Graduatorie, decide il Giudice Ordinario
Il sistema di riparto di giurisdizione previsto dall’attuale normativa, ha affermato l’Adunanza plenaria, è volto proprio a limitare la giurisdizione del giudice amministrativo alle procedure concorsuali intese stricto sensu, caratterizzate dalla presenza di un bando, di una fase valutativa e della approvazione della graduatoria, perché dirette alla assunzione di pubblici impiegati: nel caso delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, questa fattispecie non si configura e pertanto esse devono considerarsi, invece, come atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego (sia pure a tempo determinato, che ha poi dato luogo all’acquisizione dei requisiti utili per l’inserimento in graduatoria). Di qui la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, mentre solo in via residuale opera ancora – in riferimento alle procedure concorsuali intese nel senso descritto – quella del giudice amministrativo.
Questa importante pronuncia costituisce ora un ulteriore elemento per giungere alla definitiva soluzione della controversa questione della formazione delle attuali graduatorie ad esaurimento. Riesce davvero ancor più difficile, dopo questa decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, capire le ragioni del ritardo nel deposito della decisione di merito del TAR del Lazio, in attesa della quale sono stati assunti i provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, attraverso l’azione del commissario ad acta.
Etichette: consiglio di stato, graduatorie ad esaurimento
<< Home