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venerdì 22 febbraio 2008

Adiconsum Comunica. Attenzione ai "Conti dormienti".

Entro venerdì 17 febbraio 2008 gli intermediari (banche, Posta, SGR e assicurazioni) dovevano inviare alla propria clientela la comunicazione sui rapporti bancari “dormienti” (depositi a risparmio nominativo, conti corrente, contratti di deposito titoli, strumenti finanziari e contratti di assicurazione), ovvero non movimentati, al 17 agosto 2007.

In caso di mancato ricevimento della comunicazione è opportuno rivolgersi immediatamente al proprio intermediario.

La clientela che ha ricevuto la comunicazione (raccomandata r.r.) e quella che ha o ritiene di avere dei rapporti dormienti deve movimentarli entro sei mesi dalla ricezione di tale lettera; in alternativa il cliente dovrà presentare una dichiarazione in cui fa presente di conoscere e gestire ancora il rapporto.

Per maggiore conoscenza del’argomento si trascrive di seguito un approfondimento sull’argomento.
***************

La legge 266/05 (finanziaria 2006) ha introdotto una normativa sui cd. Conti dormienti, la legge 296/06 (finanziaria 2007) ha stabilito il loro utilizzo a favore dei risparmiatori coinvolti nei crack finanziari ( Cirio, Parmalat, Argentina, ecc.), non altrimenti risarciti, per l’80% del totale e per stabilizzare i lavoratori precari il restante 20%; con Decreto del Presidente della Repubblica 116/07 è stato ora emanato il Regolamento di attuazione; il decreto prevede che entro sei mesi dall’emanazione dovranno essere emessi i regolamenti attuativi che dovranno stabile come liquidare i titoli azionari, obbligazionari, le quote dei Fondi comuni, come saranno assegnati gli indennizzi e come saranno stabiliti gli aventi diritto; infine, nel cd. disegno di legge sulle liberalizzazioni sono state inserite ulteriori norme di tutela per i titolari di conto corrente.

Sono considerati conti dormienti i rapporti con banche, Posta, SGR e assicurazioni di deposito a risparmio nominativo, di conto corrente, di contratti di deposito titoli, di strumenti finanziari e di contratti di assicurazione in cui non sono state effettuate operazioni o movimentazioni a iniziativa del titolare del rapporto o di terzi delegati, per 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari depositati presso l'intermediario. Sono escluse le cassette di sicurezza e i rapporti con deposito inferiore a 100,00 euro.

A salvaguardia della clientela, l’intermediario ha l’obbligo di comunicazione (raccomandata r/r), al singolo cliente, il momento da cui il rapporto rientra tra quelli “dormienti” con l'invito a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisando la clientela stessa che, decorso tale termine, il rapporto sarà estinto e le somme e i valori devoluti ad uno specifico Fondo, per cui, in assenza di risposta il rapporto sarà considerato dormiente, quindi estinto con devoluzione al Fondo di somme, titoli e valori.

Gli intermediari devono inviare la comunicazione all’ultimo domicilio conosciuto del cliente, senza alcun obbligo di fare ricerche su eventuali trasferimenti.
A tutela della clientela, il passaggio al Fondo non comporta l'estinzione dei diritti del titolare, che potrà chiedere la restituzione, direttamente al Fondo delle somme fino alla prescrizione o altra causa di estinzione civilistica.

La gestione del Fondo è affidata a una Commissione nominata dal Ministero dell'Economia, composta da un presidente del Consiglio di Stato, un consigliere della Corte dei conti, un dirigente del Tesoro, della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap, un rappresentante dei risparmiatori.

Gli intermediari devono comunicare entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dell’Economia i rapporti “dormienti”; il Ministero dovrà pubblicare un avviso cumulativo (indicante nome, data e luogo di nascita di ciascun titolare del rapporto) su un quotidiano nazionale e sul sito web del Ministero; entro il 31 maggio di ogni anno dovrà essere effettuato il versamento a Fondo delle somme di denaro, gli strumenti finanziari e gli altri beni dei rapporti estinti.

La normativa transitoria relativa al primo periodo di applicazione, prevede che banche, SGR, SIM, Poste e assicurazioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa (17 febbraio 2008), debbano inviare le raccomandate alla clientela; le somme non reclamate dai titolari saranno versate al Fondo entro quattro mesi dalla scadenza dei 180 giorni.

