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CISL SCUOLA ORISTANO

Segretaria Generale: ELENA AROFFU ***Segretari: BERNARDO CASU, BARBARA RASPA. -SEDE: 09170 ORISTANO P.za Roma Gall. Porcella 4 -tel. 0783.70674 /71003 Fax 71907 e-mail: CislScuola.Oristano@cisl.it - Orari di apertura: vedi link "CONTATTACI" in questa pagina* Per iscriverti:RSU CISL della SCUOLA o Sede Provinciale * Alle Elezioni ENAM hanno votato CISL SCUOLA: 3 insegnanti su 4, il 75,5%. - Webmaster: PINO CIULU

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sabato 31 marzo 2012

Nota del MIUR. Atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione per l'indennità di buonuscita.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e AA.GG. Uff. 7

Roma, 23 Marzo 2012 Prot MIUROODGRUREGUFF 5371


Oggetto: Atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni.



Pervengono a questa Direzione Generale, atti di diffida volti ad ottenere la cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni.
In proposito si precisa che il MEF Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, con nota del 13 febbraio 2012, ha chiarito che le modalità di calcolo del TFS non hanno subito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, alcuna variazione.
Peraltro, come è dato desumere dalle disposizioni dell’INPDAP emanate con Circolare n. 17 dell’8 ottobre 2010 e dal parere espresso dall’Ispettorato per la spesa sociale presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per i dipendenti in regime di TFR la retribuzione netta percepita resta immutata, in virtù della considerazione che, per gli evocati dipendenti, la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta.
Giova altresì richiamare il contenuto dell’art. 1 comma 3 del DPCM 20 dicembre 1999 secondo cui ”per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti ….omissis…. la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, a ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.”
La presente nota viene pubblicata sulle reti Intranet e Internet del Ministero, con preghiera da parte delle SS.LL. di massima diffusione tra il personale in servizio nelle strutture di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Coccimiglio

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venerdì 30 marzo 2012

INPS. Istuzioni per l'applicazione della nuova normativa sulle certificazioni e dichiarazioni

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TFA. Una pagina sul Sito del Ministero, dedicata ai Tirocini Formativi attivi.

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La concertazione è finita?

Per molti un desiderio più o meno confessabile, che trova la decisa opposizione di Francesco Scrima, segretario generale della Cisl Scuola (articolo apparso su "Conquiste del Lavoro").


* * *

E’ curioso che, prima di discutere del merito dei problemi, molti commentatori degli eventi di questi giorni abbiano salutato, con gioia mal dissimulata, la cosiddetta fine della concertazione. La strabiliante novità della trattativa sul mercato del lavoro sarebbe che un provvidenziale governo tecnico, ha tirato dritto, ha rotto trionfante gli indugi senza spaventarsi delle forze sociali, e dimostrato al popolo tutto e all’Europa intera come si fa a tagliare i nodi quando sono in gioco i superiori interessi della moneta, della patria, della comunità continentale, del mercato mondiale.

Sarebbe stata seppellita così, senza gloria e senza onore, la seconda Repubblica; di più, si sarebbe infranto il malefico tabù consociativo iscritto nel codice genetico della nostra costituzione materiale. E Monti ne è tanto convinto da ammonire che il suo disegno di legge è sacro e immutabile; il parlamento dovrà rassegnarci e fare quello che gli verrà chiesto.

Penso che si stia superando ogni limite di ragionevolezza e di buon gusto, altro che stile inglese e sobrietà. Siamo ai rimbrotti infastiditi, alle note in condotta; così si inciampa nella caricatura del decisionismo, nella messa ai margini della politica, nemmeno così grave e immeritata se non portasse dietro lo svilimento della democrazia.

C’è da sperare che torni la calma e ciascuno prenda modesta coscienza del suo ruolo. Ogni attore capisca che può interpretare solo un parte e non tutta la commedia, stabilendo le battute e i movimenti in scena degli altri. La democrazia - dobbiamo ricordarlo a dei professori? - è un gioco plurale e mobile, aperto e libero, senza finale scritto; nei casi migliori è un rischio ben calcolato, il cui unico vanto (osservava il grande maestro Bobbio) è nei cambiamenti senza spargimento di sangue, vero o metaforico.

Lontana da noi l’intenzione di dipingere un ritratto luciferino di Monti, della cui opera meritoria siamo grati e lo saremmo ancora di più se fosse meno burbanzosa. Né ci confondiamo col coro di quelli che, dopo averci lasciato sull’orlo del baratro, ostentano o fingono rimpianti per i capi unti dal carisma del suffragio elettorale. La politica tornerà al comando, non c’è paura, e l’augurio è che faccia meno danni possibile. Non pare sia questa l’incognita, la domanda è semmai in che condizioni arriverà il paese al 2013; se in via di guarigione o a membra sparse, se rinvigorito dalla cura o stremato e impotente. Trovare la misura giusta nella terapia è più importante che indovinare il farmaco; ciò vale in medicina e soprattutto nella vita pubblica.

Certo, Monti non può lamentarsi: in tanti lo aiutano a sbagliare. La compagnia che lo circonda non sembra delle più felici. I partiti praticano un rimpiattino indecoroso; appoggiano, si negano, giurano, ritrattano, si scansano, invadono, si allineano, frenano. Soprattutto parlano d’altro, più ansiosi della loro sorte che di quella dei cittadini, più impegnati a farsi dispetto che a trovare ragioni autentiche di solidarietà per il bene comune. Non c’entra la normale dialettica politica.

Siamo invece di fronte alla continuazione, con altri mezzi, del bipolarismo malato che ha provocato lo stallo italiano e incoraggiato la speculazione delle borse. La seconda Repubblica non muore, il suo spettro ci minaccia ancora. E per fugarlo ci vorrebbe più concertazione,non meno. Di quella vera, non delle imitazioni grottesche che circolano di questi tempi. Di concertazione nel senso buono della parola, il paese ne ha visto molto poca; farla diventare una sciagura nazionale ora finalmente estirpata, come cantano i vati del montismo, è una solenne bestemmia, una parodia becera della realtà.

La concertazione è figlia del caso e della necessità, come si profilano negli anni cruciali delle crisi (e dei riassetti mancati) delle grandi imprese, della immane tassa petrolifera, dell’inflazione incontenibile, dei blocchi contrattuali, della difficoltà istituzionale e politica di venirne a capo; del protagonismo di un movimento sindacale adulto e carico di responsabilità che andavano ben oltre la sua rappresentanza (piacesse o meno, sia alla destra fantaliberista che alla sinistra irredentista ). Non ci fu allora nessun attentato alla sovranità parlamentare, nessuna interferenza nell’autonomia dei governi, nessuna ferita insanabile per la nostra convivenza. E nessun cedimento del sindacato a una linea accomodante e subalterna.

Quella concertazione salvò il paese dal caos e gli permise di entrare in Europa dalla porta principale (e Monti, brusselliano fervente, pare averlo scordato, insieme ai vari Bertinotti, Cofferati, Sacconi: algidi detrattori della concertazione, o ignari del suo valore). Negli anni successivi la concertazione ha indirizzato verso le scelte meno improvvisate o pericolose per i ceti deboli (e pagatori in prima istanza del debito pubblico) e, più di recente, ha scongiurato la macelleria sociale: con o senza la CGIL, con governi più o meno recalcitranti o decisi ad andare per i fatti loro, con parlamenti più o meno distratti o indifferenti.

Dove starebbe il male di questa strategia o come la si voglia chiamare? E’ stato questo a impedire la crescita del paese, a fargli mancare l’appuntamento con la postmodernità asiatica e californiana? Se lo pensano i professori al governo, siamo messi male.

