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CISL SCUOLA ORISTANO

Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU

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martedì 10 aprile 2012

Il 13 aprile in piazza per le pensioni.

La Cisl, insieme a Cgil e Uil, manifesterà il 13 aprile prossimo a Roma per chiedere interventi di modifica alle norme sulla previdenza. Al centro gli "esodati", ma anche la scuola.
La Cisl, insieme a Cgil e Uil, manifesterà il 13 aprile prossimo per chiedere interventi di modifica alle norme sulla previdenza. Al centro dell'iniziativa la questione degli "esodati", ma la Cisl in un suo documento pone anche il problema del personale della scuola e dell'AFAM, per il quale chiede che i termini a cui fare riferimento per il possesso dei requisiti previgenti l'ultima riforma sia spostato dal 31.12.2011 al 31.8.2012, per farlo coincidere con l'unica data di cessazione dal servizio prevista per il comparto.

Nel frattempo si moltiplicano in tutti i territori le adesioni ai ricorsi promossi dalla Cisl Scuola; gli interessati possono rivolgersi, per le opportune istruzioni, alle strutture territoriali.

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lunedì 2 aprile 2012

Il 13 aprile in piazza per le pensioni

La Cisl, insieme a Cgil e Uil, manifesterà il 13 aprile prossimo a Roma per chiedere interventi di modifica alle norme sulla previdenza. Al centro gli "esodati", ma anche la scuola.

La Cisl, insieme a Cgil e Uil, manifesterà il 13 aprile prossimo per chiedere interventi di modifica alle norme sulla previdenza. Al centro dell'iniziativa la questione degli "esodati", ma la Cisl in un suo documento pone anche il problema del personale della scuola e dell'AFAM, per il quale chiede che i termini a cui fare riferimento per il possesso dei requisiti previgenti l'ultima riforma sia spostato dal 31.12.2011 al 31.8.2012, per farlo coincidere con l'unica data di cessazione dal servizio prevista per il comparto.

Nel frattempo si moltiplicano in tutti i territori le adesioni ai ricorsi promossi dalla Cisl Scuola; gli interessati possono rivolgersi, per le opportune istruzioni, alle strutture territoriali.

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domenica 18 marzo 2012

Pensioni. La Circolare INPS n. 37 che disciplina le nuove norme sulle pensioni per gli amministrati dall'ex INPDAP.

INPS
Direzione Generale
Roma, 14/03/2012
Circolare n. 37


OGGETTO: Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.– Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.

SOMMARIO: 1. Premessa –
2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (art. 6) –
3. Interpretazione dell’articolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6) -
4. Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma 2) –
5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3) –
6. Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14) –
7. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7, 9 e 20) –
8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10) –
9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema
contributivo (articolo 24, comma 11) –
10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13)

11. Coefficiente di trasformazione (articolo 24, comma 16) –
12. Armonizzazioni (articolo 24, comma 18) –
13. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24,comma 19) –
14. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 24, comma 7) –
15. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995 –
16. Termine di pagamento dei TFS e dei TFR in relazione a cessazioni dal
servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e
precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.


1. Premessa
Nel Supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata  pubblicata la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto  legge 6 dicembre 2011, n. 201, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; la normativa è stata ulteriormente modificata dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.
Con la presente, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, si forniscono le indicazioni per quanto concerne le disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.

2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6)
L’articolo in oggetto abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
Per esplicita disposizione legislativa, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato
e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
La normativa previgente continua, altresì, ad esplicare i suoi effetti:
1) per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
2) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:
a) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;
b) per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008;
3) nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

3. Interpretazione dell’articolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6)
L’art. 47, comma 2, della legge 24 aprile 1980 n. 146 prevede che: “I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro
spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento”.
L’art. 23, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 dispone che ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (sia trattamento di fine servizio che di fine rapporto) dei dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’Ufficio di Ministro e Sottosegretario, si debba prendere a riferimento, per la determinazione delle relative prestazioni, l’ultimo trattamento economico in godimento prima del conferimento dell’incarico governativo, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato; il periodo di aspettativa è, comunque, considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio.
Conseguentemente l’obbligo contributivo sia a fini pensionistici che previdenziali dovrà essere assolto, secondo l’ordinaria ripartizione in quota datoriale e quota personale, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento prima del conferimento dell’incarico governativo,
dal Ministero presso il quale sono esercitate le funzioni di Ministro o Sottosegretario.

4. Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma 2)
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
Con tale disposizione, nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, ferma restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo.
La disposizione in esame trova applicazione nei confronti di tutti gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell’articolo 24 della legge in esame (si veda infra il paragrafo 12), per i quali è prevista l’emanazione, entro il 30 giugno 2012, di un
regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, ai fini dell’armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento.
L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir
meno della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento.
Nulla è innovato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, già destinatari del c.d. sistema di calcolo misto di pensione.

5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3)
I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva,previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza.
Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote ovvero massima anzianità contributiva) che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione di tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto risulta già acquisito in virtù dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012. Nel ribadire che la predetta certificazione deve essere rilasciata solamente a condizione che gli iscritti, al 31 dicembre 2011,
siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione, per le modalità di rilascio della certificazione in esame si rimanda a quanto illustrato nella circolare INPDAP n. 44 del 13 settembre 2005.
Nei confronti dei soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto a pensione prescritti dalla disposizione legislativa in esame, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti esplicitati al paragrafo 7 della presente circolare; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti illustrati ai paragrafi 8 e 9 della presente circolare.

6. Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)
Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per le pensioni di vecchiaia e di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelle di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L.13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (finestra di uscita per il personale del comparto Scuola e AFAM), fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare.
In merito all’articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 si rappresenta che la previsione legislativa ivi contenuta (accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto scuola e AFAM a
decorrere, rispettivamente, dal primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti) avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti di detto personale che avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, come
specificato nella circolare INPDAP n. 16 del 9 novembre 2011.
In conseguenza della disapplicazione effettuata dall’articolo 24, comma 5 della legge in esame (che ha effetto sempre per requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2012) le istruzioni contenute nel paragrafo 1 della citata circolare si intendono superate e l’accesso al pensionamento
del personale del comparto scuola e AFAM continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con riferimento all’anno di maturazione dei requisiti e non già all’anno successivo, come previsto dal citato articolo 1, comma
21, della legge n. 148/2011, fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare.
La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi:
1) Soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo
le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola ed AFAM il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21 del decreto legge n. 138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 dell’articolo 24 della legge in esame. Conseguentemente, per coloro che maturano il
diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o AFAM).
3) addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 (cfr. nota operativa INPDAP n. 43 del 28 dicembre 2011);
4) lavoratori che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m.i., ai quali continua ad applicarsi il comma 3, del più volte citato articolo 12 della legge n. 122/2010. Per il personale del comparto scuola ed AFAM, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 04/UL0000945/P del 23 febbraio 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, così come successivamente modificate dall’articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138/2011. In altri termini, chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012, accede al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o
AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Si precisa che tale particolare regime opera solo qualora l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del
trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti; nonché, nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti di:
5) lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; nel caso di mobilità ai sensi
degli articoli 4 e 24 della citata legge n. 223/1991 i requisiti per il pensionamento devono essere maturati entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
6) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli
interessati restano tuttavia in carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011;
7) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; si precisa che per data di autorizzazione si deve intendere la data di presentazione della relativa domanda risultata accoglibile;
8) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in
corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi sopra specificati;
9) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un
periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
10) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni (40 anni di anzianità contributiva).

7. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7 ,9 e 20)
Per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti prescritti per il diritto a pensione, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non
inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia); tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Si specifica che per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.
Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesi.
Per un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo *, si riporta uno schema riepilogativo.

ANNO ETA' ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
2012 66 anni 20 anni
2013 66 anni e 3 mesi 20 anni

* Nel sistema di calcolo contributivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l'importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni età (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a 5 anni).
Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici illustrati al presente paragrafo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall'anno 2021;
qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.
Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10)
Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Per un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo, si riporta uno schema riepilogativo già aggiornato agli attuali valori inerenti
l’incremento della speranza di vita.

Anno Anzianità contributiva
Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di
lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma 11)
Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi illustrati al precedente paragrafo 8, si
consegue, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno2012, inmisura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.
L'importo della soglia mensile è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare; l'importo della soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.
Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Si specifica che per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella
figurativa.

10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13)
Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter del citato articolo, devono riferirsi al biennio.

