Due Dirigenti Scolastici condannati per comportamento antisindacale.
Il Giudice del Lavoro di Oristano, su ricorso della CISL SCUOLA e della FLC CGIL, ha condannato per comportamento antisindacale, due Dirigenti Scolastici della Provincia che non avevano voluto contrattare su tutte le materie previste dall'art. 6 del vigente CCNL, seguendo la linea dell'ANP.
Il Giudice ha ordinato ai due dirigenti di contrattare su tutte le materie previste dall'art. 6 del vigente CCNL e li ha condannati ad affiggere l'ordinanza all'albo della scuola per almeno 7 giorni consecutivi.
Questa è la prima decisione sul problema in Sardegna.
La causa è stata patrocinata dagli Avvocati Gloria Demontis e Matteo Tola.
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano in veste di Giudice del Lavoro dichiara l'antisindacalità del denunciato comportamento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca” di Oristano e del Dirigente dell’ Istituto di istruzione superiore G.Galilei – C.Contini “di Oristano per non aver adempiuto agli obblighi di contrattazione sindacale
derivanti dall’art. 6, lettere h), i) ed m), del CCNL 2006/2009, ed in particolare per non voler contrattare:
- le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
ordina ai Dirigenti Scolastici convenuti di procedere alla contrattazione integrativa di Istituto su tutte le materie di cui all’art 6 CCNL comparto scuola 2006/2009 ed in particolare sui punti di cui alle lettere h), i) ed m), sopra riportati ;
condanna i Dirigenti Scolastici e le amministrazioni scolastiche alla pubblicazione all’albo della scuola del decreto di condanna per almeno sette giorni consecutivi.
Compensa le spese del presente giudizio."
Oristano, 10/05/2011
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano in veste di Giudice del Lavoro dichiara l'antisindacalità del denunciato comportamento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca” di Oristano e del Dirigente dell’ Istituto di istruzione superiore G.Galilei – C.Contini “di Oristano per non aver adempiuto agli obblighi di contrattazione sindacale
derivanti dall’art. 6, lettere h), i) ed m), del CCNL 2006/2009, ed in particolare per non voler contrattare:
- le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
ordina ai Dirigenti Scolastici convenuti di procedere alla contrattazione integrativa di Istituto su tutte le materie di cui all’art 6 CCNL comparto scuola 2006/2009 ed in particolare sui punti di cui alle lettere h), i) ed m), sopra riportati ;
condanna i Dirigenti Scolastici e le amministrazioni scolastiche alla pubblicazione all’albo della scuola del decreto di condanna per almeno sette giorni consecutivi.
Compensa le spese del presente giudizio."
Oristano, 10/05/2011
Etichette: contrattazione d'Istituto, giudice del lavoro
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