00 47,57
30 MASURI PIERINA 31/08/1962 NU 21,50 26,00 47,50
31 TOLU LUCINA 02/09/1956 CA 21,33 26,00 47,33
32 LOI GIUSEPPINA 17/08/1957 OR 24,30 23,00 47,30
33 DAGA MARISELLA 21/05/1952 CA 25,27 22,00 47,27
34 ROSSETTI PAOLO 25/02/1962 VB 23,23 24,00 47,23
35 PIRODDI ROBERTO 03/10/1965 NU 23,10 24,00 47,10
36 MAGGI PAOLA 22/10/1959 RM 21,00 26,00 47,00 LQR 1
37 PIRAS MARIA GRECA 06/01/1959 CA 21,00 26,00 47,00 QR 2
38 SPANEDDA RITA PAOLA 22/06/1960 SS 23,00 24,00 47,00 QR 1
39 TANAS MARIA BEATRICE 21/03/1952 CA 21,00 26,00 47,00 QR 1
40 PALA NATALINO 24/11/1948 CA 22,83 24,00 46,83 LQR 2
41 MORGI BIANCA MARIA 14/09/1952 RM 23,83 23,00 46,83 QR 2
42 PUGGIONI MARIA NICOLETTA 09/06/1970 SS 21,80 25,00 46,80
43 FRAU ENRICO PIETRO 17/11/1952 SS 21,67 25,00 46,67
44 TUFANO SALVADOR 07/02/1962 EE 21,00 25,00 46,00 QRS 2
45 PORRU GIOVANNA 07/11/1967 NU 23,00 23,00 46,00 QR 2
46 MARTINI FABIOLA IVANA 26/09/1960 NU 21,00 25,00 46,00 QR 2
47 DE ROSA ELISA 28/02/1951 BN 21,00 25,00 46,00 QR 2
48 MASURI PIETRO 29/06/1966 NU 24,00 22,00 46,00
49 LODDO PEPPINO 21/11/1957 NU 21,00 25,00 46,00
50 REBECCHI MARIA ANGELA 17/08/1954 SP 23,83 22,00 45,83
51 PUTZU STEFANIA MANUELA 31/12/1970 OR 24,80 21,00 45,80
52 MELONI MARILLINA 16/04/1960 CA 22,70 23,00 45,70
53 MASSIDDA FRANCA MARIA 29/11/1952 CA 21,60 24,00 45,60
54 ROMBI LIMBANIA MARIA 20/01/1968 CA 24,50 21,00 45,50
55 SATTA ANDREANA 14/08/1951 SS 23,50 22,00 45,50
56 RABUINI BRUNO 24/11/1949 MC 24,40 21,00 45,40 QR 3
57 PILIARVU MARINA 17/12/1945 SS 22,40 23,00 45,40
58 FENU SALVATORICA 08/03/1952 SS 23,37 22,00 45,37
59 SAVONA VALENTINA 21/06/1963 CA 21,00 24,00 45,00 QR 3
60 ORRU' GIULIANA 09/10/1957 CA 21,00 24,00 45,00 QR 2
61 SANNA SARA 25/01/1962 CA 21,00 24,00 45,00 QR 1
62 MANCA ANTONIA GIULIANA 06/02/1953 SS 21,00 24,00 45,00 QR 1

Candidati non utilmente inseriti in graduatoria
63 ZUDDAS ELENA ROSA MARIA 28/09/1947 NU 21,00 24,00 45,00 QR 1
64 ROSSI MARIO GORETTO 12/12/1950 SS 21,00 24,00 45,00 QS
65 BASCIU ALBERTO 01/10/1957 CA 21,00 24,00 45,00 QR
66 CURRELI MARIA PAOLA 16/07/1957 SS 23,00 22,00 45,00 QR
67 SERRU MARIA VITTORIA 03/04/1956 CA 21,00 24,00 45,00 QR
68 STAMEGNA PIO 19/05/1948 LT 21,00 24,00 45,00 QR
69 SPIGA MASSIMO 31/01/1963 CA 22,90 22,00 44,90
70 DENURRA TERESA 31/07/1959 SS 23,50 21,00 44,50
71 FARA ANGELO 20/02/1957 SS 22,50 22,00 44,50 QR 2
72 DIOMEDI TIZIANA MARIA 06/09/1956 CB 21,50 23,00 44,50 QR 2
73 ARAMINI MARINA 17/12/1957 LT 21,40 23,00 44,40
74 TEDDE MARIA GIOVANNA 02/10/1953 SS 21,33 23,00 44,33
75 PIU MARIA ANTONIETTA 22/05/1950 NU 23,30 21,00 44,30
76 PIRAS GABRIELLA 27/11/1953 CA 22,17 22,00 44,17
77 SABA PASQUALINA 26/02/1961 OR 21,00 23,00 44,00 QR 3
78 PASSIU CARLO 01/01/1953 OR 21,00 23,00 44,00 QR 3
79 SCARPA GIUSEPPE 12/10/1959 SS 21,00 23,00 44,00 QR 2
80 FADDA ANGELA 24/04/1954 SS 21,00 23,00 44,00 QR 2
81 MURA ADRIANA 30/05/1961 CA 21,00 23,00 44,00 QR 1
82 SANNA VITTORIO 26/09/1952 SS 21,00 23,00 44,00 QR 1
83 OGGIANO MARIA GIOVANNA 31/05/1957 SS 21,00 23,00 44,00 QS
84 DI NARDI ROMINA 14/01/1971 FR 23,00 21,00 44,00
85 PIREDDA ANTONELLA 14/08/1970 NU 21,00 23,00 44,00
86 FRAU ANNALISA 13/08/1969 OR 21,00 23,00 44,00
87 FALCHI MARIA GRAZIA 10/03/1967 SS 21,00 23,00 44,00
88 CADDEO LAURA 26/01/1958 CA 21,00 23,00 44,00
89 COCCO RAIMONDA 27/09/1952 NU 21,00 23,00 44,00
90 CAPULA NATALINA 15/12/1951 SS 21,00 23,00 44,00
91 MASIA SERGIO 05/11/1962 NU 21,70 22,00 43,70
92 ANGIUS ELISA 06/09/1952 CA 21,60 22,00 43,60
93 USERI MARIA PIA TERESA 12/02/1955 SS 22,50 21,00 43,50 QR 2
94 CROBU LIVIA 17/06/1951 CA 21,50 22,00 43,50
95 FADDA MARIA LETIZIA 01/07/1964 SS 21,34 22,00 43,34
96 MANCONI FRANCESCO 13/10/1951 CA 22,30 21,00 43,30
97 PACHELLA SIMONETTA 26/06/1957 VT 21,00 22,00 43,00 JQR 3
98 ONNIS SUSANNA 04/11/1965 OR 21,00 22,00 43,00 QR 3
99 ALBA ANTONIO 01/01/1961 MT 21,00 22,00 43,00 QR 3
100 MARRAS GIOVANNI CARMELO 22/07/1957 SS 21,00 22,00 43,00 QR 3
101 PINTADU ANNA RITA 22/05/1964 SS 21,00 22,00 43,00 QR 2
102 MELONI BIANCA MARIA 07/08/1950 CA 21,00 22,00 43,00 QR 2
103 MARZANO GIOVANNI 17/02/1949 FR 21,00 22,00 43,00 QR 2
104 PATERNI PAOLA 27/07/1947 RM 22,00 21,00 43,00 QR 2
105 MERCURI PATRIZIA 13/05/1963 SS 21,00 22,00 43,00 QR 1
106 CORRIAS MARIA ANTONIETTA 18/04/1956 NU 21,00 22,00 43,00 QR 1
107 DEMURO FRANCESCA 20/06/1972 SS 21,00 22,00 43,00
108 BACCHITTA CATERINA 25/09/1966 NU 21,00 22,00 43,00
109 CAMPLANI GUIDO 04/07/1956 BS 21,00 22,00 43,00
110 ROSSINI PAOLA MARIA 16/08/1954 SS 21,00 22,00 43,00
111 PASELLA FATIMA MARIA 06/01/1954 SS 21,00 22,00 43,00
112 ENNA MARINA 11/07/1968 NU 21,50 21,00 42,50
113 CORTIS LUCA 01/06/1961 SP 21,10 21,00 42,10
114 PISANO ANNA 14/06/1959 CA 21,00 21,00 42,00 QR 3
115 CERNIANI CLAUDIA 12/04/1950 TS 21,00 21,00 42,00 QR 3
116 REBECCU MARIA CRISTINA 31/03/1958 SS 21,00 21,00 42,00 QR 2
117 MANGIARACINA EROS 21/08/1954 TP 21,00 21,00 42,00 QR 2
118 DI COSTANZO SALVATORE 01/02/1954 CE 21,00 21,00 42,00 QR 2
119 MANCA MARIA BONARIA 24/04/1949 CA 21,00 21,00 42,00 QR 2
120 CAPITA CLAUDIA 14/10/1965 SS 21,00 21,00 42,00
121 CAMBONI RITA IVANA 01/11/1963 SS 21,00 21,00 42,00
IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella

