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CISL SCUOLA ORISTANO

Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU

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mercoledì 1 dicembre 2010

Conciliazione presso le "direzioni provinciali del lavoro". Fase transitoria: prime istruzioni operative

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare 11/I/0003428/MA002.A001 del 25.11.2010 con la quale è regolata la fase transitoria di applicazione delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 183/10 - in vigore dallo scorso 24 novembre - in materia di conciliazione presso le "direzioni provinciali del lavoro" (nuove disposizioni con le quali, in primis, il tentativo obbligatorio di conciliazione, dopo una "presenza" di oltre dieci anni, torna ad essere facoltativo).

La suddetta circolare precisa, tra l'altro, che relativamente ai tentativi di conciliazione già promossi dai pubblici dipendenti - per i quali era prevista la costituzione di appositi collegi costituiti ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 165/01 - si prospettano le seguenti eventualità:

nel caso di collegio già costituito e operante alla data del 24 novembre, il presidente dovrà comunicare alle "parti" che il collegio medesimo (per effetto dell'abrogazione dell'art. 66 del decreto legislativo 165/01) cessa la propria attività;
se la controversia non risulta ancora portata all'esame del collegio (pur essendo stato già richiesto il tentativo di conciliazione secondo il vecchio rito e i componenti designati o in corso di designazione alla data del 24 novembre) dovrà essere comunicato alle "parti" che non è più possibile applicare la vecchia procedura;
limitatamente alle controversie per le quali sia stato richiesto il tentativo di conciliazione, ma per le quali non sia stata completata alla data del 24 novembre la fase preliminare di costituzione del collegio (perché, ad esempio, mancante la designazione del componente di parte pubblica), sarà necessario informare gli interessati del mutamento della procedura e che, qualora lo si ritenga opportuno, il tentativo sarà svolto con le novellate norme avanti alla commissione provinciale di conciliazione;
le richieste di costituzione del collegio di conciliazione ai sensi degli abrogati artt. 65 e 66 decreto legislativo 165/01, presentate dopo il 24 novembre, dovranno invece essere archiviate, avvertendo i ricorrenti della necessità - ove intendessero avvalersi della nuova procedura facoltativa di conciliazione - di presentare la domanda seguendo il nuovo rito, definito dall'art. 410 del codice di procedura civile (articolo anch'esso modificato dalla recente legge 183).
* * *

Un'ulteriore precisazione in materia.

In riferimento alle richieste di tentativo di conciliazione presentate presso gli Uffici Scolastici Provinciali (tentativi che l'articolo 412-ter del codice di procedura civile consente di svolgere «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative»), si ritiene che per esse possano continuare a trovare applicazione - sia pure con la nuova natura facoltativa - le procedure regolamentate dagli artt. 135 e seguenti del CCNL 29.11.2007.

In conseguenza, potranno essere svolti, con l'accordo delle "parti", i tentativi di conciliazione già richiesti, così come potranno continuare ad essere proposti nuovi "tentativi" (ferma restando, per questi ultimi - stante il nuovo carattere facoltativo della procedura - la necessità di accettazione da parte dell'amministrazione interpellata).

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venerdì 19 novembre 2010

Processo del lavoro. Le nuove procedure di conciliazione e di arbitrato

Da mercoledì prossimo, 24 novembre, gli artt. 65 e 66 del decreto legislativo 165/01 - che regolamentavano per i dipendenti pubblici le procedure di conciliazione e la costituzione di un collegio di conciliazione speciale, diverso dalle Commissioni di conciliazione esistenti presso le Direzioni provinciali del lavoro - saranno abrogati.

Anche per i dipendenti pubblici, quindi, si applicherà da tale data la procedura di attivazione delle controversie di lavoro e le procedure di conciliazione e di arbitrato regolamentate dagli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile (cpc), come modificati dall'art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183 (il cosiddetto "collegato lavoro").

Ne consegue che il tentativo di conciliazione, già previsto come obbligatorio dall'art. 65 del decreto legislativo 165/01, diventerà facoltativo e non costituirà più condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che potrà, quindi, essere proposta direttamente al giudice del lavoro.

Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione nel caso di ricorso giurisdizionale presentato contro la certificazione dei contratti di lavoro (procedura prevista dal decreto legislativo 276/03).

