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CISL SCUOLA ORISTANO

Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU

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sabato 27 novembre 2010

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Fondi ex lege 440/97: l'annuale provvedimento del MIUR

La Direttiva Ministeriale n. 87 dell'8.11.2010 ricalca - sia in premessa sia nell'articolato - l'impostazione di quelle degli anni precedenti. Nel dispositivo si rileva che l'importo complessivo è ridotto di € 14.746.505,24 (pari ad un taglio di circa il 10%).

Sono confermati gran parte dei settori prioritari d'intervento:(...)

Leggi tutto il testo della notizia e la documentazione allegata e citata, sul sito della CISL SCUOLA Nazionale il cui link trovi anche sulla colonna destra della pagina.

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Cessazioni dal servizio. Domande per l'a.s. 2011/12 - Operazioni propedeutiche

Il MIUR ha emanato la nota 10445 del 24.11.2010 con la quale si precisa che: 1) la nuova procedura telematica riguarderà esclusivamente la presentazione on line dell'istanza di dimissioni volontarie dal servizio ovvero di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti massimi di età/servizio (e non le domande di accesso al trattamento pensionistico); 2) queste ultime, pertanto, dovranno essere presentate all'INPDAP secondo le vigenti modalità operative.

Si attende, ora, l'annuale circolare contenente le indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio ed il trattamento di quiescenza.

Riferimento: nota MIUR 9646 del 29.10.2010.

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Agenda Sindacale

Contrattazione d'Istituto novembre 2010
lunedì 22 Assemblea IC Cabras - IC Abbasanta ISIS Galilei-Contini
martedì 23 IC Marrubiu - IC Cuglieri
mercoledì 24 IC Uras - ITC Mossa
giovedì 25 Classico - IC Oristano 2 - Ist. Magistrale - IC Riola Sardo - venerdì 26 IC Ales - IC Arborea - ISIS Ghilarza - SM Terralba

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mercoledì 24 novembre 2010

Valutazione dello "stress da lavoro correlato"

Mercoledì scorso, 17 novembre, la "Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro" - istituita dall'art. 6 del decreto legislativo 81/08 - ha approvato una serie di indicazioni per la valutazione dello "stress da lavoro correlato" (ex art. 28, comma 1-bis, del citato decreto 81). Dette indicazioni sono state diramate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con lettera circolare prot. 15/segr/0023692 del 18.11.2010.La valutazione dello "stress da lavoro correlato" - parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR) - è effettuata dal datore di lavoro (senza possibilità di delega ad altri soggetti), avvalendosi del RSPP e del medico competente (ove nominato) e previa consultazione del RLS.

Come specificato dalla suddetta Commissione, la valutazione del rischio da "stress da lavoro correlato" si articola in due fasi: una necessaria (valutazione preliminare), l'altra eventuale (valutazione approfondita), che dovrà essere attivata ove gli interventi correttivi degli elementi di rischio rilevati nel corso della fase preliminare risultino inefficaci.

Tale attività dovrà comunque essere avviata, nel rispetto delle indicazioni previste dalla circolare suindicata, a decorrere dal 31.12.2010, data fissata per tutti i datori di lavoro (pubblici e privati) dall'art. 8, comma 12, del decreto-legge 78/10, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/10.

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SCATTI DI ANZIANITA'. IL DECRETO COERENTE CON LE INTESE

Nell'incontro svoltosi oggi al MIUR è stata presentata ai Sindacati, prima della firma da parte del Ministro, la bozza del decreto interministeriale in cui viene indicata la modalità di utilizzo delle risorse (351 milioni di euro) che l'art. 8 comma 14 della legge 122/2010 consente di destinare al settore scolastico, in deroga ai vincoli posti dai commi 1 e 23 dell'art. 9 della stessa legge (blocco delle retribuzioni per un triennio, congelamento degli scatti di anzianità).

La maggior parte delle risorse (320 milioni) viene espressamente finalizzata al "recupero dell'utilità dell'anno 2010 ai fini della maturazione delle posizioni di carriera e stipendiali e dei relativi incrementi economici del personale docente, educativo ed ATA". Ad analoga finalità saranno destinate le risorse individuate come disponibili negli anni finanziari successivi al 2010.

I restanti 31 milioni sono finalizzati all'attivazione dei progetti sperimentali sulla valutazione e il merito annunciati dal Ministro nell'incontro dello scorso 18 novembre.

