Graduatorie ad esaurimento: depositata dal Consiglio di Stato un'interessante sentenza sull'infinito specifico contenzioso
La sentenza del Consiglio di Stato è di notevole interesse, oltre che per gli effetti della decisione, anche per le motivazioni su cui la stessa si fonda.
I comportamenti dell'Amministrazione, infatti, sono riconosciuti come pienamente legittimi alla luce di quanto disposto dal decreto-legge 134/09 (cosiddetto "salva precari"), convertito dalla legge 167/09.
Si tratta, come si ricorderà, delle norme con cui il Legislatore - oltre a prevedere misure straordinarie per il personale docente ed ATA non riconfermato negli incarichi di supplenza - aveva fra l'altro affrontato il tema delle graduatorie ad esaurimento, avallando le decisioni dell'Amministrazione in merito ad alcune questioni oggetto di un perdurante contenzioso (inclusione "a pettine" o in coda nelle graduatorie; possibilità di far valere in diversa graduatoria i servizi già valutati in un'altra).
Ma c'è di più: il Consiglio di Stato esprime anche l'avviso che per le suddette disposizioni di legge non siano ravvisabili i dubbi di legittimità costituzionale che sono sollevati dai soggetti ricorrenti in primo grado. Esse, infatti, esprimono - come si legge testualmente - "una scelta di merito del legislatore, il quale, in una valutazione comparativa degli opposti interessi in gioco, ha inteso privilegiare la necessità di non alterare gli equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad esaurimento".
Un pronunciamento forte, che appare estensibile anche alle altre fattispecie di contenzioso in materia di modalità di aggiornamento delle graduatorie.
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