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giovedì 17 aprile 2008

Sezioni Primavera. Intese regionali

Come già pubblicato in queste pagine, a seguito dell’Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008, proseguirà l’esperienza delle sezioni primavera anche per l’anno scolastico 2008/2009.

Il Ministero della Pubblica istruzione ha emanato, a firma del Direttore generale Dutto, il decreto n.37, che contiene i criteri in base ai quali gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni dovranno definire le opportune intese, di norma, entro il mese di aprile.


Ricordiamo che NON può essere applicato a quel personale il Contratto Collettivo Nazionale della Scuola, proprio per la natura socio assistenziale del servizio che non può in alcun modo essere ricondotto ad una attività di docenza.

************
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica
Decreto n. 37 Roma, 10 aprile 2008
Prot. 3887/MPIOODGOSN

Il Direttore Generale
VISTO l’articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente l'attivazione di
“progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”;
VISTO l’Accordo quadro sancito dalla Conferenza unificata il 20 marzo 2008 e, in particolare, l’articolo 2 che affida al Ministero della Pubblica Istruzione il compito di definire i criteri in base ai quali gli Uffici scolastici regionali e le Regioni definiscono opportune intese, sentite le Rappresentanze dei Comuni, per la programmazione e la gestione delle sezioni primavera;
VISTO l’Accordo sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2008;
SENTITO il Gruppo paritetico nazionale di cui al punto 9 dell’Accordo del 14 giugno 2007;
ACQUISITO il parere del Comitato tecnico nazionale per la valorizzazione e la qualificazione della offerta educativa per bambini di 24-36 mesi;
CONSIDERATA l’opportunità di assumere a riferimento i criteri qualitativi in base ai quali è stata definita la sperimentazione del servizio educativo per bambini di 24-36 mesi di età, opportunamente riconsiderati alla luce delle esperienze realizzate nell’anno scolastico 2007-2008,

DECRETA

i criteri per l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera, quale base per la definizione delle intese regionali di cui all’articolo 2 dell’Accordo quadro del 20 marzo 2008, sono i seguenti:

a) gestione dell’offerta da parte del pluralismo istituzionale che caratterizza il settore in ambito regionale, nella valorizzazione del principio di sussidiarietà;

b) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;

c) integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell’infanzia, nido) sulla base di specifici progetti;

d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, di due anni di età entro il 31 dicembre; l’inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;

e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;

f) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;

g) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell’utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;

h) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che non superi le 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;

i) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini orientativamente non
superiore a 1:10, definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;

j) impiego di personale professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione; il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti;

k) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;

l) allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Il Direttore Generale
f.to Mario G. Dutto

*******************
Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni.

Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 40/CU del 20 marzo 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna seduta del 20 marzo 2008

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA le legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
VISTO l’articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di “progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età” e la definizione di “livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido”;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;
VISTA la direttiva generale del Ministro della pubblica istruzione sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2007, emanata il 15 gennaio 2007, riguardante: “Attivazione di nuovi servizi per garantire l’ampliamento dell’offerta formativa rivolta a bambini fra i due e i tre anni di età, meglio rispondenti alle esigenze educative e alle aspettative delle famiglie (sezioni primavera) (articolo 1,
comma 630) con particolare riferimento all’obiettivo A.9 ”;
VISTO l’accordo sancito in Conferenza unificata il 14 giugno 2007, con cui è stata data attuazione all’art. 1, comma 630, della legge 297/2006, limitatamente all’anno scolastico 2007-2008, per l’attivazione in via sperimentale di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido;
VISTE le intese sancite in Conferenza unificata il 26 settembre 2007 e il 14 febbraio 2008, con cui lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali confermano l’impegno a sostenere il processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia tra cui quelli previsti dal comma 630, art. 1 della legge 297/2006 per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;
CONSIDERATA l'opportunità di procedere all’attivazione in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere in parte alle pressanti richieste delle famiglie, avvalendosi anche dell’esperienza sperimentale condotta nell’anno scolastico 2007-2008 per una maggiore qualificazione dell’offerta;
CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle sezioni primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nel corso dell’anno scolastico 2007-2008;
CONSIDERATO che, in data 13 marzo 2008, è pervenuto lo schema di accordo-quadro dal
Ministero della pubblica istruzione, che è stato diramato in data 14 marzo 2008;
CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 18 marzo 2008, sono state avanzate alcune
richieste di modifica da parte della Regione Lombardia e dall’ANCI (articolo 2 e articolo 5), che sono state accolte dalle amministrazioni statali interessate (Ministero della pubblica istruzione, Ministero della solidarietà, Dipartimento delle politiche per la famiglia);
RILEVATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo con le modifiche concordate in sede tecnica e con la richiesta di inserire, a conclusione del presente accordo, il seguente emendamento: “Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti”;
RILEVATO che il Governo ha accolto il predetto emendamento delle Regioni;
RILEVATO che l’ANCI e l’UPI, nell’esprimere avviso favorevole all’accordo, hanno sottolineato il rispetto dei criteri che garantiscano all’organizzazione l’omogeneità dal punto di vista del profilo della qualità formativa, educativa e didattica;
RILEVATO altresì che l’UNCEM ha espresso avviso favorevole all’accordo in oggetto;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane nei termini sottoindicati.

Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sull’intero territorio nazionale l’offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell’infanzia e degli asili nido. L’offerta concorre a fornire una risposta alla domanda
delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2
I fondi statali per il funzionamento delle sezioni primavera sono assegnati agli Uffici scolastici regionali, i quali, sulla base di apposite intese con le rispettive Regioni e di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le rappresentanze degli Enti locali, provvedono alla programmazione e alla gestione complessiva delle sezioni, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente accordo, in base alle seguenti linee operative:

a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie complessivamente disponibili, per l’anno scolastico 2008-2009 in via prioritaria sono ammesse le sezioni primavera già funzionanti nell’anno scolastico 2007-2008, finanziate con il contributo statale o regionale, per le quali permangano i requisiti iniziali di ammissione;

b) le intese regionali sono definite di norma entro il mese di aprile 2008 e comunque in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti;

c) possono essere ammesse al funzionamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie regionali e degli eventuali residui statali, nuove sezioni i cui requisiti di accesso sono definiti con le intese regionali di cui al successivo articolo 3;

d) gli eventuali residui statali sono destinati al funzionamento di sezioni nel medesimo territorio regionale.

Articolo 3
I gestori di scuole dell’infanzia statali, comunali e paritarie, di asili nido comunali o gestiti da soggetti in convenzione appositamente autorizzati, possono partecipare all’attivazione di nuovi servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

a) per nuove sezioni da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dall’intesa regionale;

b) le richieste di ammissione vengono valutate dall’apposito Tavolo tecnico regionale
interistituzionale di cui alle successive indicazioni.

Articolo 4
Lo Stato, le Regioni e i Comuni concorrono al funzionamento del servizio delle sezioni primavera sulla base delle rispettive risorse finanziarie sotto indicate:

a) il Ministero della pubblica istruzione mette a disposizione per l’esercizio 2008 la somma di 19 milioni di euro;

b) il Ministero delle politiche per la famiglia mette a disposizione per l’esercizio 2008 la somma di 10 milioni di euro;

c) il Ministero della solidarietà sociale si riserva di mettere a disposizione per l’esercizio 2008 una quota di risorse finanziarie determinata in base alle disponibilità di bilancio successivamente accertate;

d) ciascuna Regione concorre al funzionamento delle sezioni primavera con proprio contributo finanziario che viene quantificato in sede di definizione dell’intesa regionale di cui al precedente articolo 2;

e) i Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali e umane, e di servizi autonomamente definito.

Articolo 5
Al fine di sostenere la qualificazione del servizio educativo e la valutazione del suo processo di attuazione, anche nella prospettiva di un suo potenziamento e di una sua espansione sul territorio, sono confermati i sotto elencati organismi di supporto, previsti al punto 9 dell’accordo del 14 giugno 2007:

a) in sede nazionale, il Gruppo paritetico nazionale, istituito quale cabina di regia del progetto, con funzioni di raccordo e coordinamento, che potrà avvalersi delle competenze tecniche messe a disposizione dai diversi partner istituzionali, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, anche in relazione alla individuazione delle priorità degli interventi finanziari statali e dei criteri di qualificazione del progetto;

b) in sede regionale, il Tavolo tecnico di valutazione e confronto, istituito sulla base delle modalità definite dalle singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all’esperienza;

c) in sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto “regolatore” della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale.

L’eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità previste dal punto 6 dell’accordo 14.6.2007.

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Accordo ha validità per il 2008-2009.

IL SEGRETARIO Avv. Giuseppe Busia
IL PRESIDENTE On.le Prof. Linda Lanzillotta

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