Ancora più stupore suscitano gli attori sociali, alcuni dei quali danno l’impressione che molte vicende siano capitate a “loro insaputa”. Forse sono i maggiori colpevoli del vicolo cieco in cui rischia di schiantarsi l’ultima tornata concertativa: mai nata, secondo qualcuno, ma questo aggrava la questione non assolve dalle colpe. Quando si affronta la concertazione come fosse un tavolo da poker, quando ci si siede con la riserva che alla fine vince chi racconta la bugia più furba; quando non si spinge per ottenere un risultato utile (e di risultati utili al mondo del lavoro e al Paese la Cisl li ha ottenuti in questa difficile trattativa), ma per scaricare sugli altri il peso del fallimento, è chiaro che l’epilogo è segnato. A perdere rischiano di essere solo i giocatori in buona fede. Non inesperti o creduloni, ma solo desiderosi di trovare una mediazione onorevole che non sacrifichi le ragioni e le aspettative di alcuno e serva al paese.

Ci si chiede a chi giovano tattiche così negative e suicide. Ci si chiede, con grande rammarico, quali siano le alternative se non una tecnocrazia eterodiretta o un’anarchia strisciante dove c’è posto per tutti i fondamentalismi.
Francesco Scrima

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giovedì 29 marzo 2012

Mobilità. La scadenza delle domande prorogata alle ore 18 di martedì 3 aprile.

Come il nostro Sindacato aveva anticipato nel pomeriggio di ieri è stata emanata la nota 2332 del 29 marzo 2012 con la quale l'amministrazione proroga alle ore 18 del 3 aprile p.v. la presentazione ed acquisizione delle domande di mobilità del personale docente ed Ata.
Il MIUR ha emanato la nota al fine di superare le criticità del sistema segnalate da alcuni territori e per consentire, quindi, a tutti i docenti la completa e corretta conclusione delle operazioni di compilazione ed inoltro on line delle domande di trasferimento e di passaggio di ruolo tramite le funzioni POLIS.
In analogia a quanto disposto per il personale docente e per ragioni di equità, l'Amministrazione estende anche al personale a.t.a. la facoltà di presentare le predette domande (versione cartacea) nei suddetti termini.

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mercoledì 28 marzo 2012

31 marzo ore 20.30 è l'ora della terra. Ciclopedalata 31 marzo ore 15.30 Oristano P.za Eleonora

Il mondo si spegne per un’ora: città, monumenti, singole abitazioni. Per il quinto anno i cittadini del pianeta uniti nella lotta al riscaldamento globale e inquinamento: tra le 20.30 e le 21.30 spegniamo una luce.
Un gesto simbolico contro i cambiamenti climatici ma anche l’impegno, concreto, di ognuno sulla strada della sostenibilità.
Ma possiamo fare di più

Sapevi che?

• I 2/3 dei consumi d ’energia nella Provincia di Oristano sono dovuti ai trasporti, idrocarburi e soldi che bruciamo per strada

• la metà della CO2, responsabile del cambiamento climatico proviene dai veicoli a motore

• Nel solo comune di Oristano circolano 20.616 autovetture private su una popolazione di 32.156 abitanti ( due auto ogni tre persone i bambini compresi,) – un primato italiano! (Dati 2009)

Ognuno di noi conosce per se qual è il costo in denaro, ma ben maggiore è il costo per la società, per l’ambiente e la salute: un costo enorme, impossibile da sostenere.
Per questo ci dobbiamo impegnare per uno sviluppo sostenibile!!!
Sviluppo sostenibile significa ottenere di più con meno. Significa utilizzare sistemi intelligenti.
Sviluppo sostenibile significa meno inquinamento, rumore e traffico e più parchi, piste ciclabili, percorsi pedonali, e alberi.
Sviluppo sostenibile significa quartieri pedonali e convivialità – una vita sociale e culturale accessibile a tutti.
Le città, dove risiede il 70% delle popolazione europea, giocano un ruolo fondamentale nella guida alla sostenibilità. Riprendiamoci la città e il diritto alla mobilità uguale per tutti.
Cominciamo noi cittadini con buone pratiche.

Oggi, lascia la macchina dove sta, prendi le gambe, vieni a pedalare con noi, partecipa alla

CICLOPEDALATA

31 Marzo 2012 ore 15.30 P.zza Eleonora

Partiamo sotto la statua di Eleonora con un giro in città portandoci poi a Torregrande,abbracciando il centro urbano e il nostro mare.
(andata/ ritorno 15 km circa)
oggi pedaliamo tutti insieme domani ognuno singolarmente e saremo ancora in tanti
Pedalare fa volare!

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martedì 27 marzo 2012

Fondo Scuola Espero: per i soci la "comunicazione periodica" arriva "on line"

Lo scorso 19 marzo, Fondo Scuola Espero - il fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola - ha richiesto formalmente alla COVIP, la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, di poter prorogare dal 31 marzo (data prevista dalle disposizioni) al 30 aprile 2012 l'invio della "comunicazione periodica 2011" agli iscritti.


Detta proroga è necessaria a causa dell'esigenza di informare gli associati, le istituzioni scolastiche e le organizzazioni sindacali sul nuovo progetto di "dematerializzazione" della comunicazione medesima: dall'anno in corso, infatti, essa sarà disponibile per i dipendenti pubblici esclusivamente in modalità "on line", accedendo al portale "Stipendi PA" tramite la procedura di autenticazione prevista dal Service Personale Tesoro del MEF per i documenti stipendiali (cedolino, CUD, mod. 730).

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Mobilità. Il MIUR fornisce chiarimenti sulla mobilità interprovinciale dei neo immessi in ruolo e legge 104/92.

I docenti neo assunti possono presentare domanda di trasferimento interprovinciale se prestano assistenza a un genitore con grave disabilità (domiciliato in provincia diversa da quella di titolarità) e se sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 7 punto V e dall'art. 9 del CCNI sulla mobilità. In questi casi, infatti, pur se non viene riconosciuto il diritto a fruire della precedenza nel trasferimento, viene meno "il blocco" (triennale o quinquennale) alla mobilità interprovinciale. Ovviamente lo stesso docente potrà fruire del diritto alla precedenza in sede di mobilità annuale come previsto dallo stesso art. 7 punto V.
In questo senso si è espresso il MIUR nella nota di chiarimento prot 2218, riportata di seguito, concordata con le OO.SS. firmatarie del CCNI.


Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Ufficio IV
Prot. n. AOODGPER 2218 Roma, 27.3.2012
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: CCNI sottoscritto il 29.2.2012 sulla mobilità del personale, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013. Chiarimento su mobilità interprovinciale.

Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti in merito all’introduzione nell’art. 2, comma 2 del CCNI citato in oggetto del divieto per il personale docente ed educativo, assunto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalladecorrenza giuridica della nomina in ruolo, in applicazione dell’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, e in merito alla contestuale esclusione dall’applicazione della suddetta norma per il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del CCNI, previo possesso dei requisiti previsti in tali punti da attestare con le modalità e le documentazioni richieste nell’ art. 9 del contratto stesso.
In particolare i quesiti riguardano il raffronto di tale norma con l’art. 7,comma 1, punto V, terz’ultimo capoverso, in cui anche per l’a.s. 2012/13 è ribadita l’esclusione dal diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali per il personale che assiste un genitore in situazione di gravità (riservando questo diritto esclusivamente alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria).
Al riguardo, si fa notare che non sussiste alcuna contraddizione tra le due disposizioni del predetto contratto.
Infatti l’una si riferisce alla possibilità per il personale interessato rientrante nella categoria di cui all’art. 7, comma 1, punto V) del CCNI, ivi compreso quello che assiste un genitore con grave disabilità, di partecipare ai trasferimenti per altra provincia senza dover rispettare il vincolo quinquennale imposto dalla L. 106/11 (o anche il già esistente vincolo triennale imposto dalla L. 124/99), l’altra invece attiene all’impossibilità per la stessa categoria di personale, di usufruire, all’atto della presentazione della domanda di trasferimento interprovinciale, della precedenza sulle altre categorie di personale.

