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CISL SCUOLA ORISTANO

Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU

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giovedì 14 luglio 2011

Graduatorie, decide il Giudice Ordinario

La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento per le assunzioni del personale della scuola appartiene al giudice ordinario. Lo ha confermato, aderendo al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 11/2011, con la quale ha risolto la questione rimessa dalla VI Sezione del Consiglio, chiamata a decidere sull’appello proposto da una docente di scuola secondaria ad una sentenza del TAR del Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione della graduatoria definitiva di istituto nonché della graduatoria provinciale di Roma.

Il sistema di riparto di giurisdizione previsto dall’attuale normativa, ha affermato l’Adunanza plenaria, è volto proprio a limitare la giurisdizione del giudice amministrativo alle procedure concorsuali intese stricto sensu, caratterizzate dalla presenza di un bando, di una fase valutativa e della approvazione della graduatoria, perché dirette alla assunzione di pubblici impiegati: nel caso delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, questa fattispecie non si configura e pertanto esse devono considerarsi, invece, come atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego (sia pure a tempo determinato, che ha poi dato luogo all’acquisizione dei requisiti utili per l’inserimento in graduatoria). Di qui la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, mentre solo in via residuale opera ancora – in riferimento alle procedure concorsuali intese nel senso descritto – quella del giudice amministrativo.

Questa importante pronuncia costituisce ora un ulteriore elemento per giungere alla definitiva soluzione della controversa questione della formazione delle attuali graduatorie ad esaurimento. Riesce davvero ancor più difficile, dopo questa decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, capire le ragioni del ritardo nel deposito della decisione di merito del TAR del Lazio, in attesa della quale sono stati assunti i provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, attraverso l’azione del commissario ad acta.

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mercoledì 28 aprile 2010

Alunni diversamente abili. Ore di sostegno ed integrazione scolastica nella recente giurisprudenza

La sentenza n. 2231/2010 del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), decisa il 23 marzo e depositata il 21 aprile, non ha assolutamente contraddetto la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2010) in materia di determinazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno nella scuola statale.

Accogliendo, infatti, l'appello dei genitori di un alunno della scuola primaria di un istituto comprensivo in provincia di Udine avverso una sentenza di primo grado del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. di Trieste, il Consiglio di Stato ha affermato il diritto dell'alunno stesso alla riconsiderazione del numero delle ore di sostegno assegnate, numero contestato dai genitori.

Nel riconoscere il diritto, il giudice amministrativo di seconda istanza ha comunque precisato quali sono i limiti entro i quali si può addivenire all'assegnazione delle ore di sostegno in deroga: nel caso in questione, infatti, l'alunno svolgeva un modulo didattico di 32 ore e i genitori sostenevano che doveva essere garantita la copertura dell'intero orario di permanenza scolastica del figlio.

Ciò, però, contraddirebbe con la regolamentazione legislativa della figura dell'insegnante di sostegno, che non svolge una funzione di assistenza dell'alunno in situazione di handicap ma - assumendo la contitolarità delle classi e sezioni in cui opera - svolge una attività di sostegno all'integrazione dell'alunno, partecipando alla programmazione didattica ed educativa al pari degli altri docenti.

Tra l'altro è di tutta evidenza che l'orario obbligatorio di servizio del docente (in questo caso 24 ore settimanali) non potrebbe essere sufficiente a coprire l'intero monte ore di frequenza dell'alunno. Questa eventualità, afferma il Collegio «tradirebbe lo spirito della normativa volta a favorire in ogni caso l'integrazione scolastica degli alunni e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato e commisurato alle specifiche esigenze dell'alunno».

Il Consiglio di Stato, quindi, nel pieno rispetto della pronuncia della Corte Costituzionale, ha riconosciuto il diritto ad una rideterminazione del numero di ore di sostegno assegnate per l'integrazione dell'alunno, tenendo conto anche degli ulteriori strumenti (come il servizio socio-educativo) che potrebbero consentire anche la copertura integrale del periodo di frequenza, ma senza venir meno alle finalità che le norme assegnano all'attività di sostegno, che, come detto, non è finalizzata all'assistenza dell'alunno in situazione di handicap ma alla sua integrazione scolastica.

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giovedì 14 gennaio 2010

Riforma del II ciclo (istituti professionali e tecnici, licei). I nuovi pareri del Consiglio di Stato dopo le risposte del MIUR

Il Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi) si è nuovamente pronunciato, nella seduta del 21 dicembre 2009, sugli schemi di Regolamento per la riforma del sistema della scuola secondaria di II grado. I tre precedenti giudizi sono stati integrati alla luce della risposta ministeriale alle interclocuzioni dell'alto consesso amministrativo. I tre nuovi pareri (licei - istituti tecnici - istituti professionali) - sono stati depositati ieri, 13 gennaio.(...)

Leggi tutto la documentazione allegata e citata, sul sito della CISL SCUOLA Nazionale il cui link trovi anche sulla colonna destra della pagina.

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lunedì 5 ottobre 2009

Graduatorie ad esaurimento: nota ministeriale sulle ordinanze giurisdizionali

Il MIUR ha inviato - in data odierna agli Uffici Scolastici Regionali - la nota prot. 14935 con la quale detta istruzioni per l'esecuzione delle ordinanze del Consiglio di Stato relative alle modalità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Nella nota 14935 si ribadisce la natura cautelare delle ordinanze (non ci sono ancora, infatti, pronunce "di merito") e la circostanza che le disposizioni riguardano esclusivamente i ricorrenti, che, pertanto, saranno inseriti "con riserva" nelle graduatorie, in base al punteggio posseduto.

Come si vede, disposizioni ancora di tipo interlocutorio, in attesa degli sviluppi di una situazione complessa, sicuramente carica di elementi di tensione.


Leggi la Nota Ministeriale citata, sul sito della CISL SCUOLA Nazionale il cui link trovi anche sulla colonna destra della pagina.

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