11. Coefficiente di trasformazione (articolo 24, comma 16)
Con effetto dal 1° gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6,della legge n. 335/1995 è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, soggetto ad adeguamenti in relazione agli incrementi della speranza vita.
Ogniqualvolta il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a
tali valori superiori a 70 anni, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335/1995.
Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

12. Armonizzazioni (articolo 24 comma 18)
Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disposizione in esame demanda ad un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 400/88, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, la norma in esame trova applicazione nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica),dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e
meteo).
Nei confronti di detto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (si veda la circolare Inpdap n. 18 diramata in data 8 ottobre 2010), in quanto tale regime è
disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le disposizioni previste dalla legge in esame.
Come già precisato al paragrafo 4, l'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale in esame è introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità contributive maturate a partire dal 1°gennaio 2012.

13. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24, comma 19)
Con il comma in esame, a seguito della soppressione delle parole “di durata non inferiore a tre anni” contenute all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla
anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.
In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall’art. 24 della legge in esame, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso
indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010.
In materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione del personale del comparto scuola e AFAM si rinvia a quanto specificato al paragrafo 6 punto 4) della presente circolare.
Alle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l’adeguamento alla speranza di vita di cui dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 24, comma 7)
In riferimento alla facoltà di opzione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, con il comma 7 dell’art. 24 sono state soppresse le parole “ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19” contenute nell’articolo 1,comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.i.; la soppressione della citata locuzione fa venire meno il rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Di conseguenza, anche se resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall’art. 24 del
decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

15. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995 Come precisato al paragrafo 4 della presente circolare, la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.
Le modifiche introdotte dall’art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 3 del D.L. 28
marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011 – si veda
infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.
Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in
pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.
Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L.138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.
Per il personale interessato dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011,convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR anteriori a quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.
Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono
modificate come di seguito indicato e riepilogato.
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve
che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine di sei mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi
pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine di 24 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano
in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la
prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
Deroghe
Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti
le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:
1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per
raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.
In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio
2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011
abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero
l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per
limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).
Il Direttore Generale
Nori

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martedì 13 marzo 2012

Cessazioni dal servizio dal 1°.9.2012 - Il Decreto e la Circolare. Termine per le domande: 30 marzo

Il MIUR ha emanato il decreto 22 del 12.3.2012 e la circolare 23 (di pari data), contenenti indicazioni e scadenze per le cessazioni dal servizio del personale scolastico a far data dal prossimo 1° settembre.

In considerazione delle rilevanti novità legislative introdotte da Governo e Parlamento, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato, in materia, la circolare 2 dell’8.3.2012.

* *

Termine di presentazione delle istanze: venerdì 30 marzo 2012.

Detta scadenza è riferita alle domande:

•di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di contribuzione;
•di dimissioni volontarie dal servizio;
•di trattenimento in servizio.
Il medesimo termine del 30 marzo vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.

Sempre entro la medesima data del 30 marzo gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 30 marzo, infine, deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la “quota 96” al 31.12.2011 chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 331/1997 del Ministro per la Funzione Pubblica.

* *

Tutto il personale di ruolo, compresi gli insegnanti di religione, dovrà utilizzare la specifica procedura web POLIS “istanze on line", disponibile nel sito internet del MIUR.

Eventuali domande già presentate in forma cartacea dovranno essere ripresentate tramite POLIS. Le domande inoltrate prima dell’emanazione del decreto 22, tramite POLIS, sono pienamente valide.

Il personale della province di Trento, Bolzano ed Aosta dovrà presentare le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici territoriali.

Sempre in forma cartacea dovranno essere presentate anche le domande di trattenimento in servizio.

* *

Da quest’anno gli interessati dovranno inviare direttamente la domanda di pensione all'INPDAP, con le seguenti modalità (fino allo scorso anno la domanda di pensione era trasmessa all'INPDAP dall'Ufficio territoriale competente):

•compilazione della domanda attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato (per i quali è già disponibile la trasmissione telematica delle domande);
•compilazione della domanda on line accedendo - previa registrazione - al sito dell’INPDAP, www.inpdap.gov.it (detta procedura sarà disponibile a partire dal 2 maggio).

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lunedì 12 marzo 2012

Pensioni. Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica che chiarisce la nuova normativa sulla riforma delle pensioni (Riforma Fornero). Imminente la Circolare del MIUR.

