Percorsi di assolvimento dell'obbligo. La Consulta si pronuncia sulla legge regionale toscana del 2002
Così facendo, la Regione Toscana avrebbe «introdotto un "percorso" formativo diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale per assolvere l'obbligo scolastico», rompendo «l'unità del "sistema di istruzione e formazione", dando luogo a una soluzione ibrida che costituisce un tertium genus nei confronti dei "percorsi" (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale».
Le disposizioni dichiarate incostituzionali si pongono inoltre, ad avviso della Corte, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto assunte prima che fossero raggiunti in sede di "Conferenza Stato Regioni" gli accordi espressamente previsti dalla legge per sostenere l'unità del "sistema di istruzione e formazione".
La sentenza 309/10 della Corte Costituzionale (la prima in tal senso) apre un vasto ventaglio di problematiche e possibili soluzioni dei modelli organizzativi del sistema di "istruzione e formazione professionale", adottati dalle Regioni a seguito dell'Accordo della Conferenza Unificata del 19.6.2003.
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