Si profila dunque il pieno raggiungimento di un obiettivo su cui ci siamo spesi con forte impegno e grande determinazione, attraverso un percorso difficile costruito con lucidità e realismo.

Le intese che la CISL Scuola, insieme a UIL Scuola, Snals e Gilda, aveva raggiunto nel confronto col Governo, ottenendo gli opportuni emendamenti al testo della manovra economica, trovano piena conferma e rappresentano un positivo risultato per la categoria, ancor più importante perché ottenuto in un contesto di straordinaria difficoltà.

Esprimiamo grande soddisfazione per gli esiti di un'azione sindacale fatta di mobilitazione e confronto, di cui la CISL è stata protagonista.

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venerdì 19 novembre 2010

Lutto

A seguito di un incidente stradale
è mancata
la Prof.ssa Alessandra Saba
del 3° Istituto Comprensivo
Ai familiari
le più sentite condoglianze
dalla CISL SCUOLA

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Processo del lavoro. Le nuove procedure di conciliazione e di arbitrato

Da mercoledì prossimo, 24 novembre, gli artt. 65 e 66 del decreto legislativo 165/01 - che regolamentavano per i dipendenti pubblici le procedure di conciliazione e la costituzione di un collegio di conciliazione speciale, diverso dalle Commissioni di conciliazione esistenti presso le Direzioni provinciali del lavoro - saranno abrogati.

Anche per i dipendenti pubblici, quindi, si applicherà da tale data la procedura di attivazione delle controversie di lavoro e le procedure di conciliazione e di arbitrato regolamentate dagli artt. 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile (cpc), come modificati dall'art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183 (il cosiddetto "collegato lavoro").

Ne consegue che il tentativo di conciliazione, già previsto come obbligatorio dall'art. 65 del decreto legislativo 165/01, diventerà facoltativo e non costituirà più condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che potrà, quindi, essere proposta direttamente al giudice del lavoro.

Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione nel caso di ricorso giurisdizionale presentato contro la certificazione dei contratti di lavoro (procedura prevista dal decreto legislativo 276/03).

* * *

L'istanza di conciliazione

Qualora il lavoratore intenda promuovere un previo tentativo di conciliazione dovrà ora rivolgersi alla "Commissione di conciliazione" competente, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro.

La richiesta può essere presentata - consegnandola o spedendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sia alla Commissione che alla controparte - anche tramite un'associazione sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato, precisando:

nome, cognome e residenza di colui che presenta l'istanza e della controparte;
il luogo dove è sorto il rapporto ovvero la sede di servizio alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
il luogo dove devono essere fatte, alla parte che ha presentato l'istanza, le comunicazioni riguardanti la procedura;
l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Nella sostanza i contenuti della richiesta di conciliazione si differenziano da quelli definiti dall'abrogato art. 66 del decreto legislativo 165/01 per quanto riguarda l'esposizione dei fatti e delle ragioni.

La norma abrogata, infatti, ne richiedeva l'esposizione sommaria, mentre ora fatti e ragioni dovranno essere indicati con assoluta precisione.

* * *

L'accettazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione

Non costituendo più obbligo procedurale, la conciliazione si potrà svolgere soltanto se la parte chiamata riterrà di accettare la proposta.

L'accettazione è dichiarata mediante il deposito presso la Commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, di una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale (contenenti, cioè, delle pretese che la controparte rivolge, a sua volta, alla parte istante).

Se entro il predetto termine non viene effettuato il deposito, ciascuna delle due parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.

La Commissione, ricevuto il deposito, fissa, entro i 10 giorni successivi, la comparizione delle parti per svolgere il tentativo entro i successivi 30 giorni.

Il lavoratore può farsi assistere anche da un organizzazione alla quale aderisce o conferisce mandato: non è più prevista, quindi, l'assistenza di altri soggetti (avvocati o procuratori) diversi dal sindacato.

* * *

Il verbale di conciliazione

Nel caso in cui la conciliazione esperita ai sensi dell'art. 410 cpc riesca (anche limitatamente ad una parte della domanda), è redatto un separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione, che è dichiarato esecutivo dal giudice, su istanza della parte interessata.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, la Commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.