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mercoledì 7 marzo 2012

Scrima a Fornero: chiediamo giustizia non umana comprensione

Sui pensionamenti il personale della scuola non chiede “umana comprensione”, ma di rimediare a provvedimenti iniqui e discriminanti. Lo diciamo al ministro del lavoro, che in Parlamento ha escluso la possibilità di rivedere le norme sui requisiti di accesso alla pensione.


Quando chiediamo di spostare al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2011, la data a cui fare riferimento per la maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento con le regole precedenti, non rivendichiamo privilegi ma solo di tener conto che i lavoratori della scuola, a differenza di tutti gli altri, possono lasciare il servizio solo e unicamente il 1° settembre, così come dal 1° settembre decorre normalmente la stipula dei loro contratti.

Anche in questa occasione, peraltro, si fatica a comprendere se ci sia - e quale sia - una linea condivisa sia all’interno del governo, sia nel rapporto tra il governo e la maggioranza che lo sostiene.

Roma, 7 marzo 2012

Francesco Scrima, Segretario Generale CISL Scuola

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mercoledì 22 febbraio 2012

Pensioni, il Governo assuma direttamente l'iniziativa

"Sulle pensioni la via maestra è una soluzione per legge, si agisca con urgenza - dichiara Scrima - Diversamente, attiveremo il contenzioso".


"Lo spostamento al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2011, del termine cui fare riferimento, nella scuola, per la maturazione dei pregressi requisiti di accesso alla pensione è un atto di giustizia per lavoratori che da sempre, a differenza di tutti gli altri dipendenti, possono lasciare il servizio solo col 1° settembre". Così dichiara Francesco Scrima, segretario generale della Cisl Scuola.

"Dopo la bocciatura dell’emendamento al “mille proroghe” che avrebbe consentito tale spostamento, la via maestra è rimediare con urgenza sul piano legislativo - prosegue Scrima - Crediamo che l’iniziativa politica debba essere assunta direttamente dal Governo, visto che aveva condiviso le finalità dell’emendamento accogliendo sulla questione un apposito ordine del giorno. La CISL Scuola, che insieme alla Confederazione da tempo rivendica la soluzione di questo problema, ritiene che il voto con cui si è impedito di rimuovere una palese discriminazione sia atto grave di insensibilità e irresponsabilità".

"Chiediamo con forza - conclude Scrima - una soluzione che valga per tutti, con un intervento di legge che appare opportuno e doveroso: diversamente, non esiteremo ad assumere ogni necessaria iniziativa di tutela degli interessati anche sul piano legale, per l’evidente disparità di trattamento che i lavoratori della scuola si trovano a subire".

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martedì 14 febbraio 2012

Pensioni. Quando le convenienze politiche prevalgono sulle ragioni dei lavoratori

Sulle pensioni la scuola non rivendica privilegi, chiede solo di non essere penalizzata a causa delle particolari modalità che regolano la cessazione dal servizio del suo personale.
Consentire di andare in pensione coi vecchi requisiti a chi li maturi entro il 31 agosto, e non il 31 dicembre, avrebbe permesso di rimuovere una vera e propria iniquità.
Chi ha impedito che passasse l’emendamento rivolto a questo fine si assume una grave responsabilità, sacrificando le ragioni di migliaia di lavoratori in nome delle proprie convenienze politiche.
La Cisl Scuola incalzerà il governo e le forze politiche perché la questione sia comunque ripresa in considerazione, cercando e trovando una soluzione nel più breve tempo possibile.

Roma, 14 febbraio 2012

Francesco Scrima, Segretario Generale CISL SCUOLA

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domenica 12 febbraio 2012

Pensioni. Bonanni: "Il Parlamento modifichi una riforma iniqua e sbagliata"