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Conferimento degli incarichi ai vincitori di concorso per Dirigenti Scolastici

La stipula dei contratti ed il conferimento degli incarichi ai vincitori di concorso dirigenti Scolastici verranno effettuate nella prima metà di Luglio.
A tal fine gli interessati potranno formulare le loro preferenze entro il 05/07/2007

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DIRIGENTI SCOLASTICI.MUTAMENTO INCARICO E/0 MOBILITA' PROFESSIONALE.

Nominativo Sede di Servizio Sede Assegnata Ordine operazioni
DS Ignazio Marras Ist. Mag.le E Lussu S. Gavino Monreale Ca ITC Einaudi Senorbì Ca
D.S. Oronzo Baglivi ITCG Einaudi Senorbi Liceo Sc Pitagora ISILI NU Mut. Incarico
D.S. Giovanna Licheri Ist. Prof.le Meucci Ca ITI D. Scano Cagliari Mut. Incarico
DS Giampiero Liori ITA Duca degli Abruzzi Agenzia Ex Irre IPSAR Gramsci Monserrato Mut. Incarico
D.S. Maria Gabriella Epicureo ITAS Deledda CA ITA Duca degli Abruzzi CA Mut. Incarico
D.S. Maria Luisa Pau Ist. Comp. Colombo Ca Lic Sc. Euclide IV Polo Ca Mob. Professionale
D.S. Luisa Cherchi Lic Sc Euclide IV Polo Ca ITAS Deledda Ca Mut. Incarico
D.S. Emma Pilia Ist. Comp. Settimo S. P. D.D. Monserrato 2° Ca Mut. Incarico

D.S. Roberto Puzzu Liceo Artistico Tempio P. Ist. d' Arte F. Figari Sassari Mut. Incarico
D.S. Michelino Dau Ist. Comp. OSSI Sassari D.D. 12 + 13 Sassari Mut. Incarico
D.S. Gavino Cabras I. S. Thiesi Sassari S.M Thiesi Sassari Mob. Professionale
Raimonda Fresi Istituto Comprensivo Palau SS aLic. Cl. + Ist.Mag Garibaldi La Maddalena SS Mob. Professionale
D.S. G. Francesco Martinez Sc. M. 1 + 2 Portotorres Ist. Comp. Deledda Usini
Sassari Mut. Incarico
D.S. Elisa Mantovani Ist. Sup. Amsicora Olbia Liceo Classico Olbia Mut. Incarico
D.S. Luigi Caboni ITCG Pes Tempio Pausania Ist. Sup. Amsicora Olbia Mut. Incarico
D.S. Leonarda Tola Ist. Comp. Usini Sassari Sc. M 1+3 Alghero Sassari Mut. Incarico
D.S. Giov. A. Cherveddu D.D. 3° Circolo Alghero D.D. 2° Circolo Alghero Mut. Incarico

D.S. Rosanna Spensatellu D.D. Simaxis Oristano ITC Mossa Oristano Mob. Professionale
D.S. Giorgio Pinna Ist. Sup. Brunelleschi OR Ist. Mag. B Croce Oristano Mut. Incarico
D.S. Nicola Cirillo S.M. n° 3 Alagon OR Ist. Comp. Ardauli OR Mut. Incarico

D.S. Pierpaolo Scudu Ist. Comp. Il BONO Nuoro S. M. " Scorcu " Tortoli NU Mut. Incarico
D.S. Francesco Cabiddu Ist. Comp. Irgoli NU Ist. Comp. Barisardo NU Mut. Incarico
D.S. Gianfranco Putzu Dir. Did. Oliena Nuoro Scuola Media Oliena NU Mut. Incarico
D.S. Marco Salvatore Caria D.D. " Furreddu " Nuoro Sc. Media Maccioni NU Mut. Incarico
D.S. Giorgio Cabras Ist. Comp. Urzulei Nuoro Ist. Comp. IlBONO Mutam Incarico

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Mutamento incarico e Mobilità Professionale Dirigenti Scolastici (Mobilità). Oristano


Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il mutamento di sede.

D.S. Rosanna Spensatellu da D.D. Simaxis a Oristano ITC Mossa Oristano - Mob. Professionale

D.S. Giorgio Pinna da Ist. Sup. Brunelleschi OR a Ist. Mag. B Croce Oristano - Mut. Incarico

D.S. Nicola Cirillo da S.M. n° 3 Alagon OR a Ist. Comp. Ardauli OR - Mut. Incarico

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giovedì 28 giugno 2007

PEDRAS ASPRAS: Sedilo, Festa di San Costantino Imperatore. Il programma dei festeggiamenti 2007

  • PEDRAS ASPRAS: Sedilo, Festa di San Costantino Imperatore. Il programma dei festeggiamenti 2007

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    Proverbio sardo

    Gente mandrona non imbezzat mai
    Traduzione:
    Le persone poltrone non invecchiano mai
    Significato: Nel senso che chi non lavora, dedicando il suo tempo ai piaceri e ai vizi, non può vivere a lungo

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    mercoledì 27 giugno 2007

    Ata ex Enti Locali. La CORTE COSTITUZIONALE ha emesso la sentenza. NEGATIVA. Respinto il ricorso

    La Corte Costituzionale ha depositato oggi la sentenza con la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate da molti giudici sul comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/2005, che ha bloccato l'accoglimento dei ricorsi sull'inquadramento del personale ATA transitato allo Stato dagli Enti locali. Questa la Sentenza.

    Sentenza 234/2007
    Giudizio
    Presidente BILE Relatore QUARANTA
    Udienza Pubblica del 08/05/2007 Decisione del 18/06/2007
    Deposito del 26/06/2007
    Pubblicazione in G. U.

