Adiconsum Comunica. Attenzione ai "Conti dormienti".
In caso di mancato ricevimento della comunicazione è opportuno rivolgersi immediatamente al proprio intermediario.
La clientela che ha ricevuto la comunicazione (raccomandata r.r.) e quella che ha o ritiene di avere dei rapporti dormienti deve movimentarli entro sei mesi dalla ricezione di tale lettera; in alternativa il cliente dovrà presentare una dichiarazione in cui fa presente di conoscere e gestire ancora il rapporto.
Per maggiore conoscenza del’argomento si trascrive di seguito un approfondimento sull’argomento.
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La legge 266/05 (finanziaria 2006) ha introdotto una normativa sui cd. Conti dormienti, la legge 296/06 (finanziaria 2007) ha stabilito il loro utilizzo a favore dei risparmiatori coinvolti nei crack finanziari ( Cirio, Parmalat, Argentina, ecc.), non altrimenti risarciti, per l’80% del totale e per stabilizzare i lavoratori precari il restante 20%; con Decreto del Presidente della Repubblica 116/07 è stato ora emanato il Regolamento di attuazione; il decreto prevede che entro sei mesi dall’emanazione dovranno essere emessi i regolamenti attuativi che dovranno stabile come liquidare i titoli azionari, obbligazionari, le quote dei Fondi comuni, come saranno assegnati gli indennizzi e come saranno stabiliti gli aventi diritto; infine, nel cd. disegno di legge sulle liberalizzazioni sono state inserite ulteriori norme di tutela per i titolari di conto corrente.
Sono considerati conti dormienti i rapporti con banche, Posta, SGR e assicurazioni di deposito a risparmio nominativo, di conto corrente, di contratti di deposito titoli, di strumenti finanziari e di contratti di assicurazione in cui non sono state effettuate operazioni o movimentazioni a iniziativa del titolare del rapporto o di terzi delegati, per 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari depositati presso l'intermediario. Sono escluse le cassette di sicurezza e i rapporti con deposito inferiore a 100,00 euro.
A salvaguardia della clientela, l’intermediario ha l’obbligo di comunicazione (raccomandata r/r), al singolo cliente, il momento da cui il rapporto rientra tra quelli “dormienti” con l'invito a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisando la clientela stessa che, decorso tale termine, il rapporto sarà estinto e le somme e i valori devoluti ad uno specifico Fondo, per cui, in assenza di risposta il rapporto sarà considerato dormiente, quindi estinto con devoluzione al Fondo di somme, titoli e valori.
Gli intermediari devono inviare la comunicazione all’ultimo domicilio conosciuto del cliente, senza alcun obbligo di fare ricerche su eventuali trasferimenti.
A tutela della clientela, il passaggio al Fondo non comporta l'estinzione dei diritti del titolare, che potrà chiedere la restituzione, direttamente al Fondo delle somme fino alla prescrizione o altra causa di estinzione civilistica.
La gestione del Fondo è affidata a una Commissione nominata dal Ministero dell'Economia, composta da un presidente del Consiglio di Stato, un consigliere della Corte dei conti, un dirigente del Tesoro, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap, un rappresentante dei risparmiatori.
Gli intermediari devono comunicare entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dell’Economia i rapporti “dormienti”; il Ministero dovrà pubblicare un avviso cumulativo (indicante nome, data e luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto) su un quotidiano nazionale e sul sito web del Ministero; entro il 31 maggio di ogni anno dovrà essere effettuato il versamento a Fondo delle somme di denaro, gli strumenti finanziari e gli altri beni dei rapporti estinti.
La normativa transitoria relativa al primo periodo di applicazione, prevede che banche, SGR, SIM, Poste e assicurazioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa (17 febbraio 2008), debbano inviare le raccomandate alla clientela; le somme non reclamate dai titolari saranno versate al Fondo entro quattro mesi dalla scadenza dei 180 giorni.
Tutte i beni diversi dal denaro saranno liquidati dal Fondo con appositi bandi di gara pubblici.
La legge e il successivo decreto hanno lasciato ancora punti oscuri, da chiarire nei successivi decreti, quale quello relativo ai rapporti al portatore dove, non essendo riportato il nome del titolare, è possibile ingenerare dubbi proprio per la particolarità del rapporto, che la persona da informare sia effettivamente il soggetto che ha aperto il rapporto con l’intermediario e per i depositi titoli in amministrazione non è chiarito l’aspetto relativo all’attività demandata direttamente alla banca, senza necessità di ordini specifici del cliente; inoltre non ha tenuto ovviamente conto della possibile abolizione dell’ISVAP.
Definita la bozza del decreto attuativo per i risarcimenti. fino a 100.000 euro dei crack finanziari, attraverso l’utilizzo dei conti dormienti. Esclusi i danni fino a 1.000,00 euro.
La bozza è articolata e abbastanza burocratica Il risarcimento potrà essere dato solo l’emissione di una sentenza passata in giudicato o un lodo arbitrale “non impugnabile” che dimostri il “danno ingiusto” subito attraverso il mancato rispetto di norme di comportamento degli intermediari e degli emittenti in materia di servizi di investimento. Inoltre, i risparmiatori devono avere già esperito l’azione esecutiva senza successo e non devono avere ottenuto altri risarcimenti o indennizzi da fondi pubblici o privati.
Per accedere al fondo il risparmiatore deve avere un reddito lordo annuo riferito al nucleo familiare pari o inferiore a 40 mila euro.
Una commissione dovrà stabilire le procedure per la richiesta di accesso e di rimborso, effettuare gli accantonamenti, stabilire le modalità di gestione degli strumenti finanziari e dei titoli.
Infine, ad ulteriore tutela della clientela nel disegno di legge sulle liberalizzazioni, già approvato dalla Camera e in discussione al Senato, è previsto che all’apertura di un rapporto bancario di deposito a risparmio nominativi, di conto corrente e di contratti di deposito titoli la banca chieda al cliente di indicare le generalità e i recapiti di altre persone (fino a tre) cui comunicare le coordinate del deposito, se per due anni consecutivi a decorrere dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati non sono effettuate operazioni del cliente o di terzi delegati.
Prima della comunicazione ai soggetti indicati dal cliente, la banca deve fornire a quest’ultimo la comunicazione del deposito la disponibilità delle somme e dei titoli, in caso di mancata risposta entro un anno o in assenza di nuove operazioni la banca dovrà attuare la comunicazione ai soggetti indicati dal titolare del rapporto.
Etichette: adiconsum, conti dormienti, risparmio
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