Permessi retribuiti.
E' sicuramente l'articolo più violato del Contratto.
Si tratta dell'art. 15 co. 2.
Esso prevede che "Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche con autocertificazione.
Con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma".
La disposizione si articola in due ipotesi: la prima riguarda tutto il personale, la seconda è rivolta invece al solo personale docente.
Per tutto il personale è prevista la possibilità di richiedere tre giorni di permesso retribuito per motivi personali oppure familiari.
Questo istituto contrattuale, con l'accordo sottoscritto il 29.11.2007, è diventato un diritto (nel precedente contratto si diceva invece : "sono attribuiti").
Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari.
Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse.
[leggi il seguito, clikka su leggi tutto!]
La seconda parte del comma 2 riguarda solamente gli insegnanti, i quali possono fruire in tutto o in parte dei 6 giorni di ferie utilizzabili durante il periodo delle attività didattiche, a norma dell'art. 13 co. 9 del CCNL.
La differenza fondamentale è che se richiesti ai sensi di quest'ultima norma, i 6 giorni di ferie vengono concessi "a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi a qualsisi titolo per l'Amministrazione", ad esempio se è possibile sostituire l'insegnante assente con altro personale in servizio.
Per questi stessi 6 giorni di ferie, se richiesti, invece ai sensi dell'art. 15 co. 2, per motivi personali o familiari, si prescinde dalle condizioni appena richiamate e cioè ci possono essere oneri per l'Amministrazione (es.: debbono essere concessi anche se ciò comporta la nomina del supplente).
E' pertanto illegittima la richiesta che talvolta viene avanzata dal Dirigente Scolastico, il quale subordina la concessione del permesso, al fatto che l'interessata/o trovi lei/lui una/un collega che la/lo sostituisca (così spesso ci viene segnalato).
Per quanto riguarda le spesso asserite impossibilità o quantomeno difficoltà a reperire e/o a nominare supplenti, leggi a questo [link].
In entrambi i casi (i 3 giorni o i 6 giorni) i motivi dell'assenza devono essere documentati: ma a tal fine è sufficiente un'autocertificazione.
E' invece illegittimo il rifiuto di accettare l'autocertificazione e la contestuale richiesta di certificazioni rilasciate da altri soggetti.
Ultima, ma non certo ultima per importanza.
Quando si fa il contratto nazionale, per un istituto come quello previsto dall'art. 15 co. 2, l'Amministrazione fa bene i conti di quanto è la spesa prevedibile in relazione al numero del personale che presumibilmente ne usufruirà e quantifica la spesa stessa.
Quindi sottrae tale somma alla disponibità complessiva per il rinnovo contrattuale.
In altre parole, toglie la somma dai soldi disponibili per gli aumenti dello stipendio tabellare.
Ne consegue che, se ti viene negato il diritto ad usufruire di un giorno di permesso (art. 15 co.2), non solo ti viene arrecato un danno impedendoti di far fronte a quella esigenza personale o familiare per la quale l'avevi richiesto, ma ti vengono anche sottratti dei soldi che sono tuoi.
Seppure questo istituto sia ormai vecchio perchè esiste da diversi contratti, esso continua ad essere ignorato e violato impunemente.
Che fare, allora.
1. Ogni richiesta deve essere avanzata al Dirigente Scolastico per iscritto poichè è noto che verba volant.
2. In tal modo l'eventuale risposta negativa dovrà essere data anch'essa per iscritto.
3. Ciò comporterà la possibilità di una impugnativa dell'atto di diniego, con l'assistenza del Sindacato.
4. Certo, se si ha la necessità di usufruire del permesso in tempi stretti, il contenzioso potrà non concludersi in tempo utile, ma certamente questo servirà per il caso di una necessità futura.
Se mai nessuno avvia una vertenza in merito, si continuerà a violare il contratto, nella certezza di poter continuare a farla franca.
Pino Cìulu
Si tratta dell'art. 15 co. 2.