    ANNO 2007
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    LA CORTE COSTITUZIONALE
    composta dai signori:
    - Franco BILE Presidente
    - Giovanni Maria FLICK Giudice
    - Francesco AMIRANTE ”
    - Ugo DE SIERVO ”
    - Paolo MADDALENA ”
    - Alfio FINOCCHIARO ”
    - Alfonso QUARANTA ”
    - Franco GALLO ”
    - Luigi MAZZELLA ”
    - Gaetano SILVESTRI ”
    - Sabino CASSESE ”
    - Maria Rita SAULLE ”
    - Giuseppe TESAURO ”
    - Paolo Maria NAPOLITANO ”
    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) promossi, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, con ordinanze del 7 aprile 2006 dal Tribunale di Roma, del 15 maggio 2006 dal Tribunale di Milano, del 15 giugno 2006 dal Tribunale di Lamezia Terme, del 23 maggio 2006 dal Tribunale di Ancona, del 24 marzo 2006 dal Tribunale di Taranto, del 5 maggio 2006 dal Tribunale di Oristano, del 13 aprile 2006 dalla Corte di Appello di L'Aquila e del 5 giugno 2006 dal Tribunale di Ancona, rispettivamente iscritte ai numeri 236, 461, 505, 532, 574, 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 29, 44, 46, 48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 2006 e numeri 3 e 7, prima serie speciale, dell'anno 2007.
    Visti gli atti di costituzione di Laura Bux e Diego Portaluppi, di Rosalia Presti, di Maria Lobozzo e Francesco Sauro, di Maria Piera Masciadri, di Carolina Di Guida (fuori termine), nonché l'atto di intervento di Paola Giordani e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 e nella camera di consiglio del successivo 9 maggio il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
    uditi gli avvocati Luisa Torchia per Maria Piera Masciadri, Isacco Sullam e Arturo Salerni per Rosalia Presti, Alberto Guariso per Maria Lobozzo e Francesco Sauro, Stefano Nespor per Laura Bux e Diego Portaluppi e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto in fatto
    1.— Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 maggio 2006 (r.o. n. 461 del 2006), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 113 e 42 della Costituzione, nonché ai principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche – questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), il quale, facendo salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito, tra l'altro, che il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento.
    L'ordinanza di rimessione è stata emessa nel giudizio avente ad oggetto la controversia tra la signora Vita Giacone, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed altro, nonché quindici cause, alla medesima riunite, tutte vertenti sull'applicazione del suddetto art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999.
    Tale norma, a sua volta, nel prevedere che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, fosse trasferito nei ruoli del personale ATA statale, ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili – ferma restando l'opzione per l'ente di appartenenza qualora le qualifiche e i profili non avessero trovato corrispondenza – aveva stabilito, tra l'altro, che a detto personale venisse riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.
    2.— In primo luogo, il rimettente, che non ritiene possibile accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, delinea il quadro normativo in cui si inserisce la norma censurata.
    In particolare, il Tribunale fa riferimento all'accordo in data 20 luglio 2000 siglato dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali e recepito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 5 aprile 2001 (Recepimento dell'accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola), e rileva come l'ARAN – pronunciatasi ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – abbia chiarito che detto atto trova fondamento nell'art. 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999 (Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124) e non, invece, nella contrattazione collettiva.
    3.— Il rimettente, quindi, nel prospettare che la disposizione censurata innoverebbe, con carattere retroattivo, il contenuto della norma che pretende di interpretare, rileva come, salvo che per la materia penale, il legislatore ben possa emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che siano – purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti.
    Nella fattispecie in esame, invece, si paleserebbe un insanabile conflitto con l'art. 3 della Costituzione.
    Ed infatti, l'art. 8 della legge n. 124 del 1999, come interpretato dalla Corte di cassazione (sono richiamate, in particolare, le sentenze numeri 3224, 3225, 3356, 4722, 7747, 10576, 18653, 18829 del 2005), nello stabilire il trasferimento del personale ATA, dipendente dagli enti locali, all'amministrazione statale, avrebbe sancito il principio per cui lo stesso personale avrebbe dovuto essere considerato uguale al corrispondente personale ATA dello Stato attraverso il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.
    Diversamente, la disposizione censurata determinerebbe la coesistenza, pure in presenza di parità di mansioni e di anzianità, di regimi giuridici diversi dando luogo, in tale modo, ad una illegittima disparità di trattamento.
    3.1.— Il carattere retroattivo della norma in esame, insieme alla natura innovativa della stessa, si contrapporrebbe all'interpretazione ormai consolidata offerta dalla giurisprudenza di legittimità e verrebbe ad incidere sui giudizi in corso, «ponendosi, così, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche e (…) risultando invasiva della sfera riservata al potere giudiziario, con violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione».
    4.— La disposizione in esame, tuttavia, ad avviso del Tribunale di Milano, non sarebbe esente da vizi, anche qualora si riconoscesse alla stessa natura interpretativa.
    In primo luogo, la scelta imposta da tale disposizione non rientrerebbe tra le possibili varianti di lettura del testo originario; in secondo luogo, in ordine all'applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, si sarebbe formato un diritto vivente, in ragione della giurisprudenza univoca della Corte di cassazione; infine, la non prevedibilità della soluzione interpretativa offerta dal legislatore rispetto a quella affermatasi nella prassi, «oltre che in relazione ai principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza», indurrebbe a ritenere violato il principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico.
    Pertanto, il comma 218 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, anche se inteso quale norma interpretativa, confliggerebbe con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione.
    5.— Infine, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe anche l'art. 42 della Costituzione, in quanto i diritti di carattere economico, derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, al momento dell'entrata in vigore della norma impugnata sarebbero già entrati a fare parte del patrimonio dei dipendenti trasferiti negli organici dello Stato, i quali, pertanto, sarebbero stati «espropriati in ragione della novella di cui alla legge n. 266 del 2005».
    Nella specie, inoltre, non sussisterebbero ragioni di interesse generale tali da legittimare l'espropriazione della proprietà privata.
    6.— Si sono costituite nel giudizio alcune delle parti private ricorrenti nel giudizio a quo, svolgendo argomentazioni difensive che, sostanzialmente, riprendono quelle prospettate dal Tribunale di Milano, alle cui conclusioni le parti stesse aderiscono.
    Con atto depositato il 9 novembre 2006 si sono costituiti in giudizio i signori Laura Bux e Diego Portaluppi, chiedendo anche essi la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata.
    Il successivo 16 novembre ha depositato atto di costituzione la signora Rosalia Presti, che ha dedotto l'illegittimità costituzionale della norma in questione anche ai sensi dell'artt. 97 della Costituzione.
    Il 23 novembre 2006 si sono costituiti, altresì, i signori Maria Lobozzo e Francesco Sauro, i quali hanno anch'essi prospettato l'illegittimità della disposizione denunciata per contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
    In data 28 novembre 2006 ha depositato memoria di costituzione la signora Maria Piera Masciadri, la quale ha chiesto che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.
    Infine, in data 7 marzo 2007, si è costituita, fuori termine, la signora Carolina Di Guida.
    7.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 22 novembre 2006 e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.
    7.1.— La difesa dello Stato rileva, in particolare, che la norma censurata avrebbe tenuto conto del diverso criterio di calcolo della retribuzione previsto, da un lato, dal contratto collettivo del comparto scuola, dall'altro, da quello del comparto enti locali.
    Deduce, quindi, che quest'ultimo criterio individuerebbe un'articolazione della retribuzione correlata, precipuamente, alle funzioni svolte.
    La disposizione in esame, inoltre, consentirebbe di salvaguardare, da un lato, i diritti quesiti dei singoli dipendenti, dall'altro, il vincolo finanziario connesso alla mancata previsione di maggiori oneri per il bilancio statale, anche con riguardo all'art. 81 della Costituzione.
    7.2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure formulate in relazione agli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 della Costituzione, osserva, quindi, come non assuma rilievo, nel giudizio di costituzionalità, il carattere interpretativo o innovativo con efficacia retroattiva, della norma denunciata, in quanto questa, in ogni caso, è soggetta al controllo di conformità al canone di ragionevolezza, che nella specie non sarebbe leso.
    Né sarebbe configurabile la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, da un lato, il reinquadramento operato ha lasciato sostanzialmente inalterate le qualifiche professionali acquisite dal personale transitato nei ruoli statali; d'altro canto, il criterio del maturato economico ha consentito il riconoscimento dell'anzianità, previsto dalla legge n. 124 del 1999, sul piano del trattamento retributivo.
    7.3.— Infine, la difesa dello Stato deduce l'inammissibilità, oltre che la non fondatezza, della censura formulata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, in quanto tale parametro sarebbe del tutto inconferente.
    8.— In prossimità dell'udienza pubblica, in data 23 aprile 2007, la signora Maria Piera Masciadri ha depositato memoria, con la quale, nel confermare le conclusioni già formulate, a sostegno delle medesime ha dedotto, in particolare, che la sostituzione del criterio dell'anzianità con quello del maturato economico avrebbe dato luogo ad una reformatio in peius per il personale ATA già inquadrato nei ruoli degli enti locali, e che, in ogni caso, la mancanza di copertura finanziaria non potrebbe comportare la lesione dei diritti azionati ed esistenti.
    Anche la signora Rosalia Presti ha depositato, in data 24 aprile 2007, una memoria. La parte privata ha richiamato, in particolare, a sostegno delle proprie argomentazioni, il parere n. 4142/2003 reso, in data 6 luglio 2005, dal Consiglio di Stato su ricorso straordinario al Capo dello Stato relativo all'accordo collettivo di lavoro del comparto scuola ed enti locali stipulato il 20 luglio 2000.
