Assegnazione degli insegnanti ai plessi. Importante sentenza del Giudice del Lavoro di Oristano.
"L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito".
Ciò anche in presenza di Amministratori locali che hanno diritto alla precedenza nei trasferimenti ma non anche nell'assegnazione al plesso nell'ambito dell'organico funzionale.
Questo è quanto ha stabilito una recente sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano.
Il ricorso era stato presentato da una insegnante Amministratore Comunale, la quale, avendo ottenuto il trasferimento da un'altra provincia ed essendo entrata a far parte dell'organico funzionale dell'Istituto, rivendicava (sostenuta da qualche sindacato) l'assegnazione al plesso del Comune nel quale era Amministratore, con precedenza rispetto a tutti gli altri insegnanti, anche prima di coloro che erano già titolari nell'Istituto e che conseguentemente erano stati assegnati con precedenza nel plesso in questione, anche per garantire la continuità didattica.
A tal fine rivendicava (sempre sostenuta da qualche sindacato) la modifica del Contratto d'Istituto nella parte in cui indicava puntualmente l'ordine di assegnazione degli insegnanti ai plessi.
La vicenda aveva creato molto malumore all'interno dell'Istituto e la RSU CISL SCUOLA si era vista accusare reiteratamente e ingiustamente di fare i proprii interessi nella contrattazione d'Istituto essendo l'insegante che avrebbe dovuto "cedere il posto" all'Amministratore Locale nel plesso in questione.
Contestata vivacemente e ripetutamente, la RSU tutta si era poi dimessa lasciando l'Istituto senza Rappresentanza Sindacale.
Ora la sentenza che respinge la richiesta di "disporre la disapplicazione in favore della ricorrente dell'art. 22 del Contratto d'Istituto", norma che non concedeva la precedenza assoluta all'Amministratrice Comunale in sede di assegnazione degli insegnanti ai plessi, ma dava la precedenza agli insegnanti già titolari nell'Istituto.
Ciò anche in presenza di Amministratori locali che hanno diritto alla precedenza nei trasferimenti ma non anche nell'assegnazione al plesso nell'ambito dell'organico funzionale.
Questo è quanto ha stabilito una recente sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano.
Il ricorso era stato presentato da una insegnante Amministratore Comunale, la quale, avendo ottenuto il trasferimento da un'altra provincia ed essendo entrata a far parte dell'organico funzionale dell'Istituto, rivendicava (sostenuta da qualche sindacato) l'assegnazione al plesso del Comune nel quale era Amministratore, con precedenza rispetto a tutti gli altri insegnanti, anche prima di coloro che erano già titolari nell'Istituto e che conseguentemente erano stati assegnati con precedenza nel plesso in questione, anche per garantire la continuità didattica.
A tal fine rivendicava (sempre sostenuta da qualche sindacato) la modifica del Contratto d'Istituto nella parte in cui indicava puntualmente l'ordine di assegnazione degli insegnanti ai plessi.
La vicenda aveva creato molto malumore all'interno dell'Istituto e la RSU CISL SCUOLA si era vista accusare reiteratamente e ingiustamente di fare i proprii interessi nella contrattazione d'Istituto essendo l'insegante che avrebbe dovuto "cedere il posto" all'Amministratore Locale nel plesso in questione.
Contestata vivacemente e ripetutamente, la RSU tutta si era poi dimessa lasciando l'Istituto senza Rappresentanza Sindacale.
Ora la sentenza che respinge la richiesta di "disporre la disapplicazione in favore della ricorrente dell'art. 22 del Contratto d'Istituto", norma che non concedeva la precedenza assoluta all'Amministratrice Comunale in sede di assegnazione degli insegnanti ai plessi, ma dava la precedenza agli insegnanti già titolari nell'Istituto.
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