Tutte i beni diversi dal denaro saranno liquidati dal Fondo con appositi bandi di gara pubblici.

La legge e il successivo decreto hanno lasciato ancora punti oscuri, da chiarire nei successivi decreti, quale quello relativo ai rapporti al portatore dove, non essendo riportato il nome del titolare, è possibile ingenerare dubbi proprio per la particolarità del rapporto, che la persona da informare sia effettivamente il soggetto che ha aperto il rapporto con l’intermediario e per i depositi titoli in amministrazione non è chiarito l’aspetto relativo all’attività demandata direttamente alla banca, senza necessità di ordini specifici del cliente; inoltre non ha tenuto ovviamente conto della possibile abolizione dell’ISVAP.

Definita la bozza del decreto attuativo per i risarcimenti. fino a 100.000 euro dei crack finanziari, attraverso l’utilizzo dei conti dormienti. Esclusi i danni fino a 1.000,00 euro.

La bozza è articolata e abbastanza burocratica Il risarcimento potrà essere dato solo l’emissione di una sentenza passata in giudicato o un lodo arbitrale “non impugnabile” che dimostri il “danno ingiusto” subito attraverso il mancato rispetto di norme di comportamento degli intermediari e degli emittenti in materia di servizi di investimento. Inoltre, i risparmiatori devono avere già esperito l’azione esecutiva senza successo e non devono avere ottenuto altri risarcimenti o indennizzi da fondi pubblici o privati.

Per accedere al fondo il risparmiatore deve avere un reddito lordo annuo riferito al nucleo familiare pari o inferiore a 40 mila euro.

Una commissione dovrà stabilire le procedure per la richiesta di accesso e di rimborso, effettuare gli accantonamenti, stabilire le modalità di gestione degli strumenti finanziari e dei titoli.

Infine, ad ulteriore tutela della clientela nel disegno di legge sulle liberalizzazioni, già approvato dalla Camera e in discussione al Senato, è previsto che all’apertura di un rapporto bancario di deposito a risparmio nominativi, di conto corrente e di contratti di deposito titoli la banca chieda al cliente di indicare le generalità e i recapiti di altre persone (fino a tre) cui comunicare le coordinate del deposito, se per due anni consecutivi a decorrere dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati non sono effettuate operazioni del cliente o di terzi delegati.

Prima della comunicazione ai soggetti indicati dal cliente, la banca deve fornire a quest’ultimo la comunicazione del deposito la disponibilità delle somme e dei titoli, in caso di mancata risposta entro un anno o in assenza di nuove operazioni la banca dovrà attuare la comunicazione ai soggetti indicati dal titolare del rapporto.

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sabato 26 gennaio 2008

Risparmio... primo guadagno. Tutelare i rispami delle famiglie. A cura dell'Adiconsum, Associazione difesa Consumatori promossa dalla CISL

Il risparmio accumulato con sacrificio dalle famiglie deve essere tutelato. La consapevolezza dei risparmiatori e l'ordinato svolgimento dei mercati finanziari sono fondamentali.

I risparmiatori devono avere piena coscienza dell'impiego dei propri risparmi,
sapendo che:
* non esiste un investimento totalmente privo di rischi;
* un elevato rendimento può dare una possibilità di buon guadagno, ma comporta anche un forte rischio di perdita.

Vediamo gli investimenti per un piccolo risparmiatore:

Titoli di Stato (italiani)
Non hanno un elevato rendimento, ma sono pressoché privi di rischi, perché sono
obbligazioni emesse e garantite dallo Stato. Ne esistono diversi tipi:

* Buoni ordinari del Tesoro (BOT). Hanno durate molto brevi (3, 6, 12 mesi) e
perciò vengono prediletti da chi ritiene di dover utilizzare i propri risparmi
nel breve termine.
La remunerazione deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto, che è
"sotto la pari" ovvero inferiore a 100 e quello di rimborso, pari a 100.

* Buoni poliennali del Tesoro (BTP). Hanno durate variabili fra i 10 ed i 30 anni.
L'acquisto minimo è di 1.000,00 euro.
La remunerazione avviene attraverso il pagamento di una cedola semestrale.
Sono titoli adatti a chi non vuole correre rischi e ritiene di non avere bisogno per molto tempo del proprio risparmio.
Alla scadenza il rimborso avviene alla pari, cioè il valore di rimborso coincide
con il valore nominale del titolo, pari a 100.

