Ex Enam: pubblicato il nuovo regolamento per l'erogazione del contributo straordinario a favore degli iscritti all'assistenza magistrale
Con l’adozione del regolamento 22 novembre 2011, n. 380, recante la disciplina per l’erogazione del contributo straordinario in favore degli iscritti all’assistenza magistrale (ex Enam), sono stati definiti nuovi criteri di erogazione del beneficio e una nuova procedura che affida, a decorrere dall’1 gennaio 2012, alle Sedi provinciali la ricezione e la registrazione delle domande di assistenza straordinaria mentre la decisione in merito alle istanze è affidata ad una commissione centrale, istituita presso la Direzione centrale credito e welfare.
Il regolamento si caratterizza per i seguenti principali aspetti:
Casi di concessione del contributo a titolo di assistenza straordinaria:
◦Spese, connesse a grave malattia dell’iscritto, per viaggio, alloggio e vitto, sostenute dall’iscritto e/o da un eventuale familiare accompagnatore, sia in Italia che all’estero (per una somma massima di € 6.000,00);
◦Spese per danni subiti all’abitazione di proprietà, ove risiede stabilmente, a seguito di eventi naturali (per una somma massima di € 7.000,00);
◦Spese inerenti la manutenzione straordinaria e/o strutturale per l’abitazione di proprietà, ove risiede stabilmente, a seguito di cause straordinarie e imprevedibili (per una somma massima di € 3.000,00);
◦Spese sostenute per l’assistenza continuativa a parenti fino al terzo grado a carico dell’iscritto (per una somma massima di € 3.000,00);
◦Spese conseguenti alla morte del coniuge, a esclusione delle spese funerarie, o conseguenti alla separazione legale o al divorzio (per una somma massima di € 3.000,00);
◦Contributo erogato per situazioni di comprovato grave disagio economico, riservato alle prime due fasce di reddito indicate nella tabella di cui all’art. 2 del regolamento (per una somma massima di € 4.000,00).
Adozione dell’attestazione Isee: in applicazione delle disposizioni legislative vigenti si è disposto, a differenza del passato, il passaggio dall’attuale modello di autocertificazione della situazione economica familiare all’attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente);
Concessione del beneficio nei limiti del budget assegnato alla funzione di assistenza straordinaria: ciò al fine di evitare che lo sforamento delle disponibilità stabilite nella posta di bilancio preventivo possa intaccare le quote previste per le altre forme di assistenza magistrale.
Termine di entrata in vigore: si prevede l’inizio della vigenza della nuova disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2012. Le domande pervenute entro il 2011 saranno, invece, definite secondo la disciplina previgente.
Organo competente: è una commissione costituita da tre dirigenti Inpdap e il funzionario responsabile della linea di attività, con funzioni di segretario, cui sono demandate anche le attività istruttorie e di predisposizione degli atti di liquidazione della pratica.
Il regolamento si caratterizza per i seguenti principali aspetti:
Casi di concessione del contributo a titolo di assistenza straordinaria:
◦Spese, connesse a grave malattia dell’iscritto, per viaggio, alloggio e vitto, sostenute dall’iscritto e/o da un eventuale familiare accompagnatore, sia in Italia che all’estero (per una somma massima di € 6.000,00);
◦Spese per danni subiti all’abitazione di proprietà, ove risiede stabilmente, a seguito di eventi naturali (per una somma massima di € 7.000,00);
◦Spese inerenti la manutenzione straordinaria e/o strutturale per l’abitazione di proprietà, ove risiede stabilmente, a seguito di cause straordinarie e imprevedibili (per una somma massima di € 3.000,00);
◦Spese sostenute per l’assistenza continuativa a parenti fino al terzo grado a carico dell’iscritto (per una somma massima di € 3.000,00);
◦Spese conseguenti alla morte del coniuge, a esclusione delle spese funerarie, o conseguenti alla separazione legale o al divorzio (per una somma massima di € 3.000,00);
◦Contributo erogato per situazioni di comprovato grave disagio economico, riservato alle prime due fasce di reddito indicate nella tabella di cui all’art. 2 del regolamento (per una somma massima di € 4.000,00).
Adozione dell’attestazione Isee: in applicazione delle disposizioni legislative vigenti si è disposto, a differenza del passato, il passaggio dall’attuale modello di autocertificazione della situazione economica familiare all’attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente);
Concessione del beneficio nei limiti del budget assegnato alla funzione di assistenza straordinaria: ciò al fine di evitare che lo sforamento delle disponibilità stabilite nella posta di bilancio preventivo possa intaccare le quote previste per le altre forme di assistenza magistrale.
Termine di entrata in vigore: si prevede l’inizio della vigenza della nuova disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2012. Le domande pervenute entro il 2011 saranno, invece, definite secondo la disciplina previgente.
Organo competente: è una commissione costituita da tre dirigenti Inpdap e il funzionario responsabile della linea di attività, con funzioni di segretario, cui sono demandate anche le attività istruttorie e di predisposizione degli atti di liquidazione della pratica.
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