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CISL SCUOLA ORISTANO

Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU

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martedì 22 marzo 2011

Istituzione di scuole e sezioni dell’infanzia: la Consulta dichiara le competenze delle Regioni

La Corte Costituzionale - con Sentenza n. 92, depositata in Cancelleria il 21 marzo - ha accolto parzialmente il ricorso per conflitto di attribuzioni tra Enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, promosso dalle Regioni Toscana e Piemonte, tendente ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, commi 4 e 6, e dell’art. 3, comma 1, del dPR 20.3.2009, n. 89, per contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione e con i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Il dPR 89/09, come si ricorderà, ha per oggetto la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 112/08, convertito nella legge 133/08 (“Tremonti”).

I commi 4 e 6 dell’art. 2 del dPR 89/09 stabiliscono, rispettivamente, che l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni avviene “in collaborazione” con gli enti territoriali (comma 4) e che le sezioni di scuola dell’infanzia con un numero di iscritti inferiori a quello previsto in via ordinaria, situati in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere “piccoli gruppi” di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui “consistenza” è determinata nell’annuale decreto interministeriale sulla formazione dell’organico.

Le due disposizioni - nella presunzione che la materia rientri nell’ambito delle norme generali - demandano, dunque, allo Stato una competenza di merito, contestata dal ricorso delle Regioni Toscana e Piemonte, che la considerano un’invadenza delle prerogative che l’art. 117 della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Richiamando la precedente Sentenza n. 200/09 che, come si ricorderà, aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 64, comma 4, lett. f-bis e f-ter della legge 133/08, la Corte Costituzionale ha ritenuto “fondate” le censure ai commi 4 e 6 dell’art. 2 del dPR 89/09, in quanto invasive della diretta competenza delle Regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica e di relativo “adattamento” alle esigenze socio-economiche di ciascun territorio comunale. Tale competenza, che si traduce concretamente nell’adozione di misure volte alla riduzione del disagio sociale conseguente alla carenza di adeguati servizi per l’infanzia, comporta che il relativo apprezzamento non può che essere affidato ai soggetti esponenziali delle comunità locali.

Il dispositivo della Sentenza 92, partendo dall’assunto che “non spettava allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonché la composizione di queste ultime nei termini stabiliti dall’art. 2, commi 4 e 6, del dPR 20.3.2009, n. 89 …”, annulla l’art. 2, commi 4 e 6, del decreto in questione (disponendone, conseguentemente, la cancellazione dall’ordinamento scolastico fin qui vigente).

* * *

Diverso orientamento ha invece assunto la Corte rispetto alla censure all’art. 3, comma 1, del decreto stesso, dichiarate “infondate”. E’ riconosciuta, infatti, l’esigenza ineludibile che l’istituzione e il funzionamento delle scuole statali del primo ciclo (come del resto per tutti gli ordini di scuole) rispondano a criteri di qualità ed efficienza del servizio scolastico.

Si tratta, pertanto, di una norma generale che legittimamente rientra tra le competenze legislative esclusive dello Stato, nello stabilire i criteri ai quali debbono rispondere l’istituzione e il funzionamento delle scuole statali del primo ciclo “… nei termini stabiliti dall’art. 3, comma 1, del suddetto d.P.R. n. 89 del 2009”.

* * *

Si impone, adesso, una doverosa riflessione sulle conseguenze organizzative e ordinamentali derivanti dalla Sentenza 92, a partire dall’inevitabile impatto sui criteri di determinazione degli organici e, ancor più, sul provvedimento ministeriale concernente la consistenza numerica e le condizioni di funzionamento delle sezioni ospitanti bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi.

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lunedì 14 febbraio 2011

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, NO AD UNA "GUERRA TRA POVERI"

La decisione della Corte Costituzionale - n. 41, decisa il 7.2.2011 e depositata in Cancelleria in data odierna - dichiarando illegittima "in toto" la norma che disciplinava le modalità di compilazione delle graduatorie ad esaurimento (comma 4-ter dell'art. 1 del decreto-legge 134/09), determina una situazione assai complessa da definire sul piano giuridico.

