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CISL SCUOLA ORISTANO

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giovedì 28 febbraio 2008

Decreto "milleproroghe". Dal Senato il definitivo "via libera" . 3 articoli riguardano la scuola.

Nella serata di ieri il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge A.S. 2013 già licenziato dalla Camera dei Deputati lo scorso 20 febbraio.

Gli articoli del testo del cosiddetto "milleproroghe" che riguardano la scuola sono: il 24-quinquies ("Disposizioni in materia di dirigenti scolastici");
il 33-bis ("Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche")
e il 48-1ter ("Riassegnazione delle risorse")

(leggi il testo degli articoli, clikka su "leggi tutto")


Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”
convertito, con modificazioni, dalla legge ……….
(approvata in via definitiva dal Senato il 27.2.2008)
* * *

Articolo 24-quinquies
(Disposizioni in materia di dirigenti scolastici)

1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del MIUR 22.11.2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26.11.2004, e del corso-concorso di formazione riservato per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto del MPI 3.10.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 76 del 6.10.2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa, possono chiedere di essere nominati, nell’ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, è
ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione.

Le graduatorie dei suddetti concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.


Articolo 33-bis
(Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dall’anno 2008, il MPI provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22.3.2001 e del 6.9.2001, valutata in € 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 238, Dlgs 3.4.2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 1, comma 601, della legge 27.12.2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato art. 238 del Dlgs 3.4.2006, n. 152. Il MPI provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il MEF, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all’art. 11-ter, comma 7, della legge 5.8.1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, numero 2), della
citata legge 468/78, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

Articolo 48
(Riassegnazione di risorse)

1-ter. Con decreto del MPI, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono quantificate le somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 28.12.2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2002, n. 16, ai fini della loro destinazione, per l’anno 2008, alle voci
di spesa confluite, ai sensi dell’articolo 1, comma 601, della legge 27.12.2006, n. 296, nei capitoli di bilancio denominati «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» iscritti nello stato di previsione del MPI. Per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche sono consentite anche la riallocazione, tramite giro fondi, tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici
provinciali e l’assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia

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