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domenica 25 marzo 2012

Oggi su LA NUOVA. Scuola, primato Cisl.

clikka sul testo per ingrandire

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sabato 24 marzo 2012

Mercato del lavoro. Bonanni: "Positiva scelta disegno di legge. Ora lavoriamo con il Parlamento a soluzioni più vantaggiose per i lavoratori.

Roma, 24 marzo 2012. "La scelta di uno strumento legislativo come il ddl e' una buona notizia, perche' avremo tutto il tempo per affrontare il problema. Faremo un'azione di lobbying sul Parlamento perche' si trovino soluzioni piu' vantaggiose per i lavoratori". Lo ha dichiarato il Segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, commentando la scelta del Consiglio dei Ministri di approvare un disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro.
"Sui licenziamenti economici - ha detto Bonanni - trovo rassicurante che il governo dica che e' interessato a trovare una soluzione affinche' non ci siano abusi. Vedremo nell'articolato, cosa significa esattamente. Speriamo sia finito il furore ideologico" ha poi auspicato via Twitter. "Ora lavoriamo con il Parlamento a una norma che eviti abusi".

Sul testo di riforma presentato dal Governo si è espressa in una lunga nota la la Cisl nazionale sottolineando che "La decisione del Governo di presentare un Disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro va valutata positivamente in quanto permette al Parlamento un adeguato spazio di discussione e approfondimento su un provvedimento che è molto ampio e complesso".
La Cisl spiega che "Il contenuto del Disegno di legge, presentato con la formula " salvo intese " ( suscettibile quindi di modifiche prima della presentazione al Parlamento ) è rappresentato in larga parte dal Documento conclusivo del confronto tra Governo e Parti sociali".

"Nel dibattito parlamentare sulla riforma del mercato del lavoro, - conclude la nota - la Cisl parteciperà attivamente a partire dalla condivisione dei contenuti della riforma definiti nel confronto con il Governo e solleciterà i possibili miglioramenti nella direzione di una tutela sociali più inclusiva e solidale" .

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Questa notte si passa all'ora legale che resta in vigore fino al 28 ottobre.

Le lancette dell'orologio avanti di un'ora. Per informazioni scientifiche in merito visita il sito dell'INRIM Istituto Nazionale di ricerca metrologica il cui link trovi anche sulla colonna destra di questa pagina sotto l'orologio.

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POLIZZE ASSICURATIVE GRATUITE AGLI ISCRITTI.

Tutti gli iscritti alla CISL SCUOLA hanno diritto gratuitamente alle seguenti polizze assicurative (leggile a questo link a metà della pagina che si apre)

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Oristano. Via Versilia. Per vent'anni i residenti hanno piantato e curato amorevolmente questo boschetto che è diventato un bel polmone verde per la Città. Ora sono arrivate le ruspe e la recinzione di un cantiere edile. Via il verde, largo al cemento!

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venerdì 23 marzo 2012

La Cisl sulla riforma del “mercato del lavoro”

La Cisl sostiene una riforma del lavoro per i giovani e per allargare le tutele sociali.

* * *
La riforma del mercato del lavoro fornisce risposte convincenti in linea con quelle dei più avanzati paesi europei senza essere piegata alla logica dei mercati finanziari e al ridimensionamento del modello sociale.

E’ il risultato di un confronto serrato tra Governo, organizzazioni sindacali e imprenditoriali che ha consentito di aggiornare il sistema delle tutele sul lavoro senza ridurre i diritti delle persone.

Rispetto alle posizioni di partenza espresse dal Governo e dagli imprenditori, sono state recepite molte delle indicazioni proposte dalla Cisl.

* * *
Dai “link” il “volantino” e il “volantone” di presentazione e chiarimento dei contenuti della riforma.

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INPDAP. Pubblicato l’esito del concorso Super Media 2011 - Borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie.

La domanda era scaduta il 07/12/2011.

Per informazioni e per consultare la graduatoria, gli interessati possono rivolgersi al Sindacato.

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Basta disinformazione sul lavoro pubblico

Il segretario generale CISL Funzione Pubblica, Giovanni Faverin, e il segretario generale CISL Scuola, Francesco Scrima intervengono in maniera precisa e decisa sulle tante "parole in libertà", che spesso in questi giorni prendono di mira i pubblici dipendenti.
* * *
La Cisl difende il lavoro, pubblico o privato che sia, con la stessa determinazione. Si batte per estendere le tutele, non solo per conservare quelle esistenti, sapendo che difendere il lavoro oggi significa anche e soprattutto costruire condizioni che ne favoriscano l’accesso e la stabilità.

Nella pubblica amministrazione e nella scuola non c’è bisogno di ridurre il personale, servirebbe invece un forte impegno a valorizzarne la professionalità facendo di questo la leva per produrre maggiore efficacia e migliore efficienza.

La Cisl sta lavorando sodo perché il confronto sul mercato del lavoro si affranchi da radicalismi sterili e improduttivi: prendere a pretesto il dibattito sull’art. 18 per rilanciare campagne di disinformazione sui presunti privilegi del lavoro pubblico non aiuta a risolvere alcun problema e genera solo tensioni e inutili polemiche.

A chi invoca un “pari trattamento” tra pubblico e privato, ricordiamo che negli ultimi anni sono stati 110.000 i posti di lavoro tagliati e non reintegrati nella pubblica amministrazione, che ha visto bloccati i contratti e ridotto il salario accessorio, mentre la scuola italiana ha restituito alle casse dello Stato otto miliardi di euro, l’equivalente di 140.000 posti di lavoro tagliati, tanto che è venuto a mancare, in qualche caso, persino il personale necessario per aprire e chiudere le sedi.

Decine di migliaia di precari rimasti senza contratto sono la dimostrazione di come non esista, per chi lavora nella pubblica amministrazione e nella scuola, una zona franca, fatta di privilegi e iperprotezioni.

Roma, 23 marzo 2012

Il Segretario Generale CISL Funzione Pubblica: Giovanni Faverin

Il Segretario Generale CISL Scuola: Francesco
Scrima

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Per una riforma credibile, modificare la norma sui licenziamenti economici

La Cisl sta lavorando per ottenere modifiche alle norme sui licenziamenti economici. Lo afferma Bonanni, sollecitando l'impegno e le responsabilità dei partiti e del Parlamento.

"Siamo pienamente d’accordo con Fassina. Anche la Cisl vuole cambiare la norma sui licenziamenti economici e fare una riforma del lavoro credibile”. Lo ha dichiarato Raffaele Bonanni, Segretario Generale Cisl. "E' quello su cui ci stiamo impegnando in queste ore. Anche noi vogliamo il modello tedesco. Speriamo che con il sostegno del Pd lo otterremo e chiariremo tutti insieme ai lavoratori la bontà delle soluzioni che abbiamo trovato".