* Certificati di Credito del Tesoro (CCT). Come i BTP, sono titoli a lunga scadenza:
7 anni.
La differenza con i BTP è costituita dal fatto che l'importo della cedola è variabile, essendo indicizzata al rendimento dei BOT semestrali.

* Zero Coupon (CTZ). I CTZ hanno una durata di 18 o 24 mesi.
La caratteristica dei CTZ è che il risparmiatore non incassa cedole, ma alla
scadenza ottiene il rimborso ad un prezzo superiore a quello d'emissione.

I Titoli di Stato possono essere comprati o venduti in Borsa, al prezzo vigente in
quel momento.
Il prelievo fiscale per tutti i titoli di Stato, avviene applicando un'imposta sostitutiva attualmente del 12,5%, che esaurisce integralmente tutti gli obblighi
fiscali del contribuente.

* Fondi Comuni d'Investimento Mobiliare ((FCII))
I fondi comuni sono strumenti di investimento che riuniscono il capitale di più
risparmiatori e lo investono, come un unico patrimonio, in attività finanziarie
(azioni, obbligazioni, titoli di stato e altro).

Il risparmio investito nei FCI ha un livello di rischio superiore ai Titoli di Stato.
I FCI sono gestiti da società private (SGR), che di norma sono collegate ad Istituti
Bancari.

Gli investimenti nei FCI sono di medio/lungo termine (almeno 3-6 anni). La gestione collettiva del risparmio, propria dei FCI, permette una diversificazione
del rischio e spesso buoni rendimenti.

Il valore delle quote del fondo acquistate dal risparmiatore, varia giornalmente.

Secondo il tipo di investimento, i FCI si distinguono in:

*Monetari: investono in titoli di stato e obbligazioni in euro.

* Obbligazionari: investono esclusivamente o prevalentemente in obbligazioni.

* Azionari: investono prevalentemente in azioni.

* Bilanciati. investono in tutti i tipi di titoli (azioni, obbligazioni, titoli di Stato).

* Liquidità: investono solo in obbligazioni a breve termine.

* Flessibili: non hanno limiti nelle loro possibilità di investire.

* Fondi di fondi: investono in altri fondi.

Per evitare brutte sorprese, prima di investire il proprio risparmio nei FCI bisogna
informarsi bene sulle spese richieste: infatti esistono fondi senza spese,fondi che prevedono vari tipi di commissioni (d'ingresso, di gestione, di performance, ecc.), fondi che chiedono commissioni all'atto del disinvestimento.

Obbligazioni
Le obbligazioni sono emesse da Stati, Enti pubblici, Enti locali,Imprese e rappresentano un prestito che il risparmiatore fa al soggetto emittente.

Prima di acquistare un'obbligazione bisogna valutare bene chi emette il titolo: a maggior rendimento corrisponde di norma una minore affidabilità dell'emittente.

Le obbligazioni offrono al risparmiatore un reddito periodico rappresentato da cedole (semestrali o annuali) ed il diritto al rimborso del capitale alla scadenza. Le cedole possono essere fisse per tutta la durata del titolo, oppure variabili, in quanto indicizzate ad un parametro di riferimento.

Azioni

Gli investimenti in azioni hanno un rischio abbastanza elevato. Infatti, si tratta di acquistare quote del capitale di rischio di una Società: se questa va bene e guadagna, le azioni aumenteranno di valore ed ogni anno sarà distribuito un utile , se dovesse andar male e perdere, il loro valore diminuirà fino ad annullarsi, in caso di fallimento della Società.

Le società più importanti sono quotate in Borsa, dove secondo la domanda e l'offerta è fissato giornalmente il prezzo del titolo. Le azioni possono essere liberamente acquistate o vendute.

Le azioni si suddividono in:

* Ordinarie: danno al proprietario tutti i diritti previsti dalla legge (incassare il dividendo, voto in assemblea, impugnativa dei bilanci; diritti di opzione, ecc.).

* Privilegiate: offrono al proprietario solo alcuni diritti, compensati però dal privilegio di ricevere un dividendo superiore a quello delle azioni ordinarie. Il diritto al dividendo è rafforzato, essendo prevista una prelazione sull'utile: la cedola viene pagata alle azioni privilegiate prima di quelle ordinarie.

