Continuano a pervenirci lamentele e denunzie per la mancata nomina dei supplenti nelle scuole primarie e dell'infanzia della provincia, anche per lunghi periodi, con conseguente smistamento degli alunni nelle altre classi, od altre soluzioni che compromettono, tutte, la qualità del servizio scolastico.
Oggi il problema è stato riproposto, con forza, nell'assemblea alle scuole elementari di Terralba.
Al riguardo, richiamiamo alcune norme e alcune considerazioni.
1. L'art. 28 del vigente CCNL, dispone che, nella scuola elementare, "Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari"
E' chiaro, da questa disposizione contrattuale, che la contemporaneità, sempre che ce ne sia nell'organizzazione dell'attività didattica, viene utilizzata per attività programmate e quindi non per le supplenze.
2. Solo "Nel caso in cui il Collegio dei Docenti non abbia effettuato tale programmazione, o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze.." CCNL art. 28.
Che l'insegnante debba fare il supplente, quindi, è l'eccezione, non la regola, cosa che succede invece in più di una scuola.
Ci viene riferito che, talvolta, l'orario delle lezioni viene definito, addirittura, in funzione delle supplenze e non delle attività didattiche...
3. Sempre l'art. 28 del Contratto, continua stabilendo anche quali supplenze l'insegnante titolare possa fare: "supplenze in sostituzione di docenti assenti fino a un massimo di cinque giorni, nell'ambito del plesso di servizio"
E' chiaro quindi che nessun insegnante può essere comunque utilizzato per supplenze in plesso diverso da quello di servizio.
E può essere utilizzato solo ed esclusivamente per la sostituzione di docenti che siano assenti fino ad un massimo di cinque giorni.
Se l'insegnante è assente per sei giorni deve essere nominato il supplente.
Ciò che conta è quindi il numero dei giorni di assenza del titolare, nulla influendo i giorni nei quali lo stesso titolare assente avrebbe, o meno, lavorato in classe.
E' illegittimo, cioè, utilizzare l'insegnante in supplenze superiori a 5 giorni, con la motivazione che in tali giorni sono comprese la domenica, o il giorno libero del titolare. Quello che conta, in base al contratto, è la durata dell'assenza del titolare.
4. Il Contratto Regionale vieta l'utilizzazione, per le supplenze, degli insegnanti di sostegno, di religione o attività alternative, di lingua straniera nella scuola elementare e gli insegnanti impegnati su progetto, che non possono essere distolti dalla loro attività.
5. Le supplenze per le insegnanti in maternità, anche per le supplenti di supplenti in maternità, vengono retribuite direttamente dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.
Queste colleghe non gravano più sulle disponibilità della scuola, che venivano prosciugate dall'assenza di una lavoratrice madre assente per almeno 5 mesi, quando non di più in caso di gravidanza a rischio, o in caso di più maternità.
La carenza dei fondi disponibili era un'altra delle motivazioni che veniva addotta per non nominare i supplenti, motivazione che quest'anno è venuta meno.
6. Si debbono nominare i supplenti anche se la scuola non ha i fondi necessari: bisogna richiederli al Ministero che provvederà.
Ciò sta scritto nella nota Prot. 15683 datata 5.12.2007, nella quale il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone che "si debba procedere tempestivamente alla nomina dei supplenti alfine di garantire nel migliore dei modi il servizio scolastico, limitando al massimo le disfunzioni che possono essere causate dall'interruzione o dalla discontinuità nel processo di insegnamento-apprendimento.
Si invitano pretanto le SS.LL., anche nel caso in cui non ci fosse la disponibilità finanziaria, a procedere comunque alle sostituzioni secondo le vigenti disposizioni, avendo cura di segnalare, nel contempo al competente ufficio del Ministero, il maggior fabbisogno del budget segnalato"
7. Altra motivazione per cui la scuola ometteva o ritardava la nomina dei supplenti, era la difficoltà di reperirne di disponibili ad accettare la nomina.
Quest'anno la situazione è mutata radicalmete.
Con grande disappunto dei precari, infatti, costoro hanno potuto produrre domanda solo in 10 scuole anzichè in 30 come in passato, per cui hanno dovuto selezionare solo quelle Istituzioni nelle quali sono veramente interessati a lavorare.
Di più. Non possono rifiutare la nomina (cosa possibile fino allo scorso anno senza penalizzazioni), salvo giustificato motivo da documentare.
Per le supplenze fino a 10 giorni hanno potuto scegliere solo 7 Scuole. A tal fine devono essere reperibili al telefono fin dalle 7.30 del mattino alle ore 9 e, non solo in caso di rifiuto della nomina, ma anche in caso di mancata risposta alla chiamata telefonica, o addirittura di mancata reperibilità al telefono, vengono depennati dalla graduatoria di quella scuola.
8. L'Amministrazione ha attivato un servizio tramite il Sistema informativo, per cui le scuole, all'atto della chiamata, possono consultare sul monitor, la situazione di occupazione o meno degli insegnanti iscritti nella graduatoria di Circolo/Istituto e limitare le chiamate al solo personale non impegnato in altre scuole.
Conseguentemente sono finite le "50 telefonate per reperire un supplente disponibile", salvo ovviamente il caso in cui qualche scuola abbia ritardato la memorizzazione a sistema delle supplenze conferite.
Ma le chiamate telefoniche si riducono, comunque ad alcune solamente.
9. In conclusione. Molte cose sono cambiate, non ci sono più motivazioni per cui il contratto non debba essere applicato in toto anche in questa materia, per garantire la continuità del servizio di qualità, senza penalizzare gli alunni, per evitare un inutile e dannoso ulteriore aggravio di lavoro alle/agli insegnanti.
Le/i quali non devono accettare situazioni di questo genere, come finora vengono lamentate.
Nè possono accettarle i precari i quali subiscono un grave e diretto danno.
Da parte nostra, come Sindacato, interverremo in tutte quelle situazioni di violazione del Contratto o comunque anomale, che ci verranno segnalate.
Pino Cìulu
Etichette: supplenze
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