"Sull'art.18 abbiamo trovato un compromesso che può essere ancora migliorato, se il Parlamento ci dà una mano, daremo anche noi una mano. In queste ore stiamo lavorando, abbiamo qualche giorno di tempo per modificare e per migliorare il testo, che non è definito”, ha spiegato Bonanni, invitando però anche a guardare al provvedimento nel suo complesso. ''Nel fine settimana vedremo quello che manca. Si tratta di linee guida che noi stiamo riempiendo. Quindi - ha detto Bonanni - il giudizio definitivo lo daremo alla fine''.
"In particolare - ha spiegato - puntiamo a migliorare la trasparenza della comunicazione alle Rsu di quel che l'azienda vuole fare in caso di licenziamenti economici. Chiediamo di rafforzare ancora di più alcuni aspetti che riguardano il lavoro ma la partita in Parlamento è in mano alle forze politiche che sostengono Monti - ha proseguito Bonanni - Ben vengano le iniziative parlamentari, perchè tutto ciò che non siamo riusciti a far transitare con il dialogo, lo sosterremo anche in sede parlamentare, ma il sindacato non è in Parlamento ed il gioco è in mano ad altri".
Parlando poi del metodo di confronto fra il Governo e le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro, ha aggiunto: "La concertazione non è un pranzo di gala, con cravatta e vestito blu. Mira a risolvere i problemi, quindi quando si parla di concertazione probabilmente governo e parti sociali pensano a qualcosa di diverso. La concertazione implica farsi coinvolgere fino in fondo, prendersi delle responsabilità, ma a me pare che ci sia chi le responsabilità non se le vuole prendere, nè con il governo Monti, nè con i governi precedenti".
In merito a un'eventuale estensione dell'articolo 18 anche ai dipendenti pubblici "siamo contrari - ha detto - perchè si è parlato del settore dell'industria e dei servizi. Ricordo che il ministro Fornero all'inizio della trattativa ha detto che il pubblico impiego non era coinvolto".

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giovedì 22 marzo 2012

Quando tutti i sindacati chiedevano la “manutenzione” dell’art. 18

Leggi l'articolo e la documentazione sul Sito della CISL SCUOLA Nazionale

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Elezioni RSU. Pubblichiamo i voti alle diverse liste nelle singole scuole. I dati sono ufficiali e definitivi rilevati dai verbali compilati dalle Commissioni elettorali.

(I totali Provinciali li trovi a questo link)

IC Abbasanta voti validi 65
CISL Scuola 19
CGIL 9 - UIL 11 - SNALS 24 - GILDA 2

IC Ales voti validi 54
CISL Scuola 18
CGIL 19- UIL 9- SNALS 7- COBAS 1

IC Arborea voti validi 43
CISL Scuola 11
CGIL 5- UIL 17- SNALS 10

IC Ardauli voti validi 50
CISL Scuola 17
CGIL 6-UIL 6-SNALS 16- ANIEF 5

IC Bosa voti validi 74
CISL Scuola 21
CGIL 29 - UIL 5 - SNALS 2 - GILDA 17

IC Cabras voti validi 59
CISL Scuola 30
CGIL 2 - UIL 13 - SNALS 13 - GILDA 1

IC Cuglieri voti validi 49
CISL Scuola 11
CGIL 28 - UIL 2 - SNALS 5 - GILDA3

IC Ghilarza voti validi 71
CISL Scuola 24
CGIL 13 - UIL 5 - SNALS 17 - GILDA 12

IC Laconi voti validi 32
CISL Scuola 16
CGIL -- UIL 9 - SNALS __ GILDA 7

IC Marrubiu voti validi 47
CISL Scuola 14
CGIL 12 - UIL 10 - SNALS 9 - GILDA 2

IC Milis voti validi 36
CISL Scuola 11
CGIL __ UIL 8 - SNALS 17

IC Mogoro voti validi 68
CISL Scuola 38
CGIL 8 - UIL 12 - SNALS 10

IC Oristano 1 voti validi 58
CISL Scuola 4
CGIL 17 - UIL 5 - SNALS 20 - GILDA 12

IC Oristano 2 voti validi 79
CISL Scuola 24
CGIL 19 - UIL 13 - SNALS 23

IC Oristano 3 voti validi 70
CISL Scuola 17
CGIL 20 - UIL 5 - SNALS 19 - GILDA 9

IC Oristano 4 voti validi 68
CISL Scuola 14
CGIL 5 - UIL 9 - SNALS 40

IC Riola Sardo voti validi 55
CISL Scuola 25
CGIL 2 - UIL 9 - SNALS 15 - GILDA 4

IC Samugheo voti validi 51
CISL Scuola 16
CGIL 23 - UIL 6 - SNALS 6 -

IC Santa Giusta voti validi 46
CISL Scuola 18
CGIL 4 - UIL 7 - SNALS 10 - GILDA 7

IC Santulussurgiu voti validi 52
CISL Scuola 18
CGIL 18 - UIL 6 - SNALS 8 - GILDA 2

IC San Vero Milis voti validi 43
CISL Scuola 16
CGIL 9 - UIL 6 - SNALS 12

IC Senis voti validi 27
CISL Scuola 7
CGIL 1 - UIL 4 - SNALS 15

IC Simaxis voti validi 64
CISL Scuola 22
CGIL 10 - UIL 13 - SNALS 19

IC Solarussa voti validi 39
CISL Scuola 10
CGIL 7 - UIL 8 - SNALS 6 - GILDA 8

IC Terralba voti validi 75
CISL Scuola 15
CGIL 15 - UIL 28 - SNALS 17

IC Uras voti validi 54
CISL Scuola 21
CGIL 19 - UIL 7 - SNALS 7

LICEO CLASSICO voti validi 59
CISL Scuola 4
CGIL 15 - UIL 9 - SNALS 15 - GILDA 16

LICEO SCIENTIFICO voti validi 70
CISL Scuola 7
CGIL 13 - UIL 3 - SNALS 8 - GILDA 27 - COBAS 12

IPSAA voti validi 111
CISL Scuola 17
CGIL 25 - UIL 40 - SNALS 25 - GILDA 4

ISIS Galilei-Contini voti validi 94
CISL Scuola 8
CGIL 6 - UIL 25 - SNALS 26 - GILDA 20 - COBAS 9

ISIS Mossa-Brunelleschi voti validi 71
CISL Scuola 19
CGIL 15 - UIL 10 - SNALS 20 - GILDA 7

Istituto Magistrale voti validi 79
CISL Scuola 12
CGIL 8 - UIL 3 - SNALS 37 - GILDA 12 - COBAS 8

ITC 2 voti validi 56
CISL Scuola non presentata lista
CGIL 26 - UIL 10 - SNALS 9 - GILDA 9 - ANIEF 2

ITIS "Othoca" voti validi 100
CISL Scuola 16
CGIL 32 - UIL 21 - SNALS 29 GILDA 2

ISIS BOSA voti validi 108
CISL Scuola 25
CGIL 10 - UIL 19 - SNALS 26 - GILDA 28

ISIS GHILARZA voti validi 44
CISL Scuola 16
CGIL 16 - UIL 3 - SNALS 8 - GILDA 1

ISIS Terralba voti validi 77
CISL Scuola (non presentata lista)
CGIL 4 - UIL 23 - SNALS 23 - GILDA 3 - COBAS 19 - ANIEF 5

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TFA: INCONTRO AL MIUR. I Bandi da parte delle Università entro giugno e le prove selettive entro la prima metà di luglio.

