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mercoledì 28 aprile 2010

Alunni diversamente abili. Ore di sostegno ed integrazione scolastica nella recente giurisprudenza

La sentenza n. 2231/2010 del Consiglio di Stato (Sezione Sesta), decisa il 23 marzo e depositata il 21 aprile, non ha assolutamente contraddetto la recente pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 80/2010) in materia di determinazione della dotazione organica degli insegnanti di sostegno nella scuola statale.

Accogliendo, infatti, l'appello dei genitori di un alunno della scuola primaria di un istituto comprensivo in provincia di Udine avverso una sentenza di primo grado del TAR Friuli Venezia Giulia, sez. di Trieste, il Consiglio di Stato ha affermato il diritto dell'alunno stesso alla riconsiderazione del numero delle ore di sostegno assegnate, numero contestato dai genitori.

Nel riconoscere il diritto, il giudice amministrativo di seconda istanza ha comunque precisato quali sono i limiti entro i quali si può addivenire all'assegnazione delle ore di sostegno in deroga: nel caso in questione, infatti, l'alunno svolgeva un modulo didattico di 32 ore e i genitori sostenevano che doveva essere garantita la copertura dell'intero orario di permanenza scolastica del figlio.

Ciò, però, contraddirebbe con la regolamentazione legislativa della figura dell'insegnante di sostegno, che non svolge una funzione di assistenza dell'alunno in situazione di handicap ma - assumendo la contitolarità delle classi e sezioni in cui opera - svolge una attività di sostegno all'integrazione dell'alunno, partecipando alla programmazione didattica ed educativa al pari degli altri docenti.

Tra l'altro è di tutta evidenza che l'orario obbligatorio di servizio del docente (in questo caso 24 ore settimanali) non potrebbe essere sufficiente a coprire l'intero monte ore di frequenza dell'alunno. Questa eventualità, afferma il Collegio «tradirebbe lo spirito della normativa volta a favorire in ogni caso l'integrazione scolastica degli alunni e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato e commisurato alle specifiche esigenze dell'alunno».

Il Consiglio di Stato, quindi, nel pieno rispetto della pronuncia della Corte Costituzionale, ha riconosciuto il diritto ad una rideterminazione del numero di ore di sostegno assegnate per l'integrazione dell'alunno, tenendo conto anche degli ulteriori strumenti (come il servizio socio-educativo) che potrebbero consentire anche la copertura integrale del periodo di frequenza, ma senza venir meno alle finalità che le norme assegnano all'attività di sostegno, che, come detto, non è finalizzata all'assistenza dell'alunno in situazione di handicap ma alla sua integrazione scolastica.

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