Esso prevede che "Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche con autocertificazione.
Con le stesse modalità sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalla condizioni previste in tale norma".
La disposizione si articola in due ipotesi: la prima riguarda tutto il personale, la seconda è rivolta invece al solo personale docente.
Per tutto il personale è prevista la possibilità di richiedere tre giorni di permesso retribuito per motivi personali oppure familiari.
Questo istituto contrattuale, con l'accordo sottoscritto il 29.11.2007, è diventato un diritto (nel precedente contratto si diceva invece : "sono attribuiti").
Le condizioni necessarie per poterne usufruire sono semplicemente che i giorni di permesso vengano richiesti per motivi personali oppure per motivi familiari.
Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse.
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La seconda parte del comma 2 riguarda solamente gli insegnanti, i quali possono fruire in tutto o in parte dei 6 giorni di ferie utilizzabili durante il periodo delle attività didattiche, a norma dell'art. 13 co. 9 del CCNL.
La differenza fondamentale è che se richiesti ai sensi di quest'ultima norma, i 6 giorni di ferie vengono concessi "a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi a qualsisi titolo per l'Amministrazione", ad esempio se è possibile sostituire l'insegnante assente con altro personale in servizio.
Per questi stessi 6 giorni di ferie, se richiesti, invece ai sensi dell'art. 15 co. 2, per motivi personali o familiari, si prescinde dalle condizioni appena richiamate e cioè ci possono essere oneri per l'Amministrazione (es.: debbono essere concessi anche se ciò comporta la nomina del supplente).
E' pertanto illegittima la richiesta che talvolta viene avanzata dal Dirigente Scolastico, il quale subordina la concessione del permesso, al fatto che l'interessata/o trovi lei/lui una/un collega che la/lo sostituisca (così spesso ci viene segnalato).
Per quanto riguarda le spesso asserite impossibilità o quantomeno difficoltà a reperire e/o a nominare supplenti, leggi a questo [link].
In entrambi i casi (i 3 giorni o i 6 giorni) i motivi dell'assenza devono essere documentati: ma a tal fine è sufficiente un'autocertificazione.
E' invece illegittimo il rifiuto di accettare l'autocertificazione e la contestuale richiesta di certificazioni rilasciate da altri soggetti.
Ultima, ma non certo ultima per importanza.
Quando si fa il contratto nazionale, per un istituto come quello previsto dall'art. 15 co. 2, l'Amministrazione fa bene i conti di quanto è la spesa prevedibile in relazione al numero del personale che presumibilmente ne usufruirà e quantifica la spesa stessa.
Quindi sottrae tale somma alla disponibità complessiva per il rinnovo contrattuale.
In altre parole, toglie la somma dai soldi disponibili per gli aumenti dello stipendio tabellare.
Ne consegue che, se ti viene negato il diritto ad usufruire di un giorno di permesso (art. 15 co.2), non solo ti viene arrecato un danno impedendoti di far fronte a quella esigenza personale o familiare per la quale l'avevi richiesto, ma ti vengono anche sottratti dei soldi che sono tuoi.
Seppure questo istituto sia ormai vecchio perchè esiste da diversi contratti, esso continua ad essere ignorato e violato impunemente.
Che fare, allora.
1. Ogni richiesta deve essere avanzata al Dirigente Scolastico per iscritto poichè è noto che verba volant.
2. In tal modo l'eventuale risposta negativa dovrà essere data anch'essa per iscritto.
3. Ciò comporterà la possibilità di una impugnativa dell'atto di diniego, con l'assistenza del Sindacato.
4. Certo, se si ha la necessità di usufruire del permesso in tempi stretti, il contenzioso potrà non concludersi in tempo utile, ma certamente questo servirà per il caso di una necessità futura.
Se mai nessuno avvia una vertenza in merito, si continuerà a violare il contratto, nella certezza di poter continuare a farla franca.
Pino Cìulu
Etichette: contratto, permessi retribuiti
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