Nell’informativa MIUR sul TFA, che si è tenuta nel pomeriggio di ieri 21 marzo a margine dell’incontro sugli organici, abbiamo ancora una volta dovuto registrare l’assoluta mancanza di coordinamento tra la Direzione generale per l’istruzione e quella dell’università, le cui posizioni nella gestione di questa partita si sono peraltro manifestate decisive, con conseguente rimpallo di responsabilità dall’una all’altra.

Rispetto al fabbisogno che fino all’estate scorsa era stato calcolato dalla direzione del personale dell’istruzione, le Università hanno elaborato la loro offerta senza considerare le reali esigenze formative: risultano così programmati corsi per insegnamenti che soffrono di esubero mentre i percorsi abilitanti di altre classi di concorso risultano carenti o del tutto assenti, come quelli relativi alle numerose materie con minore diffusione per le quali al momento non è previsto che parta alcun TFA. Analogamente è assente ogni offerta di corsi nel settore AFAM e artistico. Circa i percorsi per la primaria e l’infanzia l’Amministrazione non è stata in grado di fornire alcuna indicazione.

Stessa risposta ci è stata formulata rispetto alla sorte dei percorsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno nonché sul decreto relativo ai tutor che sembrerebbe di prossima emanazione anche se l’amministrazione ha affermato di non poterne al momento recuperare il testo.

Ci è stato, invece, segnalato che la batteria di test preselettivi che è stata elaborata dal Cineca risulterebbe di troppo facile risoluzione nelle tre ore previste con conseguente impossibilità, dichiarata dalle università, di riuscire ad affrontare l’ulteriore selezione per prove scritte e orali per un alto numero di concorrenti. Possibili soluzioni allo studio, comportando modifiche al Regolamento 249/2010, necessitano di un intervento di legge (a tal fine pare che il MIUR interverrà con un emendamento al decreto semplificazioni).

Nonostante tutto ciò è ritenuta possibile l’emanazione dei bandi da parte delle università entro il mese di giugno così da consentire lo svolgimento del test preselettivo entro la prima metà di luglio p.v..
Unica nota positiva è la soluzione del problema dei corsi unici per conseguire i crediti mancanti al percorso di laurea sulla base dei titoli di accesso previsti dai decreti 39/98, 22/2005 e 26.7.2007, che dovranno essere acquisiti entro la scadenza del bando di iscrizione anziché nell’a.a. 2010/11.

In una situazione di sconcertante assenza di coordinamento tra le competenze dei diversi dipartimenti del MIUR coinvolti, abbiamo rappresentato stupore e disagio per la mancanza di basilari ed essenziali esigenze chiarezza, completezza di informazione e trasparenza. Tutto ciò a fronte di un’attesa fortemente sentita da parte delle migliaia di precari che da tempo aspettano sia data loro l’opportunità di conseguire l’abilitazione, al punto da considerare questo strumento del TFA sicuramente inadeguato.

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Docenti inidonei: fallito il confronto al MIUR

Si è concluso senza esito il confronto sull’inquadramento del personale docente inidoneo transitante nel ruolo del personale a.t.a.: il MIUR, sebbene avesse accolto la richiesta delle Organizzazioni Sindacali di trattare sull’argomento, ha dichiarato di non potersi discostare dall’applicazione dell’art. 19, comma 12, della legge 111/11, respingendo le richieste volte a garantire qualche miglioramento futuro alle retribuzioni del personale in oggetto.

Fallito il confronto, stante l’inconciliabilità delle posizioni rappresentate, il MIUR procederà con atto unilaterale: il personale sarà inquadrato secondo il maturato economico, beneficiando al contempo di un assegno “ad personam”, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

La CISL Scuola

•stigmatizza l’indisponibilità dell’amministrazione ad un rinvio (al prossimo settembre) di detti passaggi di ruolo;
•condivide pienamente la possibilità data al personale di rinunciare al passaggio a suo tempo richiesto: questi docenti - non sottoscrivendo il contratto nel nuovo profilo - continueranno ad essere utilizzati in altri compiti nella sede di attuale servizio;
•proseguirà con impegno a ricercare soluzioni perché tale personale non sia ulteriormente penalizzato: in tal senso, successivamente all’inquadramento, dovrà “aprirsi il tavolo” per la definizione delle modalità e dei criteri per l’assegnazione di sede.

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Personale a.t.a., mobilità professionale. Sulle nomine nuova nota ministeriale

Il MIUR - facendo seguito alle precedenti istruzioni operative - ha emanato la nota 1985 del 16.3.2012.

Nel nuovo provvedimento:

•sono allegati gli schemi di contratto di lavoro, da trasmettere al competente ufficio del MEF esclusivamente a livello cartaceo;
•sono allegati, altresì, i prospetti analitici relativi alla consistenza provinciale delle nomine autorizzate per ciascun profilo professionale: i contingenti sono ottenuti detraendo dalla consistenza del personale avviato a formazione (ex ddg 979/10) il numero di nomine autorizzato in prima applicazione (ex nota 8962/10);
•si ribadisce che il decreto 17/12 è finalizzato a disciplinare la nomina di tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ex art. 9, CCNI 3.12.2009, a condizione dell’esistenza del posto vacante e disponibile (la nomina non effettuabile è rinviata all’anno scolastico in cui si matura tale presupposto): a tal fine, in occasione dell’annuale disciplina sulle immissioni in ruolo (emanazione decreto), saranno definiti i criteri e le modalità per pervenire alle nomine del personale ancora in attesa;
•si comunica che ai sensi del medesimo decreto, per le nomine disposte negli anni scolastici successivi non sarà necessaria alcuna ulteriore autorizzazione (nomine ricomprese nel computo ex Decreto Interministeriale 3.8.2001);•si ricorda che ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 del suddetto D.I., le nomine non effettuabili per esaurimento delle graduatorie sono attribuite ad altra provincia della medesima regione, qualora si sia verificata la partecipazione alla procedura concorsuale di un numero di soggetti superiore al contingente autorizzato;
•si ricorda, infine, che la sede provvisoria da assegnare deve essere compresa nella provincia per la quale l’aspirante ha presentato la domanda per la mobilità verticale.
La CISL Scuola è prontamente intervenuta presso l'Amministrazione per una rettifica alla citata nota 1985 nella parte in cui si dispone, per il personale che cambia provincia, la presa di servizio nella nuova provincia: il MIUR ha già annunciato una nota di rettifica che sarà ufficializzata a breve.

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Lavoro, è ancora possibile migliorare la riforma

Leggi l'articolo ed il comunicato approvato in merito dall'Esecutivo Nazionale CISL

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mercoledì 21 marzo 2012

Elezioni RSU. Grazie dalla CISL SCUOLA Nazionale. Per la CISL un buon risultato.

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martedì 20 marzo 2012

Elezioni RSU. I dati ufficiali definitivi rilevati dai verbali dei seggi confermano:

La CISL SCUOLA è sempre il Sindacato più rappresentativo in Provincia di Oristano


Di seguito i dati che confermano quelli pubblicati in questo Sito fin dall'8 marzo (vedi a questo link):


ISTITUTI COMPRENSIVI  (26 scuole)
Aventi diritto 2.033
Votanti 1.466 (72%)
Valide 1.429
CISL-SCUOLA voti  457 (31.98%)
CGIL 300 (20.99%)
UIL 233 (16.31%)
SNALS 347 (24.28%)
GILDA 86 (6.02%)
COBAS 1 (0.07%)
ANIEF 5 (0.35%)




TOTALE PROVINCIALE (37 scuole)
Aventi diritto 3.216
Votanti 2.352 (73%)
Valide 2.298
CISL-SCUOLA 581 25,28%
CGIL 470 20,45%
UIL 399 17,36%
SNALS 573 24,93%
GILDA 215 9,35%
COBAS 48 2,08%
ANIEF 12 0,52%

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Lavoro, oggi l'incontro decisivo per trovare l'intesa

"Serve una proposta unitaria per fermare il governo" ha dichiarato il Segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, ospite di 'Omnibus', su La7. Oggi è il giorno della stretta finale.