* * *

L'istanza di conciliazione

Qualora il lavoratore intenda promuovere un previo tentativo di conciliazione dovrà ora rivolgersi alla "Commissione di conciliazione" competente, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro.

La richiesta può essere presentata - consegnandola o spedendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sia alla Commissione che alla controparte - anche tramite un'associazione sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato, precisando:

nome, cognome e residenza di colui che presenta l'istanza e della controparte;
il luogo dove è sorto il rapporto ovvero la sede di servizio alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
il luogo dove devono essere fatte, alla parte che ha presentato l'istanza, le comunicazioni riguardanti la procedura;
l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Nella sostanza i contenuti della richiesta di conciliazione si differenziano da quelli definiti dall'abrogato art. 66 del decreto legislativo 165/01 per quanto riguarda l'esposizione dei fatti e delle ragioni.

La norma abrogata, infatti, ne richiedeva l'esposizione sommaria, mentre ora fatti e ragioni dovranno essere indicati con assoluta precisione.

* * *

L'accettazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione

Non costituendo più obbligo procedurale, la conciliazione si potrà svolgere soltanto se la parte chiamata riterrà di accettare la proposta.

L'accettazione è dichiarata mediante il deposito presso la Commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, di una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale (contenenti, cioè, delle pretese che la controparte rivolge, a sua volta, alla parte istante).

Se entro il predetto termine non viene effettuato il deposito, ciascuna delle due parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

La Commissione, ricevuto il deposito, fissa, entro i 10 giorni successivi, la comparizione delle parti per svolgere il tentativo entro i successivi 30 giorni.

Il lavoratore può farsi assistere anche da un organizzazione alla quale aderisce o conferisce mandato: non è più prevista, quindi, l'assistenza di altri soggetti (avvocati o procuratori) diversi dal sindacato.

* * *

Il verbale di conciliazione

Nel caso in cui la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 cpc riesca (anche limitatamente ad una parte della domanda), è redatto un separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione, che è dichiarato esecutivo dal giudice, su istanza della parte interessata.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, la Commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.

Se detta "proposta bonaria" non è accettata, i termini sono riassunti nel verbale, con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Le risultanze della proposta formulata e non accettata con adeguata motivazione saranno prese in considerazione dal giudice in sede di giudizio.

* * *

La risoluzione arbitrale delle controversie

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine ove non sia riuscito, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, diventa "legge" tra le parti e supera il divieto di transazione sui rapporti di lavoro previsto dall'art. 2113, comma 4, del codice civile.

* * *

Conciliazione e arbitrato in sede sindacale

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie inerenti il rapporto di lavoro, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In questo caso non si applicano le norme generali di cui al già citato art. 410 cpc.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale.

Il Direttore provinciale, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto.

Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

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sabato 14 novembre 2009

Oggi ad Oristano. Assemblea Dirigenti Scolastici.

Organizzata dalla CISL SCUOLA si è svolta oggi a Oristano presso l'Istituto Superiore Mossa-Brunelleschi una assemblea sindacale dei Dirigenti Scolastici della Sardegna.

Sono intervenuti il Segretario Regionale Enrico Frau ed il Coordinatore Regionale dei Dirigenti Scolastici Felice Catasta.

Oggetto dell'incontro sono state:

* La diffida inoltrata dalla CISL SCUOLA al Direttore Generale Regionale a revocare le disposizioni trasmesse alle direzioni provinciali dei servizi vari della regione Sardegna in ordine alla ridefinizione delle misure della retribuzione accessoria di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici in servizio nella Regione;

* la nota da inviare da parte dei singoli Dirigenti ai Ministri dell'Istruzione, dell'Economia e delle Finanze e per la Pubblica Amministrazione a sostegno della richiesta d'incontro con il MIUR inviata il 23 ottobre da tutte le Organizzazioni Sindacali rappresentative dell'area V della Dirigenza Scolastica, per cercare soluzioni adeguate ai problemi che impediscono il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31.12.2005 e il riconoscimento del diritto alla parità di trattamento di tutti i dirigenti scolastici alle altre dirigenze dello Stato;

* l' istanza di conciliazione da presentare alle Direzioni Provinciali del Lavoro della Sardegna per chiedere al Direttore Generale Regionale la revoca delle disposizioni unilaterali sulla base delle quali le Direzioni Provinciali dei servizi vari del Tesoro hanno disposto la riduzione della misura della retribuzione di posizione spettante ai singoli Dirigenti, con la reintegrazione delle somme indebitamente trattenute.