* Risparmio: danno pochissimi diritti (il diritto di voto non è previsto),ma offrono un forte diritto al dividendo: l'utile della Società è destinato prima di tutto a pagare la cedola delle azioni di risparmio.

Alcuni consigli su come investire i risparmi senza brutte sorprese.

* Alto rendimento = rischio elevato

Il rendimento dell'investimento è collegato al rischio: tutte le promesse di rendimenti elevati comportano un maggiore rischio.

Nella proposta d'investimento, non c'è alcun regalo: più elevata è la promessa
di rendimento, più è a rischio il capitale investito.

Se il prodotto offerto è privo di rating, raddoppia la cautela e diffida.

Verifica chi e' l'interlocutore.

Se vieni contattato a domicilio, il tuo interlocutore è il promotore finanziario.
Chiedi sempre il tesserino di riconoscimento per verificare l'intermediario per il quale opera: un buon promotore fornisce volentieri informazioni precise circa la società che rappresenta.

Ricorda che i promotori finanziari sono venditori legati ad una Società, non sono consulenti indipendenti.

Valuta bene l'investimento in azioni

L'investimento in azioni o in Fondi con una forte componente azionaria, può darti un buon rendimento, ma c'è anche il rischio di perdere il capitale investito.

Se e' necessario prendi una pausa di riflessione.

Leggi con calma i prospetti informativi e l'ulteriore documentazione rilasciata prima di prendere qualsiasi decisione e sottoscrivere il contratto.

Se non hai tutto chiaro, prendi una pausa di riflessione e fatti aiutare da chi
è più esperto prima di decidere.

Controlla i costi
Prima di sottoscrivere l'investimento controlla bene i costi che l'investimento
comporta (spese, commissioni, deposito amministrato, costi del conto corrente, ecc.).

Firma del contratto
L'acquisto dei prodotti finanziari deve avvenire solo con la sottoscrizione di un ordine scritto. Comunque, è possibile l'acquisto on line e telefonico, ma in questo caso il risparmiatore ha il diritto al recesso entro 14 gg dall'avvenuta sottoscrizione "a distanza".

Versamento dei risparmi
Non versare MAI il controvalore dell'investimento in contanti, né con assegni in bianco o intestati al promotore finanziario, ma solo con bonifico bancario o con un assegno non trasferibile intestato alla Banca (SIM,SGR, ecc.).

Paradisi fiscali
Evita le proposte che provengano dai paradisi fiscali o da siti Internet non
certificati. Sul sito della Consob (www.consob.it) puoi controllare le comunicazioni
a tutela dei risparmiatori che segnalano attività di tipo finanziario svolte abusivamente e i soggetti a cui fanno capo.

Cambia investimento solo quando sei convinto
Cambiare investimento deve essere frutto di una scelta ragionata, che garantisca
che un altro prodotto offra risultati migliori. Altrimenti, no grazie.

Per ogni compravendita di titoli (switch) si paga una commissione: ogni switch è un affare per la banca e per il promotore, spesso per te è solo un costo certo!

Stai attento ai consigli, possono non essere convenienti e finalizzati a continue
compravendite solo per prendere le commissioni.

Attenzione ai soggetti non autorizzati
Non tutti possono proporre un investimento. Gli unici autorizzati sono le Banche, le SIM, le SGR, Bancoposta, gli agenti di cambio, come pure i promotori finanziari e gli agenti assicurativi iscritti rispettivamente all'albo presso la Consob e l'ISVAP. Fai attenzione ai soggetti non autorizzati e diffida di certa pubblicità, può essere ingannevole.

Dove reclamare
Se ritieni che l'intermediario e/o il promotore non abbia svolto bene i propri
doveri, puoi fare un esposto all'ufficio reclami della sua Società (Banca,SIM, SGR, ecc.): sono obbligati a risponderti entro 90 giorni.

In caso di risposta mancante o negativa, inoltre, puoi rivolgerti all'Ombudsman-Giurì bancario - Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma - Tel. 06/674821 - Fax 06/67482250 - associazione@conciliatorebancario.it (solo se il danno subito non supera i 50.000,00 euro). I ricorsi sono sempre gratuiti.

E' sempre tuo diritto rivolgerti alla magistratura per richiedere un risarcimento
o fare un esposto.

Progetto cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico DG AMTC - Roma - Tel. 06 4382583

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