    Una memoria, ad ulteriore sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, è stata depositata anche dai signori Francesco Sauro e Maria Lobozzo.
    9.— Analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 sono state sollevate da altri giudici ordinari con le ordinanze iscritte ai numeri 236, 505, 532, 574, 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006, per la trattazione delle quali la Corte è stata convocata in camera di consiglio.
    10.— Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 aprile 2006 (r.o. n. 236 del 2006), sospetta di illegittimità costituzionale la suddetta norma in riferimento agli articoli 3, 102, 103 e 104 della Costituzione.
    Anche da parte del suddetto Tribunale la disposizione è sottoposta al vaglio della Corte in quanto, nell'interpretare il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, attribuisce rilievo – ai fini dell'inquadramento del personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA statale, comparto scuola – al solo criterio del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.
    In tal modo, sarebbe vanificato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, come, invece, sarebbe sancito dal sopra richiamato art. 8, comma 2.
    10.1.— Il giudice a quo prospetta, innanzitutto, la violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    La norma denunciata, infatti, con particolare riguardo al tertium comparationis costituito «dagli intangibili principi del diritto comune del lavoro», in forza dei quali i diritti e i trattamenti retributivi riconosciuti al lavoratore dalla legge o dalla contrattazione collettiva devono essere valutati nella loro interezza temporale e sostanziale, determinerebbe una irrazionale disparità di trattamento nell'ambito del personale ATA, nonché rispetto alla generalità dei lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, che beneficiano della disciplina di cui all'art. 2112 del codice civile e all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001.
    Un ulteriore profilo di censura viene individuato nel diverso trattamento stabilito per coloro che all'entrata in vigore della norma censurata abbiano già ottenuto un giudicato favorevole. In proposito, il remittente ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori.
    Il Tribunale sospetta, altresì, di illegittimità costituzionale la disposizione in esame in quanto la stessa avrebbe carattere innovativo retroattivo e non interpretativo, o addirittura contraria alla norma interpretata.
    Peraltro, il rimettente rileva che nessun dubbio interpretativo in ordine all'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si è palesato nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
    Infine, il Tribunale sottolinea come la norma denunciata violerebbe gli articoli 102, 103 e 104 della Costituzione, dando luogo ad una indebita invasione della sfera riservata al potere giudiziario, poiché la scelta ermeneutica compiuta non rientra tra le possibili varianti di lettura del testo interpretato.
    11.— È intervenuta, con atto depositato il 3 agosto 2006, la signora Paola Giordani, ricorrente in una causa distinta da quelle riunite nel giudizio a quo, ed ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata.
    La signora Giordani ha depositato, successivamente, ulteriore memoria.
    12.— Con atto depositato l'8 agosto 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in giudizio e ha chiesto, prospettando argomentazioni difensive analoghe a quelle svolte con riguardo all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano, che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.
    13.— Il Tribunale di Lamezia Terme, con ordinanza depositata il 15 giugno 2006 (r.o. n. 505 del 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché al principio dell'affidamento dei cittadini nella certezza dei rapporti giuridici, questione di legittimità costituzionale dello stesso art.1, comma 218, della legge n. 266 del 2005.
    Il rimettente rileva che la norma denunciata avrebbe modificato radicalmente i termini giuridici della vicenda relativa al passaggio del personale ATA dal ruolo degli enti locali a quello dello Stato.
    Tale norma, infatti, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data della sua entrata in vigore, avrebbe natura innovativa con efficacia retroattiva e, quindi, trova applicazione nei giudizi in corso.
    La norma stessa è sospettata di illegittimità costituzionale in relazione, altresì, alla violazione del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost.
    Ed infatti, il legislatore avrebbe modificato retroattivamente e in modo peggiorativo, per il personale ATA già alle dipendenze degli enti locali, il diritto al trattamento retributivo parametrato al contratto collettivo del comparto Stato.
    14.— Con ordinanza del 23 maggio 2006 (r.o. n. 532 del 2006), anche il Tribunale di Ancona ha censurato la stessa disposizione, in riferimento agli artt. 3 (ragionevolezza ed uguaglianza), 36, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi della tutela dell'affidamento e della coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico.
    Ad avviso del giudice a quo, la norma in esame avrebbe carattere innovativo con efficacia retroattiva e sarebbe lesiva dei richiamati parametri costituzionali.
    Ed infatti, in ragione del contenuto precettivo della stessa, si determinerebbe una disparità di trattamento che violerebbe i principi della ragionevolezza e dell'uguaglianza tra gli operatori scolastici, tutti dipendenti statali.
    L'effetto retroattivo e peggiorativo della norma, inoltre, rileverebbe sul piano del legittimo affidamento, con conseguente ulteriore violazione dei già richiamati parametri della ragionevolezza e dell'uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.
    La norma lederebbe, altresì, l'art. 36 della Costituzione, in quanto inciderebbe sul diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e invaderebbe la sfera riservata al potere giudiziario.
    15.— Il Tribunale di Taranto, con ordinanza depositata il 24 marzo 2006 (r.o. n. 574 del 2006), ha sollevato analoga questione di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione.
    La norma censurata, ad avviso del rimettente, introdurrebbe un'interpretazione contrastante con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza e, comunque, non necessaria, in quanto, da un lato, non interverrebbe su alcun contrasto giurisprudenziale, dall'altro, interpreterebbe l'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, chiaro nel suo contenuto precettivo.
    Essa, infatti, determinerebbe un'interpretazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 differente da quella valevole per gli altri dipendenti pubblici, con parziale deroga all'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., in contrasto con il principio di uguaglianza, per l'assenza di ragioni giustificative tali da palesare la ragionevolezza della scelta legislativa.
    16.— Il Tribunale di Oristano, con ordinanza depositata il 5 maggio 2006 (r.o. n. 617 del 2006), ha denunciato la medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonché ai principi del legittimo affidamento e delle certezza dei rapporti preteriti, della stabilità e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro.
    In relazione all'art. 3 Cost., il rimettente deduce, in particolare, che l'efficacia retroattiva della norma lederebbe il principio del legittimo affidamento, senza che siano rinvenibili ragioni atte a giustificare la diversità della disciplina giuridica, che non possono ravvisarsi con riguardo alle esigenze della finanza pubblica, dal momento che la disposizione censurata riguarda solo il personale ATA e non la fiscalità generale.
    L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006, inciderebbe, altresì, sulle attribuzioni del potere giudiziario, così violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione. Esso, infatti, sarebbe destinato ad essere applicato ai giudizi in corso, venendo a determinarne l'esito.
    17.— La Corte di Appello di L'Aquila, con ordinanza del 13 aprile 2006 (r.o. n. 669 del 2006), ha sollevato anch'essa questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 218, in riferimento all'art. 3 Cost.
    Ad avviso della rimettente, l'applicazione della norma censurata darebbe luogo ad una inevitabile e non riassorbibile, neppure con il decorso del tempo, disparità di trattamento tra lavoratori con mansioni del tutto analoghe e vicende lavorative pregresse simili.
    Tale discriminazione non appare neppure giustificata da esigenze economiche del pubblico erario, dal momento che non sussisterebbero motivi per i quali vantaggi e svantaggi non debbano essere equamente ripartiti tra tutti i soggetti che si trovino in condizioni simili.
    18.— Infine, il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 5 giugno 2006 (r.o. n. 701 del 2006), ha censurato, a sua volta, la medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.
    Ad avviso del rimettente, detta disposizione determinerebbe una non ragionevole disparità di trattamento nell'ambito del personale ATA, che contrasta con la scelta legislativa operata dall'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, in osservanza dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di pari dignità dei lavoratori (art. 36 Cost.), di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
    19.— Nei giudizi di costituzionalità di cui alle ordinanze iscritte ai numeri 617, 669 e 701 del registro ordinanze del 2006, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, depositando autonome memorie che richiamano le difese già svolte in merito alle ordinanze del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma iscritte, rispettivamente, ai numeri 461 e 236 del registro ordinanze del 2006.
    Considerato in diritto
    1.— Vengono all'esame della Corte più ordinanze di rimessione – la prima trattata nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 e le altre nella camera di consiglio del successivo 9 maggio – con le quali il Tribunale di Milano (r.o. n. 461 del 2006), il Tribunale di Roma (r.o. n. 236 del 2006), il Tribunale di Lamezia Terme (r.o. n. 505 del 2006), il Tribunale di Ancona (r.o. numeri 532 e 701 del 2006), il Tribunale di Taranto (r.o. n. 574 del 2006), il Tribunale di Oristano (r.o. n. 617 del 2006), la Corte di Appello di L'Aquila (r.o. n. 669 del 2006) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), prospettando diverse censure.
    1.1.— In ragione della analogia delle questioni sollevate deve essere disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un'unica trattazione e di un'unica pronuncia.
    2.— La disposizione sottoposta al vaglio della Corte stabilisce che «il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».
    3.— I rimettenti sospettano di illegittimità costituzionale tale disposizione, in quanto essa lederebbe, nel complesso, gli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione. Deducono, altresì, il suo contrasto con i principi del diritto comune del lavoro e della disciplina generale dei rapporti di lavoro, di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, e l'impossibilità di accedere ad una lettura conforme a Costituzione della disposizione medesima.
