Dal prossimo 30 aprile, per effetto del D.L.vo 21.11.2007, n.231, (antiriciclaggio) entreranno in vigore alcune importanti novità in materia di assegni bancari e circolari, intese ad accrescere la sicurezza del'assegno come strumento di pagamento.
Le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausala "NON TRASFERIBILE". I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti potrnno essere utilizzati anche dopo il 30.4.2008, avendo cura di rispettare all'atto dell'emissione le regole appresso indicate.
L'apposizione della clausola "NON TRASFERIBILE" sugli assegni bancari e circolari diverrà obbligatoria per gli importi pari o superiori a € 5.000. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.
Il correntista potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità). Per ciscun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1.50. L'imposta non è dovuta per moduli rilasciati prima del 30 aprile 2008 ed utilizzati dopo tale data.
Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali "a me stesso", e " a me medesiso" o simili in luogo del nome del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca per l'incasso e non potranno pertanto circolare.
I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta. Le banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui avranno notizia.
Ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
E' dunque importante, per la regolarità dell'assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio numero di codice fiscale all'atto dell'apposizione della girata su un assegno bancario o circolare, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione.
Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
Etichette: antiriciclaggio, assegni
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