Se detta "proposta bonaria" non è accettata, i termini sono riassunti nel verbale, con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

Le risultanze della proposta formulata e non accettata con adeguata motivazione saranno prese in considerazione dal giudice in sede di giudizio.

* * *

La risoluzione arbitrale delle controversie

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine ove non sia riuscito, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla Commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i 60 giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;
le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, diventa "legge" tra le parti e supera il divieto di transazione sui rapporti di lavoro previsto dall'art. 2113, comma 4, del codice civile.

* * *

Conciliazione e arbitrato in sede sindacale

La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie inerenti il rapporto di lavoro, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In questo caso non si applicano le norme generali di cui al già citato art. 410 cpc.

Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale.

Il Direttore provinciale, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto.

Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

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SCATTI, FUNZIONANO LE INTESE VOLUTE DALLA CISL

Il ministro dell'istruzione Gelmini ha presentato ai sindacati la bozza di decreto interministeriale che consente il pagamento degli scatti di anzianità maturati dal personale della scuola. Un fatto positivo, che la CISL Scuola apprezza e che è il risultato di un'azione sindacale determinata e vincente, perché mirata ad obiettivi concreti e non ad una sterile contrapposizione.

La CISL Scuola aveva da subito fermamente denunciato come inaccettabile il blocco degli scatti di anzianità, che caricava sui lavoratori della scuola un onere aggiuntivo oltre al blocco triennale del rinnovo contrattuale; con la manifestazione del 15 giugno scorso al teatro Quirino aveva chiesto, insieme a Uil Scuola, Snals e Gilda, che il testo della manovra economica fosse per questo opportunamente emendato.

La soluzioni individuate in un serrato confronto col ministro dell'Economia, e tradotte nel decreto interministeriale, raggiungono l'obiettivo e smentiscono quanti da allora hanno fatto di tutto per screditarle, definendole inconsistenti o addirittura parlando di "accordo truffa".

La natura "contrattuale" della progressione per anzianità ci consentirà tra l'altro di affrontare e risolvere in via negoziale, dopo la moratoria triennale dei rinnovi, anche le questioni che, non da oggi, investono il tema delle carriere.

Definire carriere in cui l'anzianità, comunque da riconoscere, non sia più l'unico fattore di avanzamento, è un obiettivo a cui la CISL Scuola darà il suo contributo per coniugare forme nuove e più dinamiche di valorizzazione della professionalità con una crescita di efficacia e qualità del sistema scolastico.

Sui progetti annunciati dal ministro Gelmini per una sperimentazione di modelli valutativi del lavoro nella scuola, la CISL Scuola si dichiara attenta e disponibile al confronto, apprezzando il fatto che su temi così delicati e complessi, troppo spesso affrontati in modo schematico e ideologico, si dia voce alle scuole, dalle quali crediamo possa venire un contributo serio, competente, credibile.

Roma, 18 novembre 2010

Francesco Scrima, Segretario Generale CISL Scuola

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Bonanni: "Su ripristino scatti premiato l'impegno della CISL"

"E' giusto ridare al personale della scuola gli scatti di anzianità: eliminarli avrebbe significato penalizzare doppiamente, quindi ingiustamente, lavoratori che già subiscono, come gli altri, il blocco triennale dei rinnovi contrattuali". Lo dichiara in una nota il Segretario Generale della CISL, Raffaele Bonanni.

"La CISL ha condiviso le ragioni della categoria ed ha voluto con forza l'intesa con il Ministro dell'Economia, a cui il decreto presentato dal Ministro dell'Istruzione dà oggi concreta attuazione.

Ancora una volta l'impegno a cercare e trovare soluzioni ai problemi, non fermandosi alla sola denuncia, si rivela vincente.

Pur nella difficoltà di un confronto che, nella situazione di pesante crisi economica, non lasciava molti margini di manovra, abbiamo voluto e perseguito con tenacia un obiettivo che nessuno può banalizzare e che costituisce premessa ad un più significativo riconoscimento delle professionalità operanti nella scuola.

Sostenere la qualità del sistema di istruzione richiede anzitutto scelte di investimento, su cui costruire progetti ampiamente condivisi.

E' una necessità vitale per il Paese, chiamato ad uno sforzo straordinario di ripresa dello sviluppo.

Per questo la via del confronto e del negoziato può risultare più costruttiva e proficua, ed è obbligata su materie - come le modalità di retribuzione del personale - per loro natura affidate ai contratti".