"Siamo distanti dalla visione del Governo sulle pensioni". Così Raffaele Bonanni, a margine del presidio unitario organizzato insieme a Cgil e Uil in Piazza del Pantheon a Roma, per chiedere modifiche al decreto Milleproroghe sulle misure di carattere previdenziale e sollecitando pertanto il Parlamento a cambiare una riforma delle pensioni ritenuta 'iniqua' e 'sbagliata'. "Si e' tirato dritto senza alcuna discussione lasciando sul campo molta gente senza copertura - ha sottolineato il Segretario della Cisl. "Ci sono troppe persone che per una misura iniqua non sono ne' lavoratori ne' pensionati e sono rimaste nel limbo. Queste vicende bisogna risolverle, ecco perche' protestiamo ancora e non demorderemo finche' non ci sara' una discussione - ha aggiunto auspicando "si riesca a recuperare in Parlamento gran parte delle vicende ancora non risolte". Quanto al tema delle pensioni se possa rientrare nell'ampio dibattito sul mercato del lavoro "lo spero" ha risposto Bonanni.
Per i sindacati confederali la partita resta dunque ancora aperta. "Rassegnati è una parola che non fa parte del nostro vocabolario - ha detto Susanna Camusso durante il presidio - in particolare, in questa stagione questa riforma è sbagliata". Secondo Luigi Angeletti "quella delle pensioni è una riforma che neanche nel nostro peggiore incubo avremmo potuto immaginare. Non vorremmo che l'unica riforma fosse quella di aumentare il numero di chi perde il posto di lavoro rendendo più facili i licenziamenti". E Giovanni Centrella dell'Ugl: "La dignità dei lavoratori va rispettata e questa riforma non la rispetta".

"Il testo del decreto approvato alla Camera - si legge nella nota congiunta diffusa ieri da Cgil, Cisl e Uil - non risolve i problemi che, tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno perso il lavoro (o perchè coinvolti da crisi aziendali o per altre fattispecie), si trovano ad affrontare a seguito dell'innalzamento repentino dei requisiti di accesso al pensionamento. Questi lavoratori e lavoratrici non possono essere costretti ad affrontare periodi senza lavoro, senza più ammortizzatori sociali e senza pensione. Per questo vanno garantite le risorse necessarie alla copertura di questa irrinunciabile esigenza. Inoltre vanno esclusi dalle penalizzazioni in caso di pensione anticipata ad età inferiori ai 62 anni anche i periodi di maternità facoltativa, di congedi per assistenza ai disabili, di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e quelli relativi al riscatto della laurea e al riscatto della contribuzione omessa. Cgil, Cisl e Uil chiedono anche di eliminare l'aggancio all'aumento dell'aspettativa di vita del requisito contributivo ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato. Per quanto concerne il problema delle pensioni del comparto scuola e AFAM, dove vige una specifica normativa, deve essere prevista l'opportunità di far slittare al 31 agosto del 2012 il termine per acquisire i requisiti per l'accesso alle pensioni con le norme previgenti la nuova normativa. Cgil, Cisl e Uil, infine, continueranno a porre al Governo e al Parlamento la necessità di restituire un carattere di gradualità nell'accesso al pensionamento senza il quale l'impatto sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone, nonché sull'occupazione dei giovani, risulta particolarmente pesante".

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sabato 11 febbraio 2012

Pensioni. Passo avanti della norma che proroga al 31 agosto la maturazione dei requisiti per poter andare in pensione.

Nella seduta dell’8/02/2012 la VII Commissione (Istruzione) del Senato ha espresso parere favorevole al decreto legge Milleproroghe, licenziato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, a condizione che sia inserita una norma che proroghi al 31 agosto 2012 la maturazione dei requisiti per il pensionamento da parte del personale della scuola.

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giovedì 9 febbraio 2012

L'intervento di Bonanni al sit-in di Roma

L'intervento di Raffaele Bonanni, segretario generale CISL, durante la manifestazione unitaria promossa oggi da Cgil, Cisl e Uil (ore 15.00, Roma, Piazza del Pantheon, con la presenza dei segretari generali delle tre confederazioni) e finalizzata alla richiesta di modifiche al decreto "milleproroghe" sulle misure di carattere previdenziale.

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martedì 7 febbraio 2012

Pensioni: presidio unitario giovedì 9 febbraio al Pantheon

Cgil, Cisl e Uil promuovono per il 9 febbraio (dalle ore 15.00, Roma, Piazza del Pantheon) un presidio unitario al quale parteciperanno i segretari generali delle tre confederazioni Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. L'iniziativa è finalizzata alla richiesta di modifiche al decreto "milleproroghe" sulle misure di carattere previdenziale.

