IRC. Mobilità. Graduatoria regionale.
Ordinanza Ministeriale n. 27
Prot. n. AOODGPER 3017
Roma, 21.02.2008
art. 10
3. Al fine di anticipare la predisposizione dello strumento utile per le successive utilizzazioni, non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate alla presente Ordinanza. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 30 aprile 2008.
4. L'Ufficio scolastico regionale, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 2, predispone, entro il 20 giugno 2008, una graduatoria unica regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, allo scopo di individuare il personale eventualmente in esubero.
Qualora dovesse essere riscontrato esubero di personale in una o più diocesi della stessa regione, detto esubero va compensato a livello regionale, d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio, in quanto l'organico degli insegnanti di religione cattolica è definito su base regionale.



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