Docenti inidonei: siglata l'ipotesi di CCNI
In data odierna, 12 aprile, presso il MIUR, la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno concordato la seguente ipotesi di integrazione all’art. 5 del CCNI 29.2.2012 concernente la "mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. della scuola per l’a.s. 2012/13":
""Articolo 5 - "Rientri e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza"
(…omissis…)
5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta.
7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all’allegato “E” del CCNI sottoscritto il 29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in preambolo.
8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo"".
Etichette: ata, personale inidoneo
<< Home