Il testo del decreto approvato alla Camera, infatti, non risolve i problemi di quei lavoratori che - avendo perso il lavoro (crisi aziendali o altre fattispecie) - si trovano ad affrontare l'innalzamento repentino dei requisiti di accesso al pensionamento: per loro c'è la prospettiva di affrontare periodi senza lavoro, senza più ammortizzatori sociali e senza pensione. Per questo devono essere garantite le risorse necessarie alla copertura di questa irrinunciabile esigenza.

Inoltre, devono essere esclusi dalle penalizzazioni - in caso di pensione anticipata ad età inferiori ai 62 anni - anche i periodi di maternità facoltativa, di congedi per assistenza ai disabili, di cassa integrazione straordinaria, di mobilità e quelli relativi al riscatto della laurea e al riscatto della contribuzione omessa.

Cgil, Cisl e Uil chiedono anche di eliminare l'aggancio all'aumento dell'aspettativa di vita del requisito contributivo ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato.

Per quanto concerne, altresì, la questione delle pensioni del comparto scuola e AFAM, dove vige una specifica normativa, deve essere prevista l'opportunità di far slittare al 31 agosto 2012 il termine per acquisire i requisiti per l'accesso alle pensioni con le disposizioni previgenti la nuova normativa.
Cgil, Cisl e Uil, infine, continueranno a porre al Governo e al Parlamento la necessità di restituire un carattere di gradualità nell'accesso al pensionamento senza il quale l'impatto sulle condizioni di vita e di lavoro delle persone, nonché sull'occupazione dei giovani, risulta particolarmente pesante

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lunedì 6 febbraio 2012

Fioroni: si sani ingiustizia pensioni docenti

La richiesta della Cisl Scuola di rimuovere dal decreto cosiddetto “milleproroghe” l’ingiusta penalizzazione per il personale scolastico concernente l’allungamento, in molti casi a dismisura, dei tempi di uscita di chi maturava i requisiti pensionistici previsti dalla “vecchia” normativa è stata raccolta dall’on. Fioroni (PD), come riporta l’agenzia ANSA.

* * *

Ansa, Roma, 6.2.2012 - Un emendamento al cosiddetto Milleproroghe che sani il “danno” previdenziale arrecato ai docenti. Lo ritiene necessario l'ex ministro dell'Istruzione, Giuseppe Fioroni.

“Ritengo che il Senato debba approvare, con il sostegno forte del Governo e del ministro Profumo, non un emendamento buonista ma un emendamento di profonda giustizia. La riforma previdenziale ha ignorato” - spiega Fioroni - “che tutti i dipendenti pubblici maturano l'anzianità per anno solare tranne la scuola che la matura per anno scolastico. E quindi se si vogliono conservare i diritti riconosciuti per tutti i dipendenti al 31 dicembre 2011, gli stessi diritti per la scuola si devono fissare ad agosto 2012. La differenza economica è oggettivamente minima e comunque" - osserva l'ex ministro - "non si può fare cassa sui diritti riconosciuti a tutti meno che ai docenti perché altrimenti questo farebbe assumere, in maniera palese, profili di anticostituzionalità al Milleproroghe”.

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sabato 4 febbraio 2012

Scuola. Su pensioni il Senato corregga.

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lunedì 30 gennaio 2012

"Pensioni: la scuola non chiede privilegi ma una doverosa attenzione"

Ci auguriamo che il Senato rimedi ad una palese iniquità a danno dei lavoratori della scuola, recuperando quanto previsto dall’emendamento al decreto “milleproroghe”, già presentato e non accolto in precedenza alla Camera.

I lavoratori della scuola hanno da sempre un’unica “finestra” di uscita dal servizio, che coincide con la fine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo. Fissare al 31 agosto, e non al 31 dicembre, la data cui fare riferimento per mantenere, se posseduti, i previgenti requisiti di accesso alla pensione eviterebbe di creare discriminazioni tra il personale, esposto a trattamenti diversi nel corso del medesimo anno scolastico.

La CISL Scuola chiede ai gruppi parlamentari di rimuovere un’ingiusta penalizzazione che ripropone - con effetti ancor più pesanti - quella denunciata in occasione della manovra di ferragosto: un allungamento, in molti casi a dismisura, dei tempi di uscita di chi maturava i requisiti allora previsti.