    4.— Le censure prospettate nelle diverse ordinanze, formulate con argomentazioni che, pur non coincidendo, sostanzialmente si sovrappongono, possono essere ricondotte ai profili di illegittimità costituzionale di seguito esposti.
    I rimettenti dubitano, innanzitutto, della natura interpretativa della norma in esame e sottolineano, a questo riguardo, come, salvo che per la materia penale, il legislatore possa emanare norme con efficacia retroattiva – interpretative o innovative che siano – purché la retroattività, da un lato, trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, dall'altro, non si ponga in contrasto con altri valori costituzionalmente protetti.
    Ricordano, quindi, come la legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), disponendo il trasferimento del personale ATA dipendente dagli enti locali all'amministrazione statale, avrebbe stabilito il principio per cui lo stesso personale doveva essere assimilato – tenuto conto anche dell'identità delle mansioni svolte nei vari profili – al personale ATA statale, attraverso il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
    In contrasto con tale principio la disposizione censurata, innovando con efficacia retroattiva la disciplina di settore, determinerebbe, nella categoria del personale ATA, la coesistenza, pur a parità di mansioni e di anzianità, di tre diversi regimi giuridici, dando luogo, in tale modo, ad una illegittima disparità di trattamento.
    In ogni caso, la disposizione stessa, sarebbe viziata pur se le si riconoscesse carattere interpretativo, dal momento che essa, fin dall'origine, non avrebbe dato luogo a dubbi di interpretazione e introdurrebbe una irragionevole disparità di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza.
    4.1.— La norma in esame si contrapporrebbe, altresì, all'interpretazione, ormai consolidata, tanto da costituire diritto vivente, offerta dalla giurisprudenza formatasi in materia, si riverbererebbe sui giudizi in corso, incidendo sui principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, nonché (come prospettato, in particolare, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Oristano) sui principi del diritto comune del lavoro e della disciplina dei rapporti di lavoro, e invaderebbe la sfera riservata al potere giudiziario, con la conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione.
    5.— Sotto altro aspetto, la disposizione impugnata sarebbe lesiva degli artt. 36, 42 e 97 della Costituzione.
    In particolare, il Tribunale di Milano, nell'invocare l'art. 42 Cost., deduce che i diritti di carattere economico derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, al momento dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, sarebbero già acquisiti al patrimonio dei dipendenti trasferiti negli organici dello Stato, i quali, pertanto, sarebbero stati «espropriati in ragione della novella di cui alla legge n. 266 del 2005».
    A loro volta, il Tribunale di Lamezia Terme e il Tribunale di Ancona lamentano la violazione dell'art. 36 Cost., in quanto la disposizione in esame lederebbe il diritto degli interessati ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e, quindi, la pari dignità dei lavoratori.
    Sempre il Tribunale di Ancona deduce, infine, la violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
    6.— Si sono costituite, tempestivamente, nel presente giudizio alcune delle parti private, ricorrenti nei giudizi a quibus, svolgendo argomentazioni difensive che sostanzialmente richiamano quelle prospettate dai giudici rimettenti, alle cui conclusioni le stesse aderiscono, e invocando anch'esse, quale ulteriore parametro per il vaglio di costituzionalità, l'art. 97 della Costituzione.
    In data 7 marzo 2007 si è costituita in giudizio anche la signora Carolina Di Guida, parte nel giudizio a quo di cui all'ordinanza n. 461 del 2006, che ha concluso negli stessi sensi sopra indicati.
    Nel giudizio relativo all'ordinanza del Tribunale di Roma (r.o. n. 236 del 2006) è intervenuta la signora Paola Giordani.
    7.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente intervenuto nei giudizi di costituzionalità relativi alle questioni sollevate con le ordinanze numeri 236, 461, 617, 669 e 701 del 2006, ha chiesto che le stesse siano dichiarate inammissibili o non fondate.
    8.— In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la prospettazione, ad opera di alcune delle parti private costituitesi nel giudizio relativo all'ordinanza n. 461 del 2006, della violazione di parametri costituzionali diversi da quelli evocati dal Tribunale rimettente; ciò, in particolare, con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., non richiamato affatto nell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano.
    Tale norma costituzionale costituisce, comunque, parametro di scrutinio della legittimità della disposizione ora sottoposta al vaglio di questa Corte, in quanto evocata dal Tribunale di Ancona (r.o. n. 701 del 2006).
    8.1.— Del pari, deve essere dichiarata la inammissibilità della costituzione della signora Carolina Di Guida, che, pur essendo parte nel giudizio a quo, si è costituita oltre il termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, essendo tale termine, per costante giurisprudenza, perentorio (si vedano, ex plurimis, le sentenze numeri 108 e 190 del 2006).
    8.2.— è, altresì, inammissibile l'intervento della signora Paola Giordani, in quanto estranea al giudizio a quo, nel quale non riveste la qualità di parte. Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Corte, la necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale (si vedano, tra le molte, la sentenza n. 190 del 2006 e l'ordinanza n. 352 del 2006).
    9.— Nel merito, la questione non è fondata.
    I rimettenti, sostanzialmente, si dolgono del fatto che la norma censurata non avrebbe, in realtà, natura interpretativa della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, ma carattere innovativo con efficacia retroattiva; di qui, la violazione dei canoni di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    In proposito, occorre ricordare, innanzitutto, che questa Corte (per tutte, si veda la sentenza n. 274 del 2006) ha più volte ribadito che «non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva. Infatti, il divieto di retroattività della legge – pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento, cui il legislatore ordinario deve in principio attenersi – non è stato elevato a dignità costituzionale, salva per la materia penale la previsione dell'art. 25 della Costituzione». Con la stessa sentenza la Corte ha, altresì, affermato che «il legislatore, nel rispetto di tale previsione, può emanare sia disposizioni di “interpretazione autentica”, che determinano – chiarendola – la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti. Ed è, quindi, proprio sotto l'aspetto del controllo di ragionevolezza che rilevano, simmetricamente, la funzione di interpretazione autentica, che una disposizione sia in ipotesi chiamata a svolgere, ovvero l'idoneità di una disposizione innovativa a disciplinare con efficacia retroattiva anche situazioni pregresse in deroga al principio per cui la legge non dispone che per l'avvenire».
    È poi anche da sottolineare, in particolare, che è costante l'affermazione di questa Corte (sentenze numeri 39, 135 e 274 del 2006) nel senso che la norma contenuta nella legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.
    10.— Ciò chiarito, va osservato che, nella specie, l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali del personale ATA in ragione del cosiddetto maturato economico e non della effettiva anzianità complessiva di servizio conseguita presso l'ente locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura della norma (avallata, tra l'altro, in sede di accordo siglato in data 20 luglio 2000 tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e i rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni dei dipendenti), contenuta nei decreti ministeriali di attuazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 (decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, del 23 luglio 1999, che reca «Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124», e del 5 aprile 2001, che reca «Recepimento dell'accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola»). Ciò, in particolare, ove si consideri che il principio del maturato economico era stato introdotto, con valenza generale, fin dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».
    I giudici a quibus argomentano, a sostegno della mancanza di dubbi interpretativi, che, in ragione di un indirizzo ermeneutico univoco e costante, i principi affermati dalla Corte di cassazione, in primo luogo con la sentenza n. 3224 del 2005, seguita da analoghe pronunce, costituirebbero diritto vivente sull'applicazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, con la conseguenza che la norma ora censurata rivelerebbe il solo intento di incidere sui giudizi in corso, in tal modo violando, da un lato, i canoni costituzionali di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, e risultando, dall'altro, invasiva della sfera riservata al potere giudiziario, con lesione, pertanto, degli artt. 24, 101, 102, 103, 104 e 113 Cost.
    Tuttavia, diversamente da quanto emerge dalle ordinanze di rimessione, il contenuto fondamentale delle citate pronunce della Corte di cassazione si sostanzia, in definitiva, nell'affermazione che l'accordo del 20 luglio 2000 – recepito nel successivo decreto del 5 aprile 2001 – non può derogare a quanto stabilito dalla legge n. 124 del 1999, in quanto atto privo di efficacia normativa.
    Consegue che la tesi prospettata dai rimettenti si presenta viziata da una inesatta ricognizione del diritto vivente, sicché essa risulta basata su un erroneo presupposto interpretativo (ordinanza n. 332 del 2005).
    Né, come si è già osservato, può negarsi che si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, in ragione delle diverse interpretazioni possibili, circa il riconoscimento della anzianità pregressa maturata dal personale ed in assenza, appunto, di un diritto vivente sulla inderogabilità dei criteri enunciati dall'art. 8 della legge n. 124 del 1999. Di conseguenza, deve ritenersi ragionevole il ricorso da parte del legislatore alla interpretazione autentica effettuata con l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, la cui efficacia retroattiva deve essere comunque valutata alla stregua delle ulteriori censure sollevate dai rimettenti.
    A ciò è da aggiungere che, anche a voler escludere il carattere interpretativo della disposizione censurata e a volerne ammettere quello innovativo, ma con efficacia retroattiva, non potrebbe giungersi a conclusioni diverse sotto il profilo della ragionevolezza della disposizione stessa.
    11.— Al riguardo, occorre verificare se possa ritenersi sussistente la denunciata lesione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del contrasto tra la norma denunciata ed il tertium comparationis costituito dai principi del diritto comune del lavoro, nonché della disciplina dei rapporti di lavoro, in forza dei quali i diritti e i trattamenti retributivi riconosciuti al lavoratore dalla legge o dalla contrattazione collettiva devono essere valutati nella loro interezza temporale e sostanziale.