Diventa ora problematico individuare quali dovranno essere i comportamenti dell'Amministrazione, che in teoria dovrebbe dar corso - a breve - ad un aggiornamento delle graduatorie con modalità che, però, la sentenza odierna della Corte rende non più esistenti.

E' dunque un contesto nel quale appare quanto meno azzardato il trionfalismo di chi, vivendo di ricorsi che mettono i precari gli uni contro gli altri, alimenta le attese di coloro ai quali assicura con disinvoltura un'imminente nomina in ruolo.

Con tempestività forse eccessiva, non manca di cantare vittoria anche chi vede dichiarare illegittima una norma di legge, dimenticando di averla egli stesso, a suo tempo, voluta e votata.

Sulle questioni che toccano la vita e le attese dei precari invitiamo tutti a maggior serietà e prudenza: la CISL Scuola per parte sua continuerà ad improntare i suoi comportamenti alla massima responsabilità.

Nel frattempo chiede che l'Amministrazione, anziché avventurarsi in estemporanee e non meditate dichiarazioni, si attivi con urgenza per un approfondito esame del contesto giuridico determinato dalla sentenza, del quale si dovrà necessariamente tenere conto nell'adozione di ogni ulteriore provvedimento in materia.

La CISL Scuola è comunque impegnata ad evitare che possano essere messe in discussione le situazioni ormai consolidate per effetto delle operazioni di assunzione fin qui effettuate.

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martedì 9 novembre 2010

Percorsi di assolvimento dell'obbligo. La Consulta si pronuncia sulla legge regionale toscana del 2002

La Corte Costituzionale, accogliendo in parte il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato illegittimi i commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge 32 del 26.7.2002 della Regione Toscana: in detti commi si stabilisce, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato in un primo biennio scolastico e in un terzo anno, interamente professionalizzante (per il quale si possono prevedere anche modalità formative a distanza), realizzato dalle scuole o dalle agenzie formative accreditate per la formazione professionale e dalle scuole non accreditate, purché in collaborazione con agenzie formative o scuole accreditate.

Così facendo, la Regione Toscana avrebbe «introdotto un "percorso" formativo diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale per assolvere l'obbligo scolastico», rompendo «l'unità del "sistema di istruzione e formazione", dando luogo a una soluzione ibrida che costituisce un tertium genus nei confronti dei "percorsi" (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale».

Le disposizioni dichiarate incostituzionali si pongono inoltre, ad avviso della Corte, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto assunte prima che fossero raggiunti in sede di "Conferenza Stato Regioni" gli accordi espressamente previsti dalla legge per sostenere l'unità del "sistema di istruzione e formazione".

La sentenza 309/10 della Corte Costituzionale (la prima in tal senso) apre un vasto ventaglio di problematiche e possibili soluzioni dei modelli organizzativi del sistema di "istruzione e formazione professionale", adottati dalle Regioni a seguito dell'Accordo della Conferenza Unificata del 19.6.2003.
Leggi tutto il testo della notizia e la documentazione allegata e citata, sul sito della CISL SCUOLA Nazionale il cui link trovi anche sulla colonna destra della pagina.