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mercoledì 17 novembre 2010

Anagrafe edilizia scolastica

Venerdì scorso, 12 novembre, il ministro dell'Istruzione ha annunciato con un'apposita conferenza stampa il completamento dell'anagrafe degli edifici scolastici. Nello stesso giorno il MIUR con la nota 4477 ha informato le istituzioni scolastiche che dal 15 (e fino al 30 novembre) è attiva nel SIDI - sotto la voce "rilevazioni" - una specifica funzione per aggiornare l'anagrafe in esame.

L'anagrafe, prevista già dalla legge 23/96, doveva essere lo strumento di pianificazione degli interventi di messa a norma del vetusto patrimonio di edilizia scolastica del nostro Paese e nello stesso tempo il mezzo per pianificare gli interventi per la costruzione di nuovi edifici.

Annunciare il completamento senza renderne di pubblico dominio gli esiti è però un'operazione che può apparire solo mediatica, priva di riscontri concreti, che non consente di avere una nitida fotografia della situazione in cui versano gli edifici scolastici.

La CISL Scuola

ha più volte denunciato l'assenza di politiche di investimento che dessero una risposta concreta alla drammatica emergenza di gran parte dei 43.000 plessi scolastici;
chiede, oggi, che l'anagrafe sia resa pubblica anche per rendere chiara l'individuazione delle priorità di intervento, coinvolgendo in queste scelte tutti i soggetti istituzionali interessati.
E' apprezzabile, specie in una situazione di grave crisi economica, l'investimento di un miliardo di euro per l'edilizia scolastica: è necessario, ora, assicurare la massima trasparenza sui criteri di utilizzo delle risorse e sulla loro effettiva rispondenza agli esiti dell'anagrafe.

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"Programma annuale 2011": dal MIUR le indicazioni per la predisposizione del documento contabile

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - con nota 10773 dell'11.11.2010, inviata per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche - fornisce indicazioni per la predisposizione del "Programma annuale 2011".

Nella nota 10773(...)
Leggi tutto il testo della notizia e la documentazione allegata e citata, sul sito della CISL SCUOLA Nazionale il cui link trovi anche sulla colonna destra della pagina.

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Spostato a domani l'incontro col Ministro

L'incontro delle OO.SS. col Ministro dell'Istruzione convocato per la serata del 17 novembre si svolgerà invece nella mattinata di giovedì 18. All'ordine del giorno il decreto interministeriale che, come preannunciato, destinerà la quota del 30% delle economie alla corresponsione degli scatti di anzianità maturati dal personale oltre che ad interventi rivolti alla valorizzazione della professionalità.

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sabato 13 novembre 2010


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giovedì 11 novembre 2010

Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione degli scrutini periodici e finali

Il MIUR ha emanato la nota 3320 del 9.11.2010 con la quale - nelle more della prevista revisione ed integrazione delle disposizioni contenute nel dPR 122/09 - si dettano, in materia, agli uffici periferici dell'Amministrazione, specifiche indicazioni operative, anche in considerazione delle numerose situazioni concernenti sia il previgente che il nuovo ordinamento.

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Procedimento disciplinare per i dipendenti pubblici: per le nuove disposizioni (dlgs 150/09), le prime istruzioni applicative

Attraverso la circolare 88 dell'8.11.2010 - la cui opportunità è stata condivisa da tutte le sigle sindacali, pur con le riserve che si possono manifestare sulle nuove disposizioni, stante la necessità di comportamenti omogenei in ordine alla loro applicazione - il MIUR intende innanzitutto illustrare il nuovo quadro normativo, nel cui ambito si rinvengono, comunque, una serie di criticità interpretative (particolarmente per il personale docente della scuola).

Si rammentano, in breve, i principali contenuti delle nuove disposizioni introdotte dal decreto 150/09.