    Secondo la prospettazione dei rimettenti, si sarebbe in presenza, infatti, di una irrazionale disparità di trattamento fra i lavoratori ATA, provenienti dagli enti locali, e i lavoratori ATA inseriti fin dall'origine del loro rapporto di impiego nei ruoli dell'amministrazione dello Stato, nonché tra i lavoratori inseriti nell'ambito dello stesso comparto di contrattazione collettiva.
    Tale impostazione, da un lato, non tiene conto del fatto che il fluire del tempo – il quale costituisce di per sé un elemento diversificatore che consente di trattare in modo differenziato le stesse categorie di soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue come effetto naturale alla generalità delle leggi – non comporta, di per sé, una lesione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione e, dall'altro lato, non considera la specificità propria della disciplina normativa dei due comparti di contrattazione collettiva rappresentati, rispettivamente, da quello della scuola e da quello degli enti locali (si vedano, ex multis, la sentenza n. 276 del 2005 e l'ordinanza n. 190 del 2003). Sotto questo secondo aspetto, in particolare, occorre tenere presente la strutturale diversità esistente tra i sistemi di determinazione del trattamento economico fatti propri dalla contrattazione collettiva nei due distinti comparti e, quindi, del diverso ruolo svolto dall'anzianità di servizio maturata da ciascun dipendente.
    Né è senza significato che la norma oggetto di censura, la quale si ricollega, interpretandola, ad una disposizione a carattere transitorio, preserva il trattamento economico conseguito dagli interessati alla data del loro trasferimento di ruolo, anche grazie al meccanismo della eventuale corresponsione di un assegno ad personam, che debba tener conto della differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. Detta differenza è, altresì, considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.
    In realtà, la disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, nasce dall'esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale. Tutto ciò allo scopo di rendere, almeno tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti i dipendenti ATA, al di là delle rispettive provenienze e, comunque, salvaguardando il diritto di opzione per l'ente di appartenenza nel caso di mancata corrispondenza di qualifiche e profili.
    12.— Sotto altro non meno rilevante aspetto, non si può omettere di osservare che l'operazione di trasferimento del personale ATA proveniente dagli enti locali nei ruoli del personale ATA fin dall'origine statale, è stata configurata dalla stessa legge n. 124 del 1999 sulla base del principio della invarianza della spesa; e di ciò si ha la conferma considerando che in detta legge non è stata prevista – a questo scopo – alcuna copertura finanziaria di maggiori oneri, come sarebbe stato doveroso, in relazione a quanto disposto dall'art. 81, quarto comma, Cost., se si fosse ipotizzata la possibilità di trattamenti retributivi più favorevoli di quelli posseduti dal personale interessato alla data del trasferimento da un ruolo ad un altro. Assume decisivo rilievo, a questo riguardo, la circostanza che il comma 5 del medesimo art. 8 della citata legge, in immediata prosecuzione di quanto disposto dal comma 2 (oggetto della contestata interpretazione autentica), ha previsto che «a decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale». Ed è proprio in funzione del contenuto della riportata disposizione circa l'invarianza della spesa che si comprende perché in sede di contrattazione collettiva sindacale (citato accordo ARAN del 20 luglio 2000) sia stata prevista l'adozione di un meccanismo di valutazione delle anzianità pregresse fondato sul maturato economico e che la suindicata disciplina contrattuale sia stata fatta propria e sia stata ribadita dall'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, ora censurato dai rimettenti.
    13.— Né è senza significato che dalla applicazione della norma contenuta nel comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, secondo quanto prospettato dalla difesa delle parti private costituitesi nel presente giudizio, deriverebbero oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in netto contrasto con quanto disposto dal comma 5 del medesimo art. 8.
    14.— Neppure può ritenersi che si sia determinata, sulla base della norma contenuta nel comma 2 del suddetto art. 8, una situazione di legittimo affidamento con riferimento al trattamento retributivo derivante dalla valutazione, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità maturata presso gli enti di provenienza; ciò anche in considerazione, da un lato, del tipo di interpretazione adottata in sede di contrattazione collettiva pressoché contestualmente all'entrata in vigore della citata legge, e, dall'altro, del richiamo, espresso nel medesimo art. 8, al principio sopra indicato dell'invarianza della spesa in sede di primo inquadramento del personale proveniente dagli enti locali.
    15.— L'art. 3 della Costituzione è ritenuto, altresì, leso dai giudici rimettenti in ragione della disparità di trattamento, in materia di riconoscimento delle anzianità pregresse, nell'ipotesi di passaggio da un settore lavorativo ad un altro, tra la generalità dei lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, e i lavoratori ATA trasferiti nei ruoli statali, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999, in base all'applicazione dell'istituto del maturato economico.
    La questione investe direttamente la legittimità del suddetto istituto, sul quale questa Corte, sia pure con riguardo a diverse discipline normative adottate sia dal legislatore regionale, che dal legislatore statale (si vedano le sentenze n. 296 del 1984, n. 618 del 1987, n. 624 del 1988, n. 219 del 1998 e n. 430 del 2004), ha già avuto modo di pronunciarsi.
    15.1.— Come si è sopra accennato, esso è stato previsto nell'ordinamento statale, in modo generalizzato, fin dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), che ha istituito le qualifiche funzionali e ha corrispondentemente disciplinato il passaggio dei dipendenti dello Stato dal preesistente ordinamento gerarchico delle carriere a quello, appunto, delle qualifiche funzionali.
    La Corte, con orientamento costante, ha ritenuto, in tema di utilizzazione da parte del legislatore dell'istituto in questione, che il passaggio da un sistema ad un altro di progressione economica del pubblico impiego, in quanto importa una riduzione ad omogeneità di elementi per se stessi non omogenei, implica una scelta di coefficienti da operare sulla base di numerose variabili, ivi comprese le disponibilità finanziarie, e quindi con ampia discrezionalità (sentenza n. 219 del 1998). E si è anche chiarito che non si può postulare l'illegittimità di qualsiasi regolamentazione transitoria che non si limiti «alla conservazione del trattamento precedente “ad esaurimento” o alla pura e semplice applicazione illimitatamente retroattiva del trattamento nuovo: soluzioni, certo, possibili, ma non imposte dal precetto costituzionale in argomento», cioè dall'art. 3 della Costituzione (sentenze numeri 618 del 1987 e 296 del 1984). In definitiva, la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, rappresentava una deroga al principio generale vigente all'epoca della sua entrata in vigore, rispetto alla quale la norma ora censurata si presenta come ripristino della regola generale.
    15.2.— Non assumono rilievo, altresì, quali modelli opponibili al criterio del maturato economico, la cui lesione si riverbererebbe sulla ragionevolezza della norma sospettata di illegittimità costituzionale, le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e dell'art. 2112 del codice civile, dal primo richiamato.
    16.— È, infine, da escludere che la disposizione censurata dia luogo ad una ulteriore disparità di trattamento, sotto il profilo che prevederebbe una diversa disciplina per coloro che, all'entrata in vigore della norma stessa, abbiano già ottenuto un giudicato favorevole rispetto alla disciplina applicabile per coloro che, all'epoca, fossero soltanto in attesa della formazione del giudicato sulla loro pretesa. In proposito, si deve osservare come questa Corte, in più occasioni, abbia avuto modo di chiarire che è soltanto l'intangibilità del giudicato a costituire uno dei limiti che il legislatore incontra nell'emanazione di leggi con efficacia retroattiva. Al legislatore è precluso – di regola – intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare l'efficacia del giudicato e non già a salvaguardarne gli effetti. D'altronde, «se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge di interpretazione autentica non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi» (così, la sentenza n. 282 del 2005).
    Nella specie, la norma censurata si limita, in modo che deve ritenersi legittimo, a far salve le posizioni, e soltanto queste, di coloro che – al momento della sua entrata in vigore – fossero già titolari di un giudicato favorevole.
    17.— Quanto, ancora, agli ulteriori profili di censura prospettati dai rimettenti, in particolare con riferimento agli artt. 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, a prescindere dalla circostanza della inconferenza dei parametri di cui agli artt. 36 e 42 Cost., atteso che la norma censurata – per il suo contenuto – è estranea alla operatività di entrambi, non si ravvisa, per effetto della norma contestata, alcuna compromissione dell'imparzialità della pubblica amministrazione, né dell'esercizio della funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica (si vedano le sentenze numeri 341 e 26 del 2003).
    Non è configurabile, infatti, a favore del giudice, pur nel rispetto delle proprie prerogative, una esclusività dell'esercizio dell'attività ermeneutica che possa precludere quella spettante al legislatore, in quanto l'attribuzione per legge ad una norma di un determinato significato non lede la potestas iudicandi, ma definisce e delimita la fattispecie normativa che è oggetto della potestas medesima.
    18.— In conclusione, poiché l'efficacia retroattiva della disposizione censurata dai rimettenti deve ritenersi ragionevole e non lesiva degli altri principi costituzionali evocati, le questioni di legittimità costituzionale prospettate nelle ordinanze in esame devono essere dichiarate non fondate, in riferimento a tutti i parametri nelle stesse dedotti.
    per questi motivi
    LA CORTE COSTITUZIONALE
    riuniti i giudizi,
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) sollevate, in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, dal Tribunale di Roma, dal Tribunale di Lamezia Terme, dal Tribunale di Ancona, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Oristano, dalla Corte di Appello di L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
    F.to:
    Franco BILE, Presidente
    Alfonso QUARANTA, Redattore
    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
    Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2007.
    Il Cancelliere
    F.to: FRUSCELLA