"La solidità viene dalla buona economia, e penso che si debba fare un accordo con il Governo per chiedergli un patto sulla crescita che coinvolga noi, gli imprenditori, le forze politiche che sostengono il Governo e il Governo stesso. Ecco perchè è sbagliato non fare l'accordo" sottolinea Bonanni che considera un errore "irrigidirsi per offrire alibi al Governo rispetto alle richieste dell'Europa. In quel modo non sarà fatto niente".

"Oggi è per me un giorno importante" ha detto il segretario della Cisl, ricordando Marco Biagi, il giuslavorista ucciso dalle Brigate Rosse proprio dieci anni fa. "Già allora Biagi discuteva alcune delle cose importanti della riforma che stiamo facendo, non solo dell'articolo 18. Diceva che bisognava trovare un sistema per proteggere maggiormente i lavoratori. Spero che questa settimana lo onoreremo attraverso un atteggiamento più responsabile".

La Cisl propone di accettare che sia il giudice a decidere per il reintegro o l'indennizzo in caso di licenziamenti disciplinari ma alzando l'asticella dell'eventuale indennizzo e inserendo la specificazione delle causali nei contratti. "Se facciamo così" - ha concluso Bonanni - "il governo si ferma perchè altrimenti interverrà nel peggiore dei modi".

E Bonanni lo ha dichiarato anche in un'intervista rilasciata a "Il Corriere della Sera" sottolineando che "lasciare solo il governo significa far perdere al sindacato la forza di poter chiedere conto delle politiche generali a tutte le istituzioni".
"Non spaccherò il sindacato in caso di mancato accordo" - ha detto Bonanni nell'intervista - "ma ognuno dovrà prendersi le sue responsabilità. Io fino all'ultimo lotterò per trovare un punto di convergenza. Il sindacato non può essere da meno dei partiti che hanno dato il "via libera" a Mario Monti sulla riforma del lavoro".

Secondo Bonanni, Elsa Fornero "per molti è un ministro rigido e invece ha dimostrato grande flessibilità: in due mesi di negoziato ha accettato tante nostre proposte. Così deve fare anche il sindacato". E sui partiti "sono rimasto molto contento" - ha detto - "dall'esemplare comportamento di Alfano-Bersani-Casini: per la prima volta hanno avuto una posizione identica e, da quello che mi risulta, si sono posti a metà strada tra le richieste degli imprenditori e quelle dei sindacati".

Nel frattempo, in vista del tavolo di domani a Palazzo Chigi, i segretari di Cgil, Cisl e Uil si sono incontrati per fare il punto sulla trattativa. Al momento non c'è ancora una soluzione condivisa da parte dei sindacati sull'articolo 18. ''Stiamo lavorando'' si sono limitati a dire Bonanni e Angeletti al termine del vertice durato quasi due ore.

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RSU scuola: aumenta il consenso alla Cisl e ai sindacati confederali

L’elezione delle RSU nella Scuola delinea un rapporto di forza fra i vari sindacati che ripropone sostanzialmente quello della precedente tornata elettorale del 2006.

Lo attestano i dati in nostro possesso, riferiti a 9.664 scuole su un totale di 10.224: la Cisl Scuola ottiene al momento il 25,63% dei voti (nel 2006 il 24,61%), la Flc Cgil il 33,55 (nel 2006 il 30,91%), la Uil Scuola il 15,06% (nel 2006 il 14,31%), lo Snals il 14,48% (nel 2006 il 16,85%), la Gilda il 6,02% (nel 2006 il 6,42%). Sono al 2,18% i Cobas, che nel 2006 avevano ottenuto il 3,1%. Per quanto ci riguarda, il numero dei voti ottenuti è nettamente superiore a quello dei nostri iscritti.

Si conferma in generale la solidità delle tradizionali sigle del sindacalismo scolastico e in modo particolare di quelle confederali, tutte in crescita rispetto alle elezioni precedenti. Se si considera la durezza degli attacchi portati in questi mesi alla nostra organizzazione, l'aver non solo mantenuto, ma addirittura accresciuto il consenso è la prova più importante della bontà del nostro operato.

Un dato è certo: nessuna organizzazione può proporsi come portavoce esclusivo di una categoria che distribuisce i suoi consensi in modo così articolato. E’ prevedibile che il “primato” nella rappresentatività generale si giocherà, ancora una volta, fra CGIL e CISL in termini di decimali, considerato che a definirla concorrono sia i voti ottenuti, sia il numero dei lavoratori iscritti, e che il dato associativo vede da sempre la CISL nettamente al primo posto.

Nessuno quindi può vantare e cantare vittorie epocali. Qualcuno forse il trionfo se lo aspettava, e si aspettava ancora di più che ci fosse una clamorosa sconfitta delle politiche sensate e concrete portate avanti dalla CISL: sarà rimasto certamente deluso.

I dati elettorali, per quanto li si possa enfatizzare, rendono assolutamente fuori luogo ogni trionfalismo, mentre richiamano tutti alla necessità di far prevalere la disponibilità al confronto e al dialogo, nel segno della responsabilità e accantonando ogni arroganza.

Ora è il momento di porre al centro dell’attenzione e dell’iniziativa le politiche del Governo, e in particolare quelle che vogliamo metta in atto per valorizzare il lavoro nella scuola, investendo in modo forte su istruzione e formazione.

Su questi obiettivi la CISL intende da subito impegnarsi, onorando anche in questo modo l’ampio consenso ottenuto nella competizione elettorale.

Roma, 20 marzo 2012

Francesco Scrima, Segretario Generale CISL Scuola

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lunedì 19 marzo 2012

21 marzo: Giornata Mondiale contro il Razzismo

Il 21 marzo 1960 la polizia sparò sui manifestanti a Sharpeville (Repubblica del Sudafrica, attuale provincia del Gauteng), uccidendo 69 cittadini neri in protesta contro l'allora regime dell'"apartheid". L'anniversario della strage è celebrato come "Giornata Mondiale contro il Razzismo", grazie alla dichiarazione votata nel 1967 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.


* * *

RazzisNO! un patto tra politica e società per contrastare le discriminazioni è l'iniziativa di Cgil, Cisl e Uil organizzata nell'ambito della "Giornata": la "Tavola Rotonda" coordinata dal giornalista Corradino Mineo, si svolgerà mercoledì prossimo, 21 marzo, presso la sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma, via Santa Maria in Via, 37, ore 10,30) e vedrà la partecipazione di Pap Diaw (rappresentante della comunità senegalese di Firenze), Zeinab Ahmed Dolal (operatrice sanitaria somala, componente della Consulta per l'Islam italiano), Amara Lakhous (scrittore algerino), i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti. Concluderà il Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione, Andrea Riccardi.

* * *

In moltissime città italiane sono in programma manifestazioni varie, soprattutto con l'organizzazione di “catene umane” per dire no a tutti i razzismi: alle 10,30 in punto in tutte le città aderenti all’iniziativa, studenti, insegnanti, volontari, cittadini italiani e stranieri si prenderanno per mano e circonderanno i luoghi-simbolo della cultura italiana, per manifestare pubblicamente il rifiuto del razzismo e della xenofobia.