Unificazione delle procedure e delle competenze (articolo 55-bis, decreto legislativo 165/01).
Competenze - Per le sanzioni di minore gravità (rimprovero scritto, sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni) la competenza è affidata al dirigente dell'ufficio (nel caso delle istituzioni scolastiche, al dirigente scolastico). Per le sanzioni di grado più elevato (sospensione superiore a 10 giorni, licenziamento) la competenza spetta ad uno specifico "ufficio per i procedimenti disciplinari", individuato, per quanto riguarda il sistema scolastico, nell'ambito delle direzioni regionali dell'istruzione.
Procedure - Per tutti i dipendenti è previsto: 1) l'avvio del procedimento attraverso una contestazione di addebito (entro 20 giorni dalla acquisizione della notizia del fatto disciplinarmente rilevante) e una convocazione (con preavviso di almeno 10 giorni) per il contraddittorio a sua difesa, anche con assistenza di procuratore o di rappresentante sindacale; 2) conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito; 3) trasmissione degli atti da parte del responsabile della struttura lavorativa all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari entro 5 giorni dalla notizia del fatto, nel caso in cui il responsabile stesso non abbia qualifica dirigenziale (es. preside incaricato) ovvero se la sanzione da adottare è di grado superiore (con termini procedurali raddoppiati).
Personale docente - 1) In mancanza della regolamentazione contrattuale del sistema sanzionatorio, continuano ad applicarsi al personale docente le sanzioni previste dagli articoli da 492 a 501 del decreto legislativo 297/94; 2) non sono più applicabili, per espressa abrogazione degli articoli da 502 a 507 del suddetto decreto 297, le procedure previste da tali disposizioni: viene quindi meno il coinvolgimento, attraverso pareri vincolanti, dei consigli di disciplina sia provinciali che nazionali.
Controversie in materia disciplinare - Non è più previsto, a seguito delle richiamate abrogazioni, il ricorso al Ministro, con parere del competente "consiglio per il contenzioso" del CNPI. Le controversie in questione possono essere avviate, quindi, soltanto in sede giurisdizionale, dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione (almeno fino all'entrata in vigore del "collegato lavoro", il provvedimento legislativo recentemente approvato definitivamente dal Parlamento che, tra l'altro, prevede la facoltatività del "tentativo di conciliazione" come atto introduttivo del ricorso al giudice del lavoro), essendo stati aboliti anche i collegi arbitrali di disciplina (art. 73, comma 1, decreto 150/09) e non essendo più consentito alla contrattazione collettiva istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari (venendo così meno anche la conciliazione in sede contrattuale e il ricorso all'arbitro unico).
* * *

Si illustrano, di seguito, i punti più controversi della materia, affrontati dal provvedimento ministeriale, evidenziando le eventuali problematiche ancora "aperte".

Disciplina sanzionatoria personale docente a tempo determinato - Si può aderire alla tesi dell'Amministrazione secondo la quale gli articoli da 537 a 539 del decreto legislativo 297/94 devono considerarsi "meramente ricognitivi" di disposizioni legislative previgenti e, pertanto, non più applicabili a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Qualche dubbio su detta tesi si può rinvenire nel sistema previsto dal decreto 165/01, rispetto al quale la disapplicazione di tali norme avrebbe dovuto avvenire fin dalla stipula del primo CCNL Scuola (5.8.1995) e, comunque, attraverso disapplicazione espressa (art. 71, decreto 165/01), a decorrere cioè dal 27.51999, giorno successivo alla sottoscrizione del CCNL relativo al quadriennio 1998-2001. Quest'ultimo contratto non ha disposto alcuna ricognizione delle disposizioni disapplicate (in tale elenco, invece - contenuto nel successivo CCNL del 24.7.2003 - continuano a non essere citate le disposizioni in questione) come non si fa cenno di dette norme nell'elenco delle disposizioni disapplicate allegato al decreto 165/01.
Sempre nell'ambito della disciplina del sistema sanzionatorio riferito al personale a tempo determinato appare in qualche modo forzata la soluzione che si è intesa dare al venir meno della sanzione dell'esclusione dall'insegnamento (divenuta inapplicabile, secondo l'interpretazione ministeriale). Tale soluzione, infatti, potrebbe valere per il personale che si debba iscrivere nelle graduatorie di terza fascia di istituto, ma non può - ad avviso della CISL Scuola - valere per coloro che sono già iscritti nella graduatorie ad esaurimento, per i quali non esiste una procedura selettiva per l'iscrizione.
In merito all'individuazione delle infrazioni di minore gravità applicabili al personale docente (di competenza del dirigente scolastico), si ribadiscono le perplessità in ordine alla competenza del dirigente ad irrogare la sanzione della sospensione fino a 10 giorni (sanzione inesistente nel sistema sanzionatorio del personale docente). In particolare, la valutazione preventiva sulla sanzione da irrogare costituirebbe un'evidente violazione del diritto a difesa, introducendo un pre-giudizio che prescinderebbe dall'audizione del dipendente interessato, vincolando, in ogni caso, il dirigente (anche nel caso in cui emergesse l'esigenza di adottare una sanzione di grado superiore).
Un capitolo ampio e importante della circolare 88 riguarda il delicato problema della sospensione cautelare del personale docente, istituto venuto meno a seguito dell'improvvida abrogazione, da parte dell'art. 72 del decreto 150/09, dell'art. 506 del decreto 297/94. La CISL Scuola non può non concordare con lo sforzo interpretativo del MIUR per individuare, nel sistema normativo che regolamenta in generale il rapporto di lavoro dipendente, i fondamenti giuridici che - pur in presenza di uno specifico vuoto legislativo - possono legittimare il mantenimento di un istituto che comunque trova la sua giustificazione nella tutela del buon andamento dell'attività delle istituzioni scolastiche, rispetto a situazioni che possono creare anche un grave disagio, sia riguardo al corretto svolgimento della funzione docente che nei confronti degli utenti del servizio scolastico. Le soluzioni individuate dalla circolare 88/10 "prestano ancora il fianco" a qualche critica, particolarmente per quanto riguarda l'eventuale intervento cautelare di emergenza che poteva essere adottato, in presenza di determinati presupposti, direttamente da parte del dirigente scolastico. In ogni caso, la circolare 88/10 pone validi presupposti per una possibile soluzione giuridica del problema, fermo restando che un intervento normativo correttivo dell'art. 72 del decreto 150/09 costituirebbe, a parere della CISL Scuola, il rimedio più corretto ed efficace, evitando la ricerca di soluzioni complesse e controverse.
* * *