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    Alcuni dati statistici sulla scuola.

    . Insegnanti a tempo indeterminato e determinato esclusi gli insegnanti di religione (anni considerati dal 1946 al 2005)
    ANNO 2005:
    T.I. 711.000
    T.D. 124.000 = 15%
    TOT 835.000
    La percentuale più alta di personale a tempo determinato
    nel 1970 = 34%
    La percentuale più bassa
    nel 1985 = 7%
    . Insegnanti in servizio
    (anni considerati dal 1946 al 2005)
    Anno 2005: 835.000
    Anno con il maggior numero di insegnanti:
    1991 con 908.000 insegnanti
    Anno con il minor numero di insegnanti:
    1946 con 176.000 insegnanti
    . Distribuzione dei dipendenti pubblici a tempo determinato
    (esclusi supplenti "brevi" e stagionali)
    Anno 2004:
    Istruzione (docenti e ATA) 47%
    Sanità 12%
    Enti Pubblici non economici 1%
    Enti di ricerca 2%
    Enti Locali 20%
    Ministeri 3%
    Aziende autonome 1%
    Università 12%
    . Principali provvedimenti di sistemazione o abilitazione
    "facilitata" per il personale docente (dal 1948 al 2005)
    29 leggi in 57 anni
    . Concorsi ordinari e riservati dal 1980
    5 tornate concorsuali in 25 anni
    . Turnover dal 1997 al 2005
    193.700 gli insegnanti cessati
    155.400 gli insegnanti assunti a T.I.
    Il numero degli insegnanti assunti a T.I. è stato superiore
    al numero degli insegnanti cessati negli anni:
    2000 = + 8.600
    2500 = + 12.400
    . Supplenti annuali (docenti) (dal 1997 al 2005)
    Anno in cui sono stati assunti più supplenti annuali:
    2005 = 124.000
    Anno in cui sono stati assunti meno supplenti annuali:
    1997 = 76.000
    . Provenienza precari (luogo di nascita) 2003
    21% nord
    16% centro
    63% sud e isole
    . Età media del personale precario (2003)
    39 anni (di cui il 25% con più di 45 anni)
    . Assunzioni in ruolo: età media
    Prima del 1968 anni 24
    1969-1978 anni 28
    1979-1988 anni 30
    1989-1998 anni 34
    1999-2004 anni 39
    . Fonte: TREELLLE (quaderno n. 6/2006)
    tratto dal
    Notiziario Sindacale CISL
    Notizie CISL SCUOLA
    ANNO XXII
    N. 11 del 7 maggio 2007