L’iniziativa principale si svolgerà a Roma, dove la “catena” abbraccerà il Colosseo sulle note della canzone “One love” di Bob Marley, cantata da tutti i partecipanti con l'accompagnamento dell'orchestra multietnica della scuola "Mazzini" e dalla voce di un artista di fama nazionale.

* * *

Anche quest’anno l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) - Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Pari Opportunità" e "Cooperazione Internazionale e Integrazione" - promuove dal 21 al 28 marzo 2012 la VIII Settimana di Azione Contro il Razzismo, con un fitto calendario di iniziative di sensibilizzazione e animazione territoriale in molte regioni d’Italia, a partire da quelle programmate per il 21 marzo.

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Dieci anni senza Biagi

 Dieci anni fa veniva assassinato Marco Biagi, un uomo al quale il diritto del lavoro italiano ed europeo debbono moltissimo. Il suo ricordo in uno scritto di Raffaele Bonanni.

Sono passati dieci anni dall'assassinio di Marco Biagi, l'uomo che con il suo "Libro Bianco" si era impegnato per cambiare le condizioni del mercato del lavoro e che la Cisl stimava come si deve stimare chi si misura sul serio per garantire situazioni di progresso sociale ed economico nel nostro Paese.

Di Marco conservo un ricordo indelebile. Straordinario. Era un uomo amabile, molto preparato, con un interesse vivo per le posizioni della Cisl sulla contrattazione, sulla bilateralità, sulla formazione. Biagi aveva capito che bisognava adeguare il mercato del lavoro italiano alla nuova realtà europea, superando i ritardi evidenti di natura ideologica, persistenti ancora nel mondo politico e nello stesso movimento sindacale. Per questo aveva cercato convergenze con le posizioni espresse dalla Cisl sui temi della riforma degli ammortizzatori sociali, della flessibilità, della partecipazione e del cambiamento del sistema contrattuale.

Egli era persuaso di una verità che condividiamo a fondo: simili riforme non debbono essere calate dall'alto con misure legislative, ma debbono prima di tutto affermarsi nel confronto e nel negoziato tra le parti sociali, imprese e lavoratori. Cercava di individuare con coerenza e gradualità le procedure necessarie al dialogo sociale in tutti i settori, a partire dai livelli territoriali, fino alle forme di negoziato nazionale. Sostenitore della partecipazione e della bilateralità, Biagi aveva inserito questi principi nel suo "Libro Bianco" come i punti forti da cui è scaturito in seguito il "patto" di luglio e i successivi provvedimenti.

Le Brigate Rosse lo hanno ucciso proprio perché era l'uomo del dialogo, proprio per questa sua profonda determinazione a cambiare in senso positivo tutto un impianto economico e sociale che nel nostro Paese non risponde ancora, a distanza di dieci anni dalla morte di Biagi, alle esigenze di una crescente sfida economica e ai bisogni sociali che essa genera. Marco Biagi aveva capito l'importanza di regolare meglio il lavoro atipico e delle collaborazioni a tempo determinato e la necessità di garantire tutele e garanzie a queste nuove forme di lavoro.

Biagi non ha aumentato la precarietà ma, anzi, ha regolato meglio alcune flessibilità "malate" mentre qualcuno faceva finta di non vedere il fenomeno enorme e mostruoso delle "finte partite Iva". Biagi voleva aiutare i giovani a trovare una collocazione stabile nel mondo del lavoro. Tutto il contrario di quanto sostenevano i suoi detrattori. Nasceva di qui l'esigenza di uno "statuto dei lavori" in grado di estendere diritti e tutele a tutti i lavoratori, e di non chiudersi in una difesa corporativa che produce solo divisioni e incomprensioni nel mondo del lavoro.

Ecco perché ricordare Marco Biagi a dieci anni dalla sua morte, non può limitarsi alla condanna del terrorismo. Bisogna avere la determinazione e il coraggio di riprendere il cammino tracciato anche dalle sue idee perché esse si affermino realizzando quell'avvenire di riforme del lavoro tanto necessarie alla democrazia economica nel nostro Paese.

Questo è il modo migliore per onorare la memoria di un uomo come Marco Biagi.

Raffaele Bonanni

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domenica 18 marzo 2012

DA BONANNI UN GRAZIE A CHI HA SOSTENUTO LA CISL.

A tutti i dirigenti, i militanti, gli iscritti, le lavoratrici e i lavoratori che hanno dato forza alla CISL e fiducia all'autonomia della sua linea, alla coerenza della sua azione, alla trasparenza dei suoi valori, alla concretezza dei suoi risultati, semplicemente GRAZIE.

Raffaele Bonanni


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MANIFESTO

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(Da Repubblica - clikka per ingrandire)

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Pensioni. La Circolare INPS n. 37 che disciplina le nuove norme sulle pensioni per gli amministrati dall'ex INPDAP.

INPS
Direzione Generale
Roma, 14/03/2012
Circolare n. 37


OGGETTO: Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.– Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.

SOMMARIO: 1. Premessa –
2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (art. 6) –
3. Interpretazione dell’articolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6) -
4. Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma 2) –
5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3) –
6. Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14) –
7. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7, 9 e 20) –
8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10) –
9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema
contributivo (articolo 24, comma 11) –
10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13)

11. Coefficiente di trasformazione (articolo 24, comma 16) –
12. Armonizzazioni (articolo 24, comma 18) –
13. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24,comma 19) –
14. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 24, comma 7) –
15. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995 –
16. Termine di pagamento dei TFS e dei TFR in relazione a cessazioni dal
servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e
precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.


1. Premessa
Nel Supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata  pubblicata la legge n. 214 del 22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto  legge 6 dicembre 2011, n. 201, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; la normativa è stata ulteriormente modificata dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.
Con la presente, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, si forniscono le indicazioni per quanto concerne le disposizioni in
materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.

2. Equo indennizzo e pensioni privilegiate (articolo 6)
L’articolo in oggetto abroga gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
Per esplicita disposizione legislativa, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato
e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
La normativa previgente continua, altresì, ad esplicare i suoi effetti:
1) per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
2) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:
a) per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;
b) per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008;
3) nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.

3. Interpretazione dell’articolo 47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6)
L’art. 47, comma 2, della legge 24 aprile 1980 n. 146 prevede che: “I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro
spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento”.
L’art. 23, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 dispone che ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza (sia trattamento di fine servizio che di fine rapporto) dei dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all’Ufficio di Ministro e Sottosegretario, si debba prendere a riferimento, per la determinazione delle relative prestazioni, l’ultimo trattamento economico in godimento prima del conferimento dell’incarico governativo, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato; il periodo di aspettativa è, comunque, considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio.
Conseguentemente l’obbligo contributivo sia a fini pensionistici che previdenziali dovrà essere assolto, secondo l’ordinaria ripartizione in quota datoriale e quota personale, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento prima del conferimento dell’incarico governativo,
dal Ministero presso il quale sono esercitate le funzioni di Ministro o Sottosegretario.

4. Ampliamento della platea dei destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma 2)
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
Con tale disposizione, nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, ferma restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo.
La disposizione in esame trova applicazione nei confronti di tutti gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell’articolo 24 della legge in esame (si veda infra il paragrafo 12), per i quali è prevista l’emanazione, entro il 30 giugno 2012, di un
regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, ai fini dell’armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento.
L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir
meno della disposizione di cui all'articolo 6, comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento.
Nulla è innovato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, già destinatari del c.d. sistema di calcolo misto di pensione.