La CISL Scuola - preso atto che è la stessa formulazione della C.M. 88/10 a rendere esplicite, in diversi passaggi, le incongruenze riscontrabili nel quadro normativo a seguito delle innovazioni introdotte (talvolta forse con eccessiva fretta) con il decreto 150/09 - ha ripetutamente richiamato la necessità di assicurare che l'esercizio dell'azione disciplinare non interferisca, direttamente o indirettamente, con le prerogative della libertà di insegnamento.

Una posizione, questa della CISL Scuola, che si muove in coerenza anche con quella recentemente assunta dal CNPI e che l'Amministrazione ha mostrato di recepire, almeno a livello di attenzione, in più di un passaggio della circolare, pur dicendosi impossibilitata ad individuare concretamente sedi atte a temperare l'unilateralità delle decisioni in materia disciplinare.

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Reclutamento dirigenti scolastici

In riscontro alle numerose richieste di informazioni circa la prevedibile tempistica di emanazione del Bando di reclutamento dei dirigenti scolastici, abbiamo verificato che sta per concludersi l'iter del provvedimento di "autorizzazione" a bandire il concorso stesso, il cui Schema di d.P.R. è stato inviato alla firma del Presidente della Repubblica, a sua volta assoggettato alla rituale registrazione della Corte dei Conti.

Una volta ricevuta la suddetta autorizzazione, sarà il MIUR (Ministro o Capo Dipartimento o Direttore Generale del Personale della Scuola) a provvedere alla pubblicazione del Bando (nazionale) cui faranno seguito i singoli Bandi regionali.

Il MIUR nel frattempo sta procedendo alla messa a punto degli adempimenti procedurali connessi all'espletamento del Concorso quali l'affidamento all'ANSAS della predisposizione dei "quesiti a risposta multipla" e la declaratoria, affidata ad una specifica Nota contestuale al Bando, dei titoli "equiparati" alla laurea magistrale ovvero delle lauree conseguite in base al "precedente ordinamento", quali titoli culturali di accesso.

L'Amministrazione stessa sta inoltre elaborando un'ipotesi di ripartizione regionale dei 2871 posti dei quali è stata richiesta l'autorizzazione.

Alla luce di ciò è ipotizzabile che il Bando Nazionale - salvo imprevisti o eventuali ritardi - possa essere emanato entro il corrente anno solare.

Sta di fatto, tuttavia, che nonostante lo snellimento procedurale, il Concorso non potrà essere concluso in tempo utile per la nomina dei vincitori a partire dall'inizio dell'a.s. 2011/20012, come sarebbe stato auspicabile, per procedere alla copertura dei posti vacanti, di gran lunga superiori al numero dei posti messi a concorso.