I lavoratori della scuola hanno già contribuito fortemente alle politiche di risanamento dei conti pubblici: non rivendicano privilegi, ma meritano sicuramente un segnale di attenzione che ci sembra doveroso.

Roma, 30 gennaio 2012

Francesco Scrima, Segretario Generale CISL Scuola

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domenica 29 gennaio 2012

Pensioni. Caduto l'emendamento, approvato un o.d.g. per consentire il pensionamento a chi, nella scuola consegue i vecchi requisiti entro il 31.8.212.

 Caduto l'emendamento presentato per consentire al personale della scuola che conseguirà i vecchi requisiti per andare in pensione entro il 31 agosto, è stato approvato dalla Camera un o.d.g. in tal senso che è stato accolto dal Governo.

Questo l'ordine del giorno n. 79 accolto dalla Camera dei Deputati

La Camera,
premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 introduce una nuova disciplina previdenziale e l'articolo 24, comma 14 stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, senza tener conto della particolare specifica normativa che permette, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico; come dimostrano gli ultimi dati ufficiali forniti dal Miur, che collocano i docenti italiani tra i più anziani dei Paesi Europei, gli interventi volti a ridurre le cessazioni del rapporto di lavoro per pensionamento incidono sull'invecchiamento del corpo insegnante,

impegna il Governo

in sede di discussione del primo provvedimento utile a prevedere un intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9/4865-AR/79 Ghizzoni, Gnecchi, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa.

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sabato 21 gennaio 2012

Pensioni, novità per la scuola? Le richieste di CGIL CISL UIL

Consentire l'accesso alla pensione con i vecchi requisiti per il personale della scuola che li maturi entro il 31 agosto 2012 (anziché entro il 31.12.2011). E' quanto propone un emendamento al "milleproroghe", di cui è prima firmataria l'on. Manuela Ghizzoni (PD).

Se venisse accolto nel testo definitivo del decreto legge in via di conversione, si amplierebbe in modo significativo la platea dei beneficiari delle disposizioni che attualmente riconoscono tale possibilità, in via generale, a tutti i lavoratori in possesso dei vecchi requisiti entro il 31 dicembre 2011; un termine che - come affermato più volte dalla CISL Scuola - non tiene debitamente conto della particolare situazione del "comparto scuola", in cui da sempre esiste un'unica data ordinaria di cessazione dal servizio, coincidente con l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre).

La CISL Scuola è impegnata a seguire l'evolversi della discussione sul disegno di legge, attualmente all'esame delle commissioni I e V della Camera dei Deputati.

Alla materia previdenziale sono dedicate in gran parte le richieste emendative, da inserire nel testo del disegno di legge di conversione del decreto "milleproroghe", presentate da CGIL, CISL e UIL ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Lavoro. Gli emendamenti fanno seguito alle richieste già presentate in precedenza al Governo al fine di mitigare gli effetti negativi, sul piano dell'equità sociale, provocati dalle misure di innalzamento improvviso dell'età pensionabile e si accompagnamo alle proposte di ordine più generale.

Questa la formulazione che verrebbe ad avere l'art. 24, comma 14, del decreto-legge 201/11, convertito dalla legge 214/11, qualora fosse confermato l'"emendamento Ghizzoni":

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore (del presente decreto) continuano ad applicarsi per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23.8.2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, (nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata) ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

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giovedì 19 gennaio 2012

Requisiti per poter andare in pensione, novità per la scuola?

Consentire l'accesso alla pensione con i vecchi requisiti per il personale della scuola che li maturi entro il 31 agosto 2012 (anziché entro il 31.12.2011).

Questo è quanto propone un emendamento, di cui è prima firmataria l'on. Manuela Ghizzoni (PD), al disegno di legge di conversione del decreto "milleproroghe".

Se venisse accolto nel testo definitivo, si amplierebbe in modo significativo la platea dei beneficiari delle disposizioni che attualmente riconoscono tale possibilità in via generale a tutti i lavoratori in possesso dei vecchi requisiti entro il 31 dicembre 2011, un termine che - come affermato più volte dalla CISL Scuola - non tiene debitamente conto della particolare situazione del "comparto scuola", in cui da sempre esiste un'unica data ordinaria di cessazione dal servizio, coincidente con l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre).

La CISL Scuola è impegnata a seguire l'evolversi della discussione sul disegno di legge, attualmente all'esame delle commissioni I e V della Camera dei Deputati.