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sabato 27 febbraio 2010

La Corte Costituzionale dice no a limiti al numero dei posti di sostegno

Con decisione del 22 febbraio 2010, pubblicata in data 26 febbraio, la Corte Costituzionale (sentenza 80/2010) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno (comma 413) e esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, nel momento in cui si sia in presenza di studenti con disabilità grave (comma 414).Si tratta ora di comprendere quali potranno essere gli effetti di un pronunciamento che sicuramente orienterà gli esiti di ogni eventuale contenzioso proposto da singoli interessati, ma impone anche una rivisitazione delle norme di cui è stata dichiarata la parziale illegittimità e dei conseguenti atti amministrativi. Se da un lato dovrebbero quindi rimuoversi molti ostacoli all'attivazione di posti di sostegno in deroga in presenza di effettive esigenze, meno chiare sono le conseguenze che comporta la dichiarata illegittimità di una norma che, lo ricordiamo, ha comunque consentito un incremento dei posti in organico di diritto, stimabile nel triennio in circa 15.000 unità. Ovviamente le motivazioni della sentenza escludono che si possa rivedere in senso meno favorevole quanto disposto dalla Finanziaria 2008: altrettanto ovviamente, non può darsi per scontato che si realizzi un effetto di tipo opposto, concretizzabile nell'automatica stabilizzazione dei posti attualmente funzionanti. Si apre in sostanza una fase di necessaria revisione della normativa, in cui come sempre ci porremo come attenti e attivi interlocutori, convinti che l'accoglienza e la piena integrazione dei soggetti disabili sia un segno distintivo di qualità per la scuola italiana e per noi l'obiettivo di una battaglia di civiltà.

Leggi la documentazione allegata e citata, sul sito della CISL SCUOLA Nazionale il cui link trovi anche sulla colonna destra della pagina.

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venerdì 3 luglio 2009

Regolamento di riorganizzazione della rete scolastica. Prime considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale

La Consulta ha depositato nella tarda serata di ieri, 2 luglio, la sentenza (n. 200 del 2009) di pronuncia sui ricorsi, in materia, proposti da numerose Regioni contro l'art. 64 del decreto-legge 112/08 (decreto convertito dalla successiva legge 133/08).

La Corte ha accolto una sola delle numerose censure avanzate nei confronti della norma, e cioè quella riguardante il comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, laddove si prevede la potestà regolamentare dello Stato in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di interventi volti a ridurre il disagio degli utenti locali in caso di chiusura o accorpamento di scuole in piccoli comuni.

La Corte, in sostanza, ha affermato che: (...)

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martedì 3 luglio 2007

ATA/ITP EX EE.LL.: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA INSISTONO PER UN INTERVENTO LEGISLATIVO

ATA/ITP EX EE.LL.: LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE L'ECCEZIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SUL COMMA 218
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA INSISTONO PER UN INTERVENTO LEGISLATIVO - IL COMUNICATO UNITARIO

Con la sentenza depositata nei giorni scorsi, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate da molti giudici nei confronti del comma 218, art. 1, legge 266/2005 (la Finanziaria 2006), che, interpretando a posteriori l’art. 8 della legge 124/99 circa l’inquadramento economico del personale ATA/ITP passato dagli Enti Locali allo Stato, di fatto aveva negato il pieno riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica maturata nell’ente di provenienza, pur riconosciuto in questi anni da molte sentenze passate in giudicato e dalla Corte di Cassazione, anche a seguito dei ricorsi alla Magistratura promossi dalla nostra organizzazione.
Preso atto della sentenza e dichiarando rispetto verso le deliberazioni della Corte, abbiamo comunque il dovere di non far passare sotto silenzio e di non sottovalutare la situazione di confusione e di iniquità che, nella situazione data, si apre ora di fatto tra i lavoratori del settore..