Sulla base del dibattito sviluppatosi nel corso della riunione sono stati affrontati anche numerosi altri problemi di attualità, comprese le modalità attuative della delibera della Giunta Regionale n. 41/9 del 8.9.2009 ed il conseguente Decreto dell'Assessore Regionale n. 48/1666 del 26.10.2009 relativi ai progetti da presentare dalle scuole per beneficiare dei finanziamenti a sostegno dell'autonomia scolastica, contro la dispersione e a favore dei precari.

Pino Cìulu

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martedì 9 settembre 2008

Dirigenti Scolastici. Stato di agitazione: fallito il tentativo di conciliazione

Come annunciato, si è tenuto presso il MIUR, l'incontro di CISL Scuola, Flc CGIL e Snals - organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo scorso 1° settembre lo stato di agitazione della categoria - con l'Organismo per la conciliazione ed il raffreddamento sulle problematiche inerenti sia l'emanazione degli Atti di Indirizzo per l'apertura del "tavolo contrattuale" per l'Area V (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009) sia le misure per il reperimento delle risorse necessarie alla perequazione retributiva dei Dirigenti Scolastici.

L'incontro non ha fornito risposte positive alle richieste sindacali: il tentativo di conciliazione, pertanto, è fallito.

Al più presto saranno definite le unitarie azioni di lotta.

Leggi tutto il testo della notizia e la documentazione allegata e citata, sul sito della CISL SCUOLA Nazionale il cui link trovi anche sulla colonna destra della pagina.

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martedì 2 settembre 2008

Dirigenti Scolastici. Stato di agitazione: attivate dal MPI le procedure di raffreddamento e conciliazione

La CISL Scuola - unitariamente a Flc CGIL e Snals - ha proclamato, ieri, lo stato di agitazione dei Dirigenti Scolastici, richiedendo - al contempo - l'esperimento dell'obbligatoria procedura di conciliazione.

Lo specifico Organismo Ministeriale, preposto alla suddetta procedura, è stato convocato per lunedì prossimo, 8 settembre (ore 10.00), presso il MPI.

Lo stato di agitazione del personale dell'"Area V della Dirigenza Scolastica" è motivato dagli ormai 32 mesi trascorsi dalla scadenza del CCNL (si emani, finalmente, l'"Atto di indirizzo" propedeutico all'apertura del "tavolo negoziale") e dalla richiesta di misure finanziarie volte all'equiparazione retributiva alle altre dirigenze dello Stato.

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sabato 30 agosto 2008

Se l'amministrazione Scolastica sbaglia, non sempre paga pantalone (cioè il lavoratore).

La Nuova Sardegna.
(clikka sul ritaglio stampa per leggere l'articolo)


L'Unione 23.07.2008 (a firma Emilio Firinu)
(clikka sull'articolo per leggere)


(entra e leggi la notizia)

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mercoledì 23 luglio 2008

Oggi su L'Unione . Insegnante vince un ricorso contro il Csa

L'Unione 23.07.2008 (a firma Emilio Firinu)
(clikka sull'articolo per leggere)

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venerdì 18 luglio 2008

Oggi su "La Nuova". Nomina negata per errore, docente risarcita.

La Nuova Sardegna.
(clikka sul ritaglio stampa per leggere l'articolo)

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giovedì 17 luglio 2008

Oggi alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Quando l'Amministrazione Scolastica sbaglia,
non paga sempre e comunque pantalone
(cioè il lavoratore).

Questo principio è stato stabilito questa sera presso la Direzione Provinciale del lavoro, dinanzi al Collegio di Conciliazione, riunito per esaminare una vertenza attivata da una Docente.

L'Amministrazione Scolastica ha riconosciuto il proprio errore e ha pagato i danni alla Dipendente in misura concordata in sede di conciliazione.

Questi i fatti.

La Docente, lo scorso agosto, al momento della scelta delle sedi per la nomina annuale da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale, chiedeva di essere assegnata alla scuola del suo paese sulla cattedra per cui aveva titolo, che a lei risultava essere libera, avendo, l'insegnante titolare, ottenuto l'assegnazione provvisoria in una scuola della provincia di Cagliari.