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    martedì 26 giugno 2007

    Questo sito ha superato i 27.000 accessi e le 75.000 pagine consultate.Gli argomenti più gettonati.

    In poco più di un anno gli accessi a questo sito hanno superato i 27.000, mentre le pagine consultate sono state più di 75.000.

    In questi ultimi giorni, le pagine consultate sono state:
    Giovedi 21: 866;
    Venerdì 22: 864;
    Sabato 23: 548;
    Domenica 24: 501;
    Lunedì 25: 728;
    Oggi 26 h.22:38: 683;
    Gli argomenti più gettonati: Le graduatorie ad esaurimento, le graduatorie d'Istituto, il Regolamento supplenze;
    Ma anche: La lista Nera dei Contratti d'Istituto, lo scadenzario, come contattarci, l'indice alfabetico, le polizze assicurative gratuite per gli iscritti, come funziona questo sito.

    Grazie a tutti i visitatori per l'attenzione e tornate ancora a visitarci.Buona Navigazione!
    Il Webmaster CISL SCUOLA Oristano

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    ATTENZIONE. Domande di supplenza di Circolo Istituto. I MODULI SONO STATI MODIFICATI oggi DAL MINISTERO per 2 errori contenuti nell'allegato A2 e B.

    SE HAI GIA' RITIRATO DA NOI I MODULI PER LE SUPPLENZE DI CIRCOLO/ISTITUTO, PRIMA DI PRESENTARLI ALLA SCUOLA, PASSA DA NOI PER SOSTITUIRLI.

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    INPDAP. Concorso per partecipare ai soggiorni climatici in Italia e alle vacanze studio all’estero nell’estate 2007. Esiti

    E' possibile conoscere i risultati del concorso bandito dall'Inpdap per le vacanze in Italia, climatiche, di studio e sport, e sulle vacanze studio all’estero riservate ai figli o orfani di iscritti e pensionati dell’Inpdap e di dipendenti dell’Istituto.

    Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi anche
    al Sindacato ai recapiti, nei giorni e negli orari riportati anche in apertura di questa pagina.

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    Finanziamenti per la realizzazione di progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche.

    Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n.482 art. 5). a.s. 2007/2008.

    Il M.P.I. e la Direzione Generale Regionale hanno informato della possibilità dell'attivazione e del finanziamento di progetti con le finalità di cui in epigrafe.

    La scadenza per la presentazione delle domande al M.P.I. per l’anno scolastico 2007/2008, è fissata alla data del 15 settembre 2007.

    Nel corrente anno scolastico i progetti finanziati dal M.P.I. nella nostra regione sono stati complessivamente quarantasei.


    Per ogni ulteriore informazione, i docenti interessati possono rivolgersi anche al
    Sindacato ai recapiti, nei giorni e negli orari riportati anche in apertura di questa pagina.

    Ti ricordiamo che puoi trovare una cinquantina di collegamenti a
    "Siti di Lingua e Cultura Sarda", nella pagina che si apre se clikki sul link omonimo che trovi sulla colonna destra di questa pagina.

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    lunedì 25 giugno 2007

    ENAM. Borse di Studio

    L'ENAM, Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, bandisce un Concorso per l'assegnazione di Assegni di frequenza ai corsi di istruzione post-secondaria e corsi di laurea in favore degli orfani e categorie equiparate A.A.2006/2007.
    Termine per la presentazione delle domande 15 luglio 2007.


    Per ogni informazione e per la modulistica necessaria, gli interessati possono rivolgersi, oltre che all'ENAM, al Sindacato ai recapiti, nei giorni e negli orari riportati anche in apertura di questa pagina.

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    ENAM:Borse di studio

    L'ENAM, Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, bandisce un Concorso per l'assegnazione di BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE POST-SECONDARIA - CORSI DI LAUREA – CORSI POST-LAUREA ANNO 2006/2007. Termine per la presentazione delle domande 15 luglio 2007. Per ogni informazione e per la modulistica necessaria, gli interessati possono rivolgersi, oltre che all'ENAM, al Sindacato ai recapiti, nei giorni e negli orari riportati anche in apertura di questa pagina.

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    sabato 23 giugno 2007

    Agenda Sindacale

    Coraggio. Mancano solo: domande di supplenza alle scuole, assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, nomine in ruolo dalle graduatorie del concorso regionale e dalle graduatorie permanenti, supplenze annuali.....
    (da "La Bamba" inserto umoristico del notiziario della CISL SCUOLA di Savona)

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    Graduatorie ad ESAURIMENTO (ex permanenti). 2007/2009. PROVVISORIE. Riepilogo di tutte le graduatorie per trovare più facilmente quelle di interesse.

    Eventuali reclami entro Mercoledì 27
    ******* EDUCATORI
    *** Per assunzioni a tempo indeterminato (RUOLO)
    [link]
    *** Per assunzioni a tempo DETERMINATO (INCARICO) [link]

    ******* Scuola dell'INFANZIA
    *** Per assunzioni a tempo indeterminato (RUOLO)
    * Posti Comuni
    [link]
    * Sostegno [link]

    *** Per assunzioni a tempo DETERMINATO (INCARICO)
    * Posti Comuni
    [link]
    * Sostegno [link]

    ******* Scuola PRIMARIA
    *** Per assunzioni a tempo indeterminato (RUOLO)
    * Posti Comuni
    [link]
    * Sostegno [link]
    * Lingua [link]

    *** Per assunzioni a tempo DETERMINATO (INCARICO)
    * Posti Comuni
    [link]
    * Sostegno [link]
    * Lingua [link]

    ******* Scuola MEDIA
    *** Per assunzioni a tempo indeterminato (RUOLO)
    * Posti Comuni
    [link]
    * Sostegno [link]

    *** Per assunzioni a tempo DETERMINATO (INCARICO)
    * Posti Comuni
    [link]
    * Sostegno [link]

    ******* Scuola SUPERIORE
    *** Per assunzioni a tempo indeterminato (RUOLO)
    * Posti Comuni
    [link]
    * Sostegno [link]

    *** Per assunzioni a tempo DETERMINATO (INCARICO)
    * Posti Comuni
    [link]
    * Sostegno [link]

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    Scuola dell'Infanzia. Sezioni "primavera" (Accordo-Quadro in Conferenza Unificata). La nota MPI con i criteri e le modalità

    Il MPI - a firma del Vice Ministro della Pubblica Istruzione, Mariangela Bastico - ha trasmesso, ieri, la nota con la quale sono dettate le disposizioni per l'applicazione dell'Accordo Quadro stipulato in sede di Conferenza Unificata lo scorso 14 giugno, relativo all'attivazione di progetti (previsti dal comma 630 dell'art. 1 della legge 296/2006, la Finanziaria 2007) sperimentali di offerta formativa per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
    Nel fissare al prossimo 10 luglio la scadenza del termine per la presentazione delle richieste dei contributi finanziari per la realizzazione dei progetti - con una proroga rispetto a quello (30 giugno) fissato dall'accordo - la nota fornisce anche alcune indicazioni di carattere operativo, indicando quali debbano essere le caratteristiche fondamentali dei progetti.
    Sono individuati, in particolare, i soggetti legittimati ad avanzare le richieste: amministrazioni comunali, scuole dell'infanzia paritarie, soggetti gestori di nidi convenzionati con amministrazioni comunali, istituzioni scolastiche statali.
    Per ulteriori informazioni e per visionare la documentazione allegata, vai sul sito della CISL SCUOLA Nazionale il cui link trovi sulla destra della home page
    [oppure clikka QUI]

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