Comunicato
La sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 18.6.2007
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 234, depositata in data 18 giugno e pubblicata il 26 giugno, ha sancito la legittimità del comma 218 della legge finanziaria 2006.
Come è noto, il comma 218 della Finanziaria 2006 ha ribaltato quanto stabilito dall’art. 8 della legge 124/99 in materia di riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata negli enti di provenienza al personale ATA/ITP transitato dai ruoli degli enti locali allo Stato.
Gli effetti del comma 218, ribaditi dalla Sentenza della Corte, rimettono in discussione il diritto dei lavoratori ex Enti Locali al riconoscimento delle anzianità maturate alla dipendenze degli ex Enti Locali ottenuto attraverso una vertenza risolta positivamente avanti alla Corte di Cassazione che con numerose decisioni ha sancito per questi lavoratori il riconoscimento di tale diritto.
Il Governo precedente, in sede di approvazione della Finanziaria 2006, ha introdotto la norma contenuta nel comma 218 dell’articolo 1, definendola di interpretazione autentica, chiaramente volta ad eludere i principi affermati dai giudici della Cassazione. Una scelta molto grave stigmatizzata dalla stessa assemblea del Senato che, dopo l’approvazione della Finanziaria 2006, votò all’unanimità un o.d.g. che chiedeva al Governo precedente il ripristino dei diritti dei lavoratori.
A seguito della sopravvenuta disposizione legislativa, alcuni giudici hanno mutato orientamento; altri invece, ritenendo il comma 218 censurabile sotto il profilo costituzionale, hanno sollevato la questione innanzi alla Corte Costituzionale.
Una situazione grave denunciata più volte da Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola che hanno sempre rappresentato le giuste ragioni del personale ATA/ITP ex Enti Locali con iniziative di mobilitazione: la vertenza legale per il ripristino dei diritti in tutti i gradi di giudizio fino alla Corte Costituzionale; una mobilitazione nazionale del personale caratterizzata anche da una petizione al Presidente del Consiglio e al Ministro della P.I. per richiedere l’abrogazione del comma 218 della Finanziaria 2006, che ha raccolto già oltre diecimila firme.
Con la pronuncia della Corte Costituzionale viene sancito un principio per cui a distanza di anni, con una norma interpretativa, nei fatti si stravolge il significato dell’art. 8 della legge 124/99 già sancito in maniera univoca dalla Corte di Cassazione.
Tale decisione ripropone ora una situazione la cui drammaticità, confusione e iniquità ricade su 80.000 lavoratori ATA/ITP, che non hanno avuto la possibilità di scegliere se essere trasferiti o no dagli Enti Locali allo Stato:
sono stati tutti inquadrati, inizialmente, solo sulla in base al maturato economico senza tenere conto dei servizi maturati e con la perdita del salario accessorio già percepito;
ora, dopo la sentenza, una parte di essi sarà retribuita, a parità di anzianità, in maniera diversa degli altri;
coloro che hanno avuto il riconoscimento degli arretrati e degli aumenti di stipendio per effetto di una sentenza non passata in giudicato (1° e 2° grado) subiranno una assurda “retrocessione” economica e dovranno restituire quanto percepito;
soltanto i pochi che, a differenza degli altri, hanno avuto sentenze passate in giudicato avranno confermata la retribuzione e il giusto inquadramento.
Flc CGIL, CISL Scuola e UIL Scuola, nell'esprimere forte preoccupazione, sollecitano il Governo affinché attivi tutte le iniziative a partire dalla emanazione urgente di un provvedimento legislativo che ripristini i diritti dei lavoratori ATA/ITP ex Enti Locali lesi dal comma 218 della Finanziaria 2006, anche da inserire nei provvedimenti di legge in fase di approvazione.
Le Segreterie Nazionali hanno inoltre attivato i rispettivi uffici legali per verificate ulteriori strade giurisdizionali.
Roma, 3 luglio 2007

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giovedì 10 maggio 2007

ATA EX EE.LL.. Udienza nanti la Corte Costituzionale


Dalla Segreteria Nazionale CISL SCUOLA apprendiamo che si è svolta regolarmente avant'ieri, l'udienza dinanzi alla Corte Costituzionale, di trattazione dei ricorsi presentati per ottenere il riconoscimento in carriera di tutto il servizio prestato presso gli EE.LL. da parte del personale transitato nel 2000 alle scuole.

La Corte Costituzionale ha ascoltato le arringhe degli avvocati che patrocinano i lavoratori e l'avvocato dello Stato per conto dell'Amministrazione.

La medesima Corte ha anche tenuto una seduta in Camera di Consiglio e la sentenza verrà pubblicata presumibilmente tra una decina di giorni.

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