La Funzionaria addetta alle nomine, però, asseriva che quella cattedra non era libera per cui la Docente era costretta a scegliere altra sede distante dal Paese di residenza.

Poco tempo dopo, la CISL SCUOLA che tutelava la Docente,...

(leggi il seguito)

acquisiva la prova documentale che alla data della nomina, la cattedra richiesta e negata perchè non sarebbe stata libera, in realtà era veramente libera in quanto ben 16 giorni prima, l'USP di Cagliari aveva disposto l'assegnazione provvisoria in quella provincia, dell'insegnante titolare.

E quella stessa cattedra veniva successivamente assegnata ad altra Docente che seguiva in graduatoria.

A nulla valse neppure una riunione convocata presso l'USP nella quale la CISL SCUOLA rivendicava che venisse sanato il palese errore.

Mentre il Responsabile dell'USP proponeva infatti la sanatoria, altri vi si opponevano per cui la Docente, per tutto l'anno ha continuato a subire i danni conseguenti all'errore: viaggio giornaliero, consumo carburante e macchina, tempo in più impegnato, rischio in itinere, problemi familiari conseguenti anche in relazione al figlio in tenerissima età, ecc....

Da qui la vertenza che si è conclusa, dopo quasi un anno, ma in termini positivi, questa sera presso la Direzione Provinciale del Lavoro dinnanzi al Collegio di Conciliazione presieduto dalla Dott.ssa Marinella Porceddu, Funzionaria della medesima Direzione e composta dal Dott. Giorgio Sanna rappresentante dell'USP e dall'Ins. Pino Cìulu, Segretario Provinciale della CISL SCUOLA, Rappresentante della Lavoratrice nel Collegio.

Rappresentava la Lavoratrice, il Prof. Antonio Tola della CISL SCUOLA, mentre il Dirigente Scolastico Prof. Nicola Cirillo rappresentava l'Amministrazione Scolastica , essendo, all'epoca dei fatti, Dirigente della "Scuola Polo" incaricato delle nomine.

Dopo diverse riunioni presso la Direzione Provinciale del Lavoro, questa sera la conciliazione con la stesura del verbale con il quale viene sancito il risarcimento da parte dell'Amministrazione, dei danni alla Lavoratrice, quantificati in una somma stabilita con una transazione tra le parti.

La vertenza è pertanto conclusa positivamente per la Lavoratrice che, per aver riconosciuti i propri diritti non dovrà più adire il Giudice del Lavoro.

Il principio stabilito servirà inoltre a tutto il personale della scuola che a giorni sarà interessato alle operazioni di nomina.

Questo precedente dovrà consigliare ai Responsabili dell'Amministrazione, una condotta più attenta e puntuale, consapevole maggiormente delle conseguenze che il loro lavoro (peraltro importante, delicato e anche prezioso per la Scuola e per il Personale) può avere per le persone amministrate.

La procedura della Conciliazione stragiuiziale, introdotta dalla Legge e dal Contratto, aveva proprio lo scopo di favorire la soluzione delle vertenze senza bisogno di ricorrere al Giudice, intasando di cause i Tribunali.

Purtroppo però, l'Amministrazione Scolastica raramente chiude le vertenze con una Conciliazione, per cui il lavoratore è costretto a scegliere se sobbarcarsi tutti i disagi conseguenti all'affrontare una causa di Lavoro, oppure se rinunziare a vedere riconosciuti i propri diritti, cosa che, quest'ultima, come il serpente che si morde la coda, incoraggia l'Amministrazione ad ulteriori comportamenti che attivano contenzioso.

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sabato 7 giugno 2008

Agenda Sindacale.

Contrattazione d'Istituto.
mer 4 giu DD Simaxis
mer 4 giu Classico Oristano

mer 4 giu Consiglio Regionale CISL con la presenza di Raffaele Bonanni Segretario Generale della CISL

ven 6 giu Conciliazione c/o Direzione Provinciale del Lavoro per la tutela di una Collega.

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venerdì 16 maggio 2008

Agenda Sindacale.

Contrattazione d'Istituto

lu 12 maggio DD Ales
mar 13 mag Classico Or
mer 14 mag DD Abbasanta
mer 14 mag DD Simaxis
mer 14 mag IC S: Lussurgiu
gio 15 mag Classico Bosa
gio 15 mag DD Terralba


mar 13 mag Collegio di conciliazione c/o Direzione Provinciale del Lavoro per una vertenza attivata da una insegnante nei confronti dell'Amministrazione Scolastica. La vertenza è stata conciliata positivamente.