Questa la formulazione che verrebbe ad avere l'art. 24, comma 14, del decreto-legge 201/11, convertito dalla legge 214/11, qualora fosse confermato l'"emendamento Ghizzoni":

14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore (del presente decreto) continuano ad applicarsi per il personale della scuola che matura i requisiti entro il 31 agosto 2012 e ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23.8.2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, (nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata) ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

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ex INPDAP: nuove modalità di pagamento della pensione

Le nuove norme della manovra finanziaria hanno introdotto dei limiti al pagamento in contanti a partire dal 7 marzo 2012. Tali limiti prevedono l’impossibilità da parte dell’Istituto di effettuare il pagamento in contanti per importi superiori a 1000 euro.  Le pensioni superiori a tale importo saranno accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. Pertanto i pensionati che percepiscono una pensione in contanti superiore a 1000 euro, dovranno comunicare entro il 15 febbraio 2012, alla propria sede di Oristano, le coordinate bancarie o postali (codice IBAN) necessarie per l’accredito. Il modello da utilizzare è disponibile sul sito internet della gestione ex INPDAP o presso l’ufficio relazioni con il pubblico della sede.  Coloro che non comunicheranno entro tale termine il codice IBAN, a partire dal mese di marzo non potranno riscuotere la pensione. Si precisa inoltre che anche i pensionati che percepiscono una rata mensile di pensione inferiore a 1000 euro, potrebbero superare il limite consentito per il pagamento in contanti nel caso di somme aggiuntive, competenze arretrate, tredicesima o eventuali rimborsi. Per questo motivo si invitano tutti i pensionati che riscuotono la pensione in contanti a comunicare il codice IBAN entro il 15 febbraio 2012.
Il Dirigente
Direttore della Sede
Dott. Luca Cancelliere

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sabato 14 gennaio 2012

Pensioni, domande a febbraio? Incontro al MIUR

Domande di pensione entro febbraio. E' quanto emerge dall'incontro al MIUR, sollecitato dalla Cisl Scuola e dalle altre organizzazioni sindacali, sulle cessazioni dal servizio con decorrenza 1.9.2012.


Nell'incontro, che si è svolto giovedì 12 gennaio, si è appreso che il consueto provvedimento con cui l’amministrazione fissa, tra l’altro, i termini per la presentazione delle domande, è al momento sospeso in attesa di un incontro congiunto fra INPDAP, Funzione pubblica e IGOP, chiesto dallo stesso Ministero dell’Istruzione per chiaririmenti sull’applicazione delle nuove disposizioni in questo anno di transizione tra la precedente e la nuova normativa.

Sussistono al momento alcune perplessità che riguardano esclusivamente la posizione del personale che ha compiuto 65 anni di età o 40 anni di contribuzione nel periodo settembre/dicembre 2011 e che è interessato dall’applicazione dell’art. 72, commi 7 e 11, del D.L. 78/2010 (prorogato fino al 2014) con riferimento sia all’eventuale pensionamento “forzoso”, sia all’accoglimento delle richieste di permanenza in servizio.

Non è chiaro, in particolare, se in questi casi l’età anagrafica e contributiva da considerare per i conseguenti provvedimenti sia quella richiesta nell’anno 2011 oppure se ci si debba riferire ai nuovi parametri introdotti per l’anno 2012 (66 anni di età – 41 anni e 1 mese di contribuzione per le donne/42 anni e 1 mese per gli uomini).

Non sussistono invece problemi per i pensionamenti a domanda, per i quali si applicano le “vecchie” disposizioni in quanto tutto il personale coinvolto deve aver necessariamente già maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2011.

Da parte di tutte le OO.SS. è stata sottolineata la necessità di intervenire con urgenza a chiarire la controversa questione dei pensionamenti forzosi e dei trattenimenti, sostenendo l’opportunità di scindere i provvedimenti e la tempistica dei pensionamenti a domanda rispetto a tutto ciò che concerne l’applicazione dell’art. 72.

L’Amministrazione si è riservata una riflessione su tutta la materia, anche in relazione alle risultanze dell’incontro congiunto già richiesto.

I termini per la presentazione delle domande sono destinati in ogni caso a slittare, ed è prevedibile che le istanze debbano essere presentate entro il prossimo mese di febbraio.

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