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martedì 27 marzo 2012

Mobilità. Il MIUR fornisce chiarimenti sulla mobilità interprovinciale dei neo immessi in ruolo e legge 104/92.

I docenti neo assunti possono presentare domanda di trasferimento interprovinciale se prestano assistenza a un genitore con grave disabilità (domiciliato in provincia diversa da quella di titolarità) e se sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 7 punto V e dall'art. 9 del CCNI sulla mobilità. In questi casi, infatti, pur se non viene riconosciuto il diritto a fruire della precedenza nel trasferimento, viene meno "il blocco" (triennale o quinquennale) alla mobilità interprovinciale. Ovviamente lo stesso docente potrà fruire del diritto alla precedenza in sede di mobilità annuale come previsto dallo stesso art. 7 punto V.
In questo senso si è espresso il MIUR nella nota di chiarimento prot 2218, riportata di seguito, concordata con le OO.SS. firmatarie del CCNI.


Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio IV
Prot. n. AOODGPER 2218 Roma, 27.3.2012
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: CCNI sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013. Chiarimento su mobilità interprovinciale.

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in merito all’introduzione nell’art. 2, comma 2 del CCNI citato in oggetto del divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalladecorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, e in merito alla contestuale esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI, previo possesso dei requisiti previsti in tali punti da attestare con le modalità e le documentazioni richieste nell’ art. 9 del contratto stesso.
In particolare i quesiti riguardano il raffronto di tale norma con l’art. 7,comma 1, punto V, terz’ultimo capoverso, in cui anche per l’a.s. 2012/13 è ribadita l’esclusione dal diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali per il personale che assiste un genitore in situazione di gravità (riservando questo diritto esclusivamente alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria).
Al riguardo, si fa notare che non sussiste alcuna contraddizione tra le due disposizioni del predetto contratto.
Infatti l’una si riferisce alla possibilità per il personale interessato rientrante nella categoria di cui all’art. 7, comma 1, punto V) del CCNI, ivi compreso quello che assiste un genitore con grave disabilità, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia senza dover rispettare il vincolo quinquennale imposto dalla L. 106/11 (o anche il già esistente vincolo triennale imposto dalla L. 124/99), l’altra invece attiene all’impossibilità per la stessa categoria di personale, di usufruire, all’atto della presentazione della domanda di trasferimento interprovinciale, della precedenza sulle altre categorie di personale.

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