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martedì 9 novembre 2010

Il ministro Gelmini convoca le Organizzazioni Sindacali per mercoledì 17 novembre

Oggetto dell'incontro: la destinazione al personale della scuola della quota del 30% delle economie realizzate con la manovra sugli organici. Come preannunciato nel corso dell'incontro della scorsa settimana al MIUR sull'"organico di fatto", tali risorse saranno utilizzate per la corresponsione degli scatti di anzianità, "congelati" dalle misure straordinarie per il risanamento economico, ed anche per sostenere interventi rivolti alla valorizzazione della professionalità.

Si profila, dunque, la possibilità di chiudere positivamente una vertenza che ha visto, in questi mesi, la CISL Scuola in prima fila nel cercare e trovare - in un confronto mirato ai risultati possibili e non alla sterile propaganda di se stessi - soluzioni atte a rimuovere una pesante e ingiusta penalizzazione della categoria, già sottoposta al blocco triennale del contratto.

Con lo stesso spirito la CISL Scuola valuterà attentamente le proposte che il Ministro avanzerà nel corso dell'incontro, convinta che per le politiche retributive del personale restino, comunque, quelle negoziali le sedi giuste e opportune, da salvaguardare e privilegiare.

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Percorsi di assolvimento dell'obbligo. La Consulta si pronuncia sulla legge regionale toscana del 2002

La Corte Costituzionale, accogliendo in parte il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato illegittimi i commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge 32 del 26.7.2002 della Regione Toscana: in detti commi si stabilisce, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato in un primo biennio scolastico e in un terzo anno, interamente professionalizzante (per il quale si possono prevedere anche modalità formative a distanza), realizzato dalle scuole o dalle agenzie formative accreditate per la formazione professionale e dalle scuole non accreditate, purché in collaborazione con agenzie formative o scuole accreditate.

Così facendo, la Regione Toscana avrebbe «introdotto un "percorso" formativo diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale per assolvere l'obbligo scolastico», rompendo «l'unità del "sistema di istruzione e formazione", dando luogo a una soluzione ibrida che costituisce un tertium genus nei confronti dei "percorsi" (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale».

Le disposizioni dichiarate incostituzionali si pongono inoltre, ad avviso della Corte, in violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, in quanto assunte prima che fossero raggiunti in sede di "Conferenza Stato Regioni" gli accordi espressamente previsti dalla legge per sostenere l'unità del "sistema di istruzione e formazione".

La sentenza 309/10 della Corte Costituzionale (la prima in tal senso) apre un vasto ventaglio di problematiche e possibili soluzioni dei modelli organizzativi del sistema di "istruzione e formazione professionale", adottati dalle Regioni a seguito dell'Accordo della Conferenza Unificata del 19.6.2003.
Leggi tutto il testo della notizia e la documentazione allegata e citata, sul sito della CISL SCUOLA Nazionale il cui link trovi anche sulla colonna destra della pagina.

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Supplenze temporanee del personale docente: diramati ulteriori chiarimenti

Il MIUR, facendo seguito alle continue pressioni delle organizzazioni sindacali, torna a fornire (nota 9839 dell'8.11.2010) indicazioni e chiarimenti ai dirigenti scolastici sulle corrette procedure per la sostituzione dei docenti assenti, finalizzate a "garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche".

L'Amministrazione - nel richiamare la
nota 14991 del 9.10.2009 - evidenzia che "l'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto".

La
nota 9839, inoltre, ricorda che i dirigenti scolastici - qualora non risulti possibile assicurare la sostituzione ricorrendo a personale in servizio nella scuola con ore a disposizione o di "contemporaneità non programmata", o mediante attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate e di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo - possono assumere supplenti "anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall'art. 28, comma 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria".

Nella nota 9839, infine:

si evidenzia l'opportunità di non ricorrere a personale in servizio su posti di sostegno, "salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili";
si sottolinea che per la sostituzione del personale assente non si possono utilizzare le risorse del FIS "visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse".

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ENAM: L'INPDAP assicura continuità alle prestazioni.