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sabato 10 maggio 2008

Agenda Sindacale.

Contrattazione d'Istituto

lunedì 5 maggio IPSAA
mercoledì 7 maggio DD Oristano 3
mercoledì 7 maggio IC Uras
venerdì 9 maggio ISIS Bosa


Collegio di Conciliazione c/o Direzione Provinciale del Lavoro
per la tutela di due Colleghe in due diverse vertenze di lavoro con l'Amministrazione

mercoledì 7 maggio
venerdì 9 maggio

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sabato 10 novembre 2007

Asilo Infantile "Denti Paderi" di Mogoro: BENI all'NCANTO. La notizia su Pedrasaspras.

Asilo Infantile "Denti Paderi" di Mogoro: BENI all'NCANTO.
Leggi la notizia su "Pedrasaspras" [link].

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martedì 6 novembre 2007

Asilo Infantile " Denti Paderi" di Mogoro: i BENI all'INCANTO, per pagare gli stipendi arretrati al personale.

E' stata avviata la procedura per il pignoramento dei beni dell'Asilo "Denti Paderi" di Mogoro.

Lo hanno chiesto le dipenenti dell'Ente, creditrici di stipendi arretrati fin dal 2000 oltre il TFR loro dovuto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La procedura è iniziata il 17.10.2007 presso la Direzione Provonciale del Lavoro, dove il personale (insegnante, assistente e accudiente) ha convocato il Commissario Straordinario dell'Ente, dinanzi alla Commissione di Conciliazione, presieduta da una funzionaria della Direzione stessa.

Assistite dalla CISL SCUOLA e rappresentate dal Segretario Generale di Oristano della medesima Organizzazione, Pino Cìulu, le lavoratrici hanno documentato i crediti da lavoro dipendente loro dovuti dall'Asilo, fin dal 2000 e da ultimo per gli stipendi di agosto, settembre e ottobre corrente anno.

Il Commissario Straordinario, nominato dalla Regione, non ha potuto fare altro che riconoscere il debito nei confronti delle dipendenti, significando però di non disporre della liquidità necessaria per poter onorare il debito stesso.

Il verbale di conciliazione è stato trasmesso al Tribunale e la parola passa ora all'Avvocato, il quale presenterà al Giudice istanza di pignoramento dei beni dell'Ente, essendo il verbale di conciliazione atto esecutivo.

La situazione dell'Asilo "Denti Paderi" è difficile da molti anni.

L'Ente era infatti un IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza) e, soppresse per legge queste, la competenza è passata alla Regione la quale non ha dato finora piena attuazione alla legge n. 23 del 2005, non avendo, in particolare, approvato il Regolamento esecutivo dalla stessa previsto, che deve disporre tempi e modalità del passaggio delle competenze e dei beni agli Enti Locali.

Frattanto sono rimaste in servizio solo 4 dipendenti, mentre una ha lasciato dal 1° settembre scorso quella situazione di incertezza e di grave disagio (lavorare senza percepire una retribuzione) perchè assunta di ruolo nelle scuole dello Stato.

Vantando però ancora un credito nei confronti dell'Asilo per alcune mensilità non riscosse e per il TFR (Trattamento di fine rapporto) non pagato e di cui è costretta a chiedere la liquidazione forzosa.

Un'altra dipendente era andata in pensione in precedenza, senza aver avuto liquidati stipendi e TFR.

La Regione, dal canto suo, visto il grave ritardo nel regolarizzare la situazione dal punto di vista normativo, essendo l'Ente di sua competenza, dovrebbe intervenire urgentemente per evitare il peggio.

Per evitare cioè che il patrimonio del "Denti Paderi", consistente in edifici nel Centro di Mogoro e di terreni nello stesso Comune, venga messo all'incanto e magari venduto per pochi soldi, prima che l'Asilo venga trasferito all'Ente Locale al quale rischia di arrivare con solo oneri cui dover far fronte, ma senza i beni che negli anni, a seguito di donazioni, il "Denti Paderi" aveva acquisito.

La notizia è stata pubblicata oggi sui quotidiani L'UNIONE SARDA e LA NUOVA SARDEGNA

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