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lunedì 5 maggio 2008

Salute e sicurezza. Il nuovo Testo Unico. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, diritti e doveri del Lavoratore.

In queste pagine, sotto la data del 7 aprile, abbiamo pubblicato la notizia dell'approvazione definitiva, da parte del Consiglio dei Ministri, del nuovo Testo Unico in materia di "tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro".

Qui di seguito pubblichiamo una sintesi dei compiti del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dei diritti e dei doveri del Lavoratore.

I NUOVI PROTAGONISTI

Il decreto attribuisce maggiore ruolo e responsabilità alle figure previste nel contesto della norma, caratterizzandole con funzioni e prerogative molto più definite ed univoche.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
La figura che assume un ruolo fondamentale, nell’ambito della gestione della sicurezza, è sicuramente quella del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per la delicatezza dei suoi compiti, egli svolge un ruolo attivo e propositivo all’interno delle dinamiche aziendali, collocandosi accanto alle altre fugure chiave come intermediario, non solo tra azienda e lavoratori, ma anche con le autorità ed il medico competente. Il nuovo testo unico, comunque, conferma l’esclusione di eventuali sanzioni penali per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per espletare i suoi compiti, egli deve ricevere dal datore di lavoro una formazione attraverso un programma di apprendimento di almeno 32 ore (oltre quelle destinate all’espletamento delle sue funzioni) sulla normativa, sui rischi del settore, sulle misure di sicurezza e di prevenzione, sulla valutazione dei rischi e sulle procedure di comunicazione.

In sostanza, il rappresentante per la sicurezza:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

  • è consultato dal datore di lavoro preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o dell’unità produttiva;

  • è consultato dal datore di lavoro sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione per i lavoratori incaricati delle attività di prevenzione e lotta agli incendi e di soccorso od evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza;

  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;


  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

  • riceve una formazione adeguata. Nello specifico, ha diritto ad un percorso formativo mirato, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;

  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;

  • partecipa alla riunione periodica indetta per discutere i problemi attinenti la prevenzione e la protezione dai rischi;

  • fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;

  • può chiedere copia del fascicolo di rischio e del registro degli infortuni sul lavoro al datore di lavoro, che è tenuto a consegnarli;

  • nel caso in cui sia nominato a livello territoriale o in relazione ad uno specifico comparto, esercita le proprie funzioni con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di competenza.

    IL LAVORATORE

    Di primissimo piano è la figura del lavoratore, nella sua qualità di soggetto attivo e nel contempo destinatario dell’applicazione delle norme.

    Egli deve osservare obbligatoriamente una serie di disposizioni e, allo stesso tempo, può accedere ai diritti previsti dal testo unico. Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio.

    Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

    Gli obblighi del lavoratore, in particolare, sono i seguenti:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e agli altri soggetti preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai soggetti preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

  • utilizzare, in modo appropriato, i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al soggetto preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi utilizzati , nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza.
    Il lavoratore deve anche adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l’obbligo di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo solo previa autorizzazione - per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

    Ecco, invece, i diritti del lavoratore:

  • deve essere garantita, innanzitutto, la rappresentanza, attraverso la nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

  • chi lavora ha diritto ad una informazione e formazione adeguata al tipo di lavoro ed a tutta la tipologia di rischi cui è sottoposto (organizzazione del lavoro, uso di attrezzature, macchine, impianti, agenti fisici, chimici, biologici, ecc.)

  • diritto alla sorveglianza sanitaria ed al rispetto della scadenza delle visite periodiche;

  • chi lavora deve poter conoscere l’esito degli accertamenti e della visita medica;

  • il lavoratore deve essere consapevole delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

  • sussiste il diritto ai dispositivi di protezione individuali (Dpi) laddove le mansioni ne richiedano l’utilizzo.

    Per ulteriori informazioni sul problema, clikka sopra l'etichetta qui sotto
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