L'INPDAP, con una sua recente nota, dà conto delle modalità con cui intende assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni finora rese dall'ENAM - soppresso dalla "manovra economica" estiva del Governo - al personale della scuola primaria e dell'infanzia in servizio e in pensione (rimborso spese mediche; credito agevolato; soggiorni climatici; borse di studio; ecc.).

Per alcuni, in un modo che appare francamente un po' troppo strumentale e demagogico, ciò che ora interessa è però "buttarsi a pesce", sicuri di trovare facili consensi, sulla richiesta di abolire la trattenuta obbligatoria per l'ENAM.

Un atteggiamento che appare sicuramente intempestivo, perché - a dire il vero - bisognerebbe prima di tutto chiedersi se le prestazioni di natura solidaristica e assistenziale da sempre erogate dall'ENAM conservino, o meno, il loro senso e la loro utilità in un momento di accresciute difficoltà socio economiche.

Ma anche un comportamento molto strano, perché non è pensabile che fino a ieri quelle prestazioni ne avessero, di senso e utilità, e che oggi non ne abbiano più ... solo perché la loro gestione passa all'INPDAP!

Ancor più strano, questo comportamento, se a tenerlo sono organizzazioni che hanno avuto, ancora nel recente passato, ruoli di grande rilievo e responsabilità nella gestione dell'Ente.

Nessuno si è mai speso così tanto per l'ENAM come la CISL Scuola, che ritiene ingiusta e immotivata la decisione della sua soppressione e non vi si rassegna: ma resta chiaro - almeno per la CISL Scuola - che il "cuore" del problema sono le prestazioni rese alla categoria, non l'Ente che vi provvede.

Si discuta di queste, e solo dopo si decida se mantenere o eliminare la trattenuta, sapendo che nel frattempo migliaia di lavoratori hanno pagato e stanno pagando per mantenere forme di mutualità alle quali crediamo abbiano maturato diritti che devono essere senz'altro tutelati.

In questo senso la CISL Scuola valuta positivamente la nota dell'INPDAP, con cui si assume l'impegno ad assicurare il massimo di continuità nell'erogazione, agli aventi diritto, delle prestazioni già in capo all'ENAM.

Un impegno che la CISL Scuola vuole sia pienamente mantenuto, e per questo vigilerà attentamente.

La CISL Scuola si augura che l'INPDAP sappia provvedervi con la stessa puntualità e la stessa cura assicurata per decenni, e senza oneri per la collettività, da chi ad ogni livello (nazionale, regionale, provinciale) vi ha dedicato gratuitamente una parte non irrilevante del suo tempo e del suo impegno.

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sabato 6 novembre 2010

Agenda Sindacale

Contrattazione d'Istituto
Ottobre
lunedì 25 ISIS Galilei-Contini
martedì 26 IC Cuglieri
giovedì 28 IC Cabras
venerdì 29 IC Arborea
sabato 30 IC Simaxis

NOVEMBRE
mercoledì 3 ITIS Othoca - IC Cabras
giovedì 4 IC Marrubiu - IPSAA Nuraxinieddu - IC Ales
venerdì 5 IC Solarussa - Liceo Scientifico - Liceo Classico

mercoledì 27 ottobre Consiglio Reg.le CISL SCUOLA

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giovedì 4 novembre 2010

Incontro al MIUR: Recupero scatti.

Si è svolto questa mattina, 4 novembre, presso il MIUR un incontro per l’informativa sull’organico di fatto e l’avvio della trattativa sulla mobilità del prossimo anno scolastico.

In apertura, l’Amministrazione ha comunicato che è in corso la certificazione dei risparmi di sistema conseguenti all’applicazione dell’art. 64 del D.L. 112/2008. A tal fine si è svolto un incontro nel pomeriggio di ieri presso il Ministero dell’economia, nel corso del quale è emerso che l’entità delle risorse disponibili (il 30% delle economie realizzate con la riduzione degli organici) risulta adeguata a garantire il pagamento degli scatti di anzianità del personale della scuola, in applicazione dell’art. 8, comma 14 della legge 122/2010.
E’, quindi, in dirittura d’arrivo la formalizzazione, con decreto interministeriale, degli impegni assunti dal Governo a conclusione del percorso di mobilitazione e costante confronto che ci ha visti protagonisti durante il varo della manovra economica 2010; ciò costituisce un importante risultato di un impegno forte e determinato che ci vedrà anche in futuro in prima linea nella tutela concreta dei diritti dei lavoratori della scuola.

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