5. Certezza dei diritti per i requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo 24, comma 3)
I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva,previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza.
Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote ovvero massima anzianità contributiva) che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione di tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto risulta già acquisito in virtù dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012. Nel ribadire che la predetta certificazione deve essere rilasciata solamente a condizione che gli iscritti, al 31 dicembre 2011,
siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione, per le modalità di rilascio della certificazione in esame si rimanda a quanto illustrato nella circolare INPDAP n. 44 del 13 settembre 2005.
Nei confronti dei soggetti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto a pensione prescritti dalla disposizione legislativa in esame, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti esplicitati al paragrafo 7 della presente circolare; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti illustrati ai paragrafi 8 e 9 della presente circolare.

6. Disapplicazione della c.d. “finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)
Nei confronti dei soggetti che acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra mobile rispettivamente per le pensioni di vecchiaia e di anzianità) del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e quelle di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L.13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (finestra di uscita per il personale del comparto Scuola e AFAM), fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare.
In merito all’articolo 1, comma 21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 si rappresenta che la previsione legislativa ivi contenuta (accesso al trattamento pensionistico del personale del comparto scuola e AFAM a
decorrere, rispettivamente, dal primo settembre o primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti) avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti di detto personale che avesse maturato i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, come
specificato nella circolare INPDAP n. 16 del 9 novembre 2011.
In conseguenza della disapplicazione effettuata dall’articolo 24, comma 5 della legge in esame (che ha effetto sempre per requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2012) le istruzioni contenute nel paragrafo 1 della citata circolare si intendono superate e l’accesso al pensionamento
del personale del comparto scuola e AFAM continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con riferimento all’anno di maturazione dei requisiti e non già all’anno successivo, come previsto dal citato articolo 1, comma
21, della legge n. 148/2011, fatta eccezione per le fattispecie specificate nella presente circolare.
La finestra mobile continua a trovare applicazione nei seguenti casi:
1) Soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo
le regole di calcolo del sistema contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del comparto scuola ed AFAM il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo 1, comma 21 del decreto legge n. 138/2011 che non è stato abrogato ma disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 dell’articolo 24 della legge in esame. Conseguentemente, per coloro che maturano il
diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la decorrenza del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre 2013 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o AFAM).
3) addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 (cfr. nota operativa INPDAP n. 43 del 28 dicembre 2011);
4) lavoratori che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m.i., ai quali continua ad applicarsi il comma 3, del più volte citato articolo 12 della legge n. 122/2010. Per il personale del comparto scuola ed AFAM, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 04/UL0000945/P del 23 febbraio 2011, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9 della legge n. 449/1997, così come successivamente modificate dall’articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138/2011. In altri termini, chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012, accede al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di appartenenza Scuola o
AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti. Si precisa che tale particolare regime opera solo qualora l’ultimo periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del
trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti; nonché, nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti di:
5) lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; nel caso di mobilità ai sensi
degli articoli 4 e 24 della citata legge n. 223/1991 i requisiti per il pensionamento devono essere maturati entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
6) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli
interessati restano tuttavia in carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011;
7) lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; si precisa che per data di autorizzazione si deve intendere la data di presentazione della relativa domanda risultata accoglibile;
8) lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in
corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;
dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi sopra specificati;
9) lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un
periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
10) lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni (40 anni di anzianità contributiva).

7. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7 ,9 e 20)
Per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti prescritti per il diritto a pensione, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in 66 anni in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non
inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia); tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Si specifica che per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.
Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesi.
Per un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo *, si riporta uno schema riepilogativo.

ANNO ETA' ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
2012 66 anni 20 anni
2013 66 anni e 3 mesi 20 anni

* Nel sistema di calcolo contributivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l'importo della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni età (in questo caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a 5 anni).
Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici illustrati al presente paragrafo devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall'anno 2021;
qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.
Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.

8. Requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10)
Nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Per un'immediata visualizzazione dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo, si riporta uno schema riepilogativo già aggiornato agli attuali valori inerenti
l’incremento della speranza di vita.

Anno Anzianità contributiva
Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).
Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
Le riduzioni percentuali di cui sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di
lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

9. Ulteriore possibilità di accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma 11)
Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi illustrati al precedente paragrafo 8, si
consegue, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno2012, inmisura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.
L'importo della soglia mensile è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare; l'importo della soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.
Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Si specifica che per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella
figurativa.

10. Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita (articolo 24, comma 13)
Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter del citato articolo, devono riferirsi al biennio.

11. Coefficiente di trasformazione (articolo 24, comma 16)
Con effetto dal 1° gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6,della legge n. 335/1995 è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, soggetto ad adeguamenti in relazione agli incrementi della speranza vita.
Ogniqualvolta il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a
tali valori superiori a 70 anni, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335/1995.
Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.

12. Armonizzazioni (articolo 24 comma 18)
Nei confronti dei soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disposizione in esame demanda ad un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. n. 400/88, da emanare entro il 30 giugno 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.
Per quanto attiene agli iscritti alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, la norma in esame trova applicazione nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica),dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui all’articolo 5 della legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e
meteo).
Nei confronti di detto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (si veda la circolare Inpdap n. 18 diramata in data 8 ottobre 2010), in quanto tale regime è
disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le disposizioni previste dalla legge in esame.
Come già precisato al paragrafo 4, l'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale in esame è introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità contributive maturate a partire dal 1°gennaio 2012.

13. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24, comma 19)
Con il comma in esame, a seguito della soppressione delle parole “di durata non inferiore a tre anni” contenute all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata indipendentemente dalla
anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione assicurativa.
In quanto normativa di carattere speciale non specificamente modificata dall’art. 24 della legge in esame, restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65 anni) ovvero, in caso di accesso
indipendentemente dall'età, i quaranta anni di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010.
In materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione del personale del comparto scuola e AFAM si rinvia a quanto specificato al paragrafo 6 punto 4) della presente circolare.
Alle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l’adeguamento alla speranza di vita di cui dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Opzione per liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (articolo 24, comma 7)
In riferimento alla facoltà di opzione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, con il comma 7 dell’art. 24 sono state soppresse le parole “ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19” contenute nell’articolo 1,comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.i.; la soppressione della citata locuzione fa venire meno il rinvio ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Di conseguenza, anche se resta salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, introdotti dall’art. 24 del
decreto in esame, previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

15. Inabilità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995 Come precisato al paragrafo 4 della presente circolare, la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

16. Termine di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.
Le modifiche introdotte dall’art. 24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione dei termini di pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 3 del D.L. 28
marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come recentemente modificato dall’art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Dal 1° gennaio 2012, venendo meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40 anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011 – si veda
infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.
Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in
pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro.
Resta tuttavia fermo il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L.138/2011) per il personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente alla predetta data.
Per il personale interessato dalle deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011,convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR anteriori a quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.
Conseguentemente, le indicazioni contenute nella circolare Inpdap n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni previdenziali ex Inpdap, sono
modificate come di seguito indicato e riepilogato.
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve
che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine di sei mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi
pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine di 24 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano
in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la
prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
Deroghe
Non sono interessate dai termini sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti
le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:
1) termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per
raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
2) non prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.
In relazione al punto 1), secondo quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio
2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1, comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5 Deroghe” della circolare n. 16 del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla data del 12 agosto 2011
abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero
l’anzianità contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i predetti requisiti di accesso per
limiti di età ovvero di anzianità contributiva massima (es. 40 anni).
Il Direttore Generale
Nori

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