Inpdap. Novità in materia di mutui ipotecari edilizi
In primo luogo, si osserva che l’art. 7 ha abbassato il tasso di interesse per l’erogazione del mutuo (con piani di ammortamento a 10, 15, 20, 25 o 30 anni) al 3,75% per i mutui a tasso fisso e al 3,50% per il primo anno per i mutui a tasso variabile.
La novità principale consiste nel fatto che (art. 10) i mutui sono erogati sulla base di un budget distinto per ciascuno dei quadrimestri dell’anno (gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-dicembre).
Per ciascun quadrimestre la domanda di mutuo deve essere inviata rispettivamente:
• dal 1° al 10 gennaio;
• dal 1° al 10 maggio;
• dal 1°al 10 settembre;
all’Ufficio Provinciale o Territoriale INPDAP territorialmente competente, (come di consueto, esclusivamente con modalità cartacea e raccomandata A/R a pena di esclusione).
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento, per ogni quadrimestre, scaduto il termine per la presentazione delle domande, ciascun Ufficio Provinciale e Territoriale redige una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
• composizione del nucleo familiare;
• reddito familiare imponibile.
Il suddetto regolamento prevede inoltre all’art. 20 (“portabilità del mutuo”) che “Se ricorrono tutte le condizioni previste dal presente regolamento (…), gli iscritti (…) che hanno già contratto un mutuo con banche o intermediari finanziari possono esercitare la facoltà di cui all’art. 1202 c.c., (…) trasferendo nei confronti dell’INPDAP il debito esistente (…)” e che “Nel caso di surrogazione non sono addebitate al richiedente spese o commissioni per la concessione del mutuo, né a titolo di istruttoria per l’apertura della pratica, né per accertamenti catastali”.
In tal modo l’INPDAP si adegua alle disposizioni normative di cui all’art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, cd. “legge Bersani”, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 450.
Invece le spese di amministrazione, pari allo 0,50% dell’importo mutuato, di cui all’art. 8, comma 1, del regolamento, sono dovute anche nel caso di portabilità di preesistente mutuo e pertanto continueranno ad essere addebitate al mutuatario.
Il Dirigente
Direttore della Sede